Marchio Patronimico - La Cassazione stabilisce i criteri di liceità dell’uso

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Con la sentenza del 6 giugno scorso, la Cassazione ha posto fine alla controversia approdata in tribunale nel 2011 e relativa all’utilizzo del segno distintivo “Salini”, che ha visto opposti due rami della famiglia Salini, entrambi attivi nel settore delle costruzioni, i quali per due generazioni avevano condiviso la medesima storia imprenditoriale.

La questione posta all’attenzione della Suprema Corte riguardava la legittimità dell’uso del patronimico comune nella medesima attività economica (la realizzazione di opere edili), all’indomani della fondazione da parte di uno dei due cugini di una propria impresa autonoma di costruzioni, la Salini Locatelli S.p.A., in concorrenza diretta della Salini Costruzioni S.p.A., sino ad allora la società di famiglia.

Con il proprio ricorso per cassazione, parte ricorrente sosteneva la tesi secondo la quale la norma che disciplina le limitazioni dell’uso del marchio (art. 21 cod. prop. ind.) - che non consente al titolare della privativa di vietare ai terzi l’uso del proprio nome e indirizzo nella loro attività economica – dovesse trovare applicazione anche per tutti i segni distintivi, ovvero per tutti quegli elementi che identificano una certa attività di impresa presso il pubblico, denominazione sociale compresa.

La Cassazione, con la sentenza in commento ha stabilito che se è lecito in linea di principio inserire nella denominazione sociale successiva il patronimico del fondatore, occorre in ogni caso verificare in concreto che l’adozione del patronimico nella denominazione sociale successiva non sia idonea a generare confusione.

Con riferimento poi alle società di capitali, per le quali non trova applicazione l’obbligo previsto per la ditta e per le società di persone di indicare nella ragione sociale il cognome o la sigla dell’imprenditore (art. 2563 c.c.), la Cassazione ha posto in luce che occorre adottare un maggior rigore nel giudizio circa la conformità dell’uso del patronimico ai principi della correttezza professionale, tenendo conto tanto della confondibilità tra i due segni adottati, quanto del pericolo di associazione tra gli stessi, giudizio che non può prescindere da un riscontro in concreto del rapporto concorrenziale tra le due imprese in questione.

Nel caso di specie, le due società condividevano il medesimo “cuore” individualizzante, costituito dal segno “Salini” ed entrambe erano attive nello stesso settore delle costruzioni; in questo contesto, l’inserimento dell’elemento “Locatelli” non era sufficiente a mettere al riparo la società fondata successivamente da un pericolo di confusione o di associazione con la società preesistente.

Facendo riferimento alla propria consolidata giurisprudenza sul punto (Cass. civ., sent. 14 agosto 2019, n. 21403), la Suprema Corte ha ribadito che, nel conflitto tra due società utilizzatrici dello stesso segno identificativo, deve prevalere quella che per prima risulti iscritta nel registro delle imprese con quel segno e

ha respinto il ricorso della Salini Locatelli S.p.A., confermando la sussistenza di un concreto rischio di confusione e di associazione tra le due imprese concorrenti.

I giudici di legittimità hanno dato rilievo alla valenza pro-concorrenziale delle norme che limitano il diritto esclusivo sui segni distintivi (marchio e denominazione sociale, rispettivamente) - e potenzialmente perpetuo – nei confronti degli usi del proprio nome e cognome nell’attività imprenditoriale, ribadendo che il diritto di vietare ai terzi l’utilizzo di un segno simile o confondibile subisce una forte limitazione nel caso in cui il terzo utilizzi nella propria attività economica un segno simile o confondibile il quale, però, sia costituito dal proprio nome e cognome.

Tuttavia, la giurisprudenza è chiara nel ribadire che questa limitazione non deve tradursi in un indebito approfittamento della notorietà dell’altrui segno distintivo: sono infatti consentiti solo quegli usi del segno altrui che siano conformi ai principi della correttezza professionale. Il richiamo all’uso conforme a questi principi, significa che, se taluno usi il segno distintivo altrui - anche se facente parte del proprio nome e cognome - in modo da valorizzare indebitamente il proprio prodotto ed in modo che, configuri un’appropriazione dei pregi altrui, tale uso dovrà considerarsi illecito in quanto non conforme alla correttezza professionale.

Il nome anagrafico del concorrente potrà quindi lecitamente figurare sui prodotti ed essere impiegato nei segni distintivi dell’imprenditore, ma a condizione di escludere agganciamenti parassitari: l’uso del patronimico che riproduce un segno distintivo anteriore è consentito soltanto ai fini di individuazione dell’imprenditore e quindi in funzione descrittiva e non dintiva. Tale uso descrittivo deve, invece, escludersi qualora sussista un rischio di confusione sul mercato, in ragione della funzione concretamente svolta dal nome nell’attività commerciale svolta, onde evitare che il pubblico sia indotto in errore sull’identificazione del produttore e della provenienza dei prodotti.

Cassazione civile, sez. I, sentenza del 6 luglio 2020, n. 13921



Società di capitali e attività agricola

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1) L’azienda agricola nella forma di società di capitali

L’attività agricola, che storicamente in Italia ha assunto perlopiù la forma dell’impresa individuale o dell’impresa familiare, può essere esercitata in realtà anche sotto altre forme societarie. Queste ultime, infatti, da un lato, consentono l’esercizio aggregato dell’impresa e dall’altro, sono capaci di fornire una maggiore tutela del patrimonio personale.

2) Criticità: il diritto di prelazione agraria

La prelazione agraria consiste nel diritto di essere preferiti ad altri per l’acquisto di un terreno agricolo, quando il proprietario decide di venderlo.

In base al disposto all’art. 8 della L. 590/1965, il diritto di prelazione spetta innanzitutto al coltivatore diretto (o società agricola in cui almeno la metà dei soci è coltivatore diretto) che conduce in affitto, da almeno due anni, il terreno offerto in vendita. Ai sensi dell’art. 7 della L. 817/1971, inoltre, ove il terreno non sia concesso in affitto ad un coltivatore diretto (o società agricola), il diritto di prelazione sorge in capo ai coltivatori diretti (o società agricole in cui almeno la metà dei soci è coltivatore diretto) proprietari di terreni confinanti. Sono invece escluse dal diritto di prelazione le società agricole di persone in cui meno della metà dei soci è coltivatore diretto, indipendentemente dalla presenza di imprenditori agricoli professionali, e sono sempre escluse le società di capitali, anche in presenza di soci coltivatori diretti.

La ratio di queste norme è stata individuata, in passato, nell’esigenza di favorire l’acquisto di terreni agricoli da parte dei coltivatori diretti. Il legislatore si era posto infatti come scopo quello di migliorare le strutture produttive dell’agricoltura. In particolare, nella prelazione del conduttore, si realizza la promozione (o costituzione) di nuova proprietà, mediante la riunione nella stessa persona del conduttore della titolarità dell’impresa agricola e della titolarità del terreno su cui questa è esercitata, favorendo così la continuazione della stessa; nella prelazione del confinante si realizza un ampliamento della proprietà diretta coltivatrice, mediante l’accorpamento di terreni confinanti, tali da creare aziende agrarie maggiormente dimensionate e più efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

Il difetto di prelazione agraria in capo alle società di capitali sarà dunque un elemento da valutare attentamente nella scelta della forma societaria da adottare nel caso concreto.

3) I requisiti della società agricola costituita nelle forme di società di capitali

Come già anticipato, le società agricole possono certamente essere costituite anche nelle forme di società di capitali. Il nostro ordinamento prevede infatti la possibilità che S.r.l. (Società a responsabilità limitata), S.r.l.s. (Società a responsabilità limitata semplificata) e S.p.a. (Società per azioni), possano assumere la qualifica di “Società agricola” a condizione, però, che posseggano i seguenti tre essenziali requisiti: a) esercizio esclusivo di attività agricole e attività connesse; b) indicazione obbligatoria della qualità di “Società Agricola”; c) possesso di determinate qualifiche professionali.

A. Esercizio esclusivo di attività agricole e attività connesse

Quanto al primo requisito, le società devono avere come oggetto sociale esclusivo l’esercizio dell’agricoltura e delle attività ad essa connesse.

A tal proposito, l’art. 2135 c.c. introduce una definizione di queste attività che, in sintesi, riguardano:

  • la coltivazione del fondo;

  • la silvicoltura;

  • l’allevamento di animali;

  • tutte le altre attività connesse.

La norma letteralmente specifica che “Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.

Per quanto riguarda le attività connesse, quest’ultime sono definite quali:

- attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;

- attività dirette alla fornitura di beni o servizi utilizzando prevalentemente le attrezzature o risorse dell’azienda agricola;

- altre attività dirette, ad esempio, alla gestione degli agriturismi.

Le attività connesse, dunque, affiancandosi alle attività principali, hanno lo scopo di rendere l'impresa agricola polifunzionale. Per essere considerate connesse, inoltre, si prende in considerazione sia l'elemento oggettivo, e dunque l'attività svolta, che l'elemento soggettivo, cioè che l'attività debba essere svolta dal medesimo imprenditore che esercita l'attività principale.

B. Indicazione obbligatoria della qualità di “Società Agricola”

Quanto al secondo requisito, l’art. 2 del D. Lgs. n. 99/2004 stabilisce che l’indicazione di “società agricola”, ossia di società che abbia come oggetto sociale l’esclusivo esercizio di attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., deve risultare dalla ragione o dalla denominazione sociale. Al primo comma si stabilisce, infatti, che la ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 c.c. deve contenere l'indicazione di “Società agricola”. Va precisato che non si tratta ovviamente di un nuovo tipo di società: le società costituibili sono sempre quelle indicate nel codice civile, le quali, nel caso di esercizio esclusivo delle attività agricole, dovranno recare nella denominazione o ragione sociale l’indicazione di “Società agricola”.

C. Possesso di qualifiche professionali

Quanto al terzo ed ultimo requisito, a norma dell’art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, almeno un amministratore deve possedere il requisito di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) (o di coltivatore diretto se a sua volta munito dei requisiti per assumere la qualifica di I.A.P.). Data la possibilità che, nelle società di capitali, l’amministrazione possa anche essere affidata a non soci, si potrebbe avere il caso di una società agricola in cui nessuno dei soci sia un imprenditore agricolo o coltivatore diretto. Anche nel caso in cui la società sia unipersonale, la presenza di almeno un amministratore con i suddetti requisiti, permette alla società di maturare la qualifica di società agricola e l’accesso alle agevolazioni connesse.

Va precisato, inoltre, che la qualifica di imprenditore agricolo professionale I.A.P. può essere apportata dall’amministratore ad una sola società, con lo scopo di evitare la creazione di cariche amministrative fittizie, al solo fine di ottenere le agevolazioni spettanti alle società agricole.

4) Il percorso per costituire una società agricola nelle forme delle società di capitali

La società agricola può dunque essere costituita nella forma di società di capitali ricorrendo i tre requisiti sopra indicati.

Particolare attenzione va pertanto prestata alla figura dell’amministratore qualificato.

Anzitutto è “imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”.

Normalmente chi è coltivatore diretto ha anche tutti i requisiti per essere considerato imprenditore agricolo professionale, ma ciò non avviene necessariamente, perché i requisiti richiesti dall’ordinamento per queste due figure professionali operano su due piani differenti.

Di seguito riportiamo, senza pretesa di completezza, la sequenza degli adempimenti più significativi per la costituzione di una società agricola nella forma di S.r.l. ordinaria e/o semplificata:

1. costituzione della società agricola sotto forma di S.r.l. ordinaria e/o semplificata;

2. apertura della Partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate;

3. attivazione di una casella di posta elettronica certificata;

4. iscrizione della società nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese e nel REA repertorio economico amministrativo della provincia dove è situata la sede legale della società;

5. acquisizione da parte della società di un’azienda agricola avviata e/o avvio di un’azienda agricola da parte della Società, mediante la conduzione in affitto del fondo rustico e/o comodato d’uso dello stesso;

6. presentazione della domanda di “Inizio attività” presso il Registro delle Imprese della provincia dove è situata la sede legale della società, con contestuale iscrizione della Società nella “sezione speciale Agricola”;

Per concludere, l’incombente più rilevante e successivo alla costituzione della società, all’apertura della partita IVA e agli ulteriori adempimenti non inclusi nell’elenco di cui sopra (quali ad esempio la scelta del regime IVA applicabile) consisterà, ovviamente, nell’acquisizione o nell'avvio ex novo di un’azienda agricola.

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Il blocco dei licenziamenti: cosa prevede la legge di bilancio 2021

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Dall’inizio della pandemia da Covid-19, le misure principali in materia di lavoro hanno riguardato il tema degli ammortizzatori sociali ed il tema dei licenziamenti. Da una lettura del quadro di sintesi sugli interventi della Legge di Bilancio per il 2021 redatto dal Senato (ID0014a (senato.it)), appare prevedibile che anche il 2021 darà largo spazio a questi due temi.

I temi sono inevitabilmente connessi in quanto proprio a fronte della concessione di un ulteriore periodo di ulteriori 12 settimane di trattamenti di integrazione salariale “per periodi intercorrenti tra il 1° gennaio 2021 e il 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria, e tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di Assegno ordinario e di Cassa integrazione in deroga”, anche il divieto di licenziamenti subirà una proroga sino al 31 marzo 2021 con conseguente

  • divieto dei licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo;

  • divieto dei licenziamenti collettivi;

  • sospensione delle procedure di licenziamento in corso.

Il presupposto e la ratio della proroga del divieto di licenziamento parrebbero fondarsi proprio sulla possibilità di attivare nei confronti dei lavoratori dipendenti gli ammortizzatori sociali previsti dalla legge (CIGO, CIGS, CIGD, FIS), che consentono al lavoratore di conservare la posizione lavorativa e al datore di lavoro di essere coadiuvato dallo Stato nell’erogazione della retribuzione.

Tuttavia, nulla dice la legge in merito al caso in cui il datore di lavoro non si sia avvalso degli ammortizzatori sociali e ritenga ricorrere un giustificato motivo oggettivo di licenziamento.

Nel silenzio della legge e considerato che i due temi sono inevitabilmente collegati, si ritiene sconveniente proseguire le procedure di licenziamento in corso o attivarne altre in costanza dello stato di emergenza.

Sino ad oggi, in costanza di pandemia da Covid-19, sono stati emessi numerosi provvedimenti che espressamente vietano al datore di lavoro di attivare e/o proseguire le procedure di licenziamento per giustificato motivo oggettivo: dal Decreto Cura Italia (cfr. art 46 D.L. 18/2020), al Decreto Rilancio (D.L. n. 34/2020) al Decreto Rilancio 2 (ex Decreto Agosto D.L. n. 104/2020) e fino all’emissione del Decreto Ristori (D.L. n. 137/2020 del 28 ottobre 2020).

Ebbene, quindi sino al 31 marzo 2021 i datori di lavoro non potranno:

  • avviare la procedura di licenziamento collettivo previsto dalla L. n. 221/1991.

  • avviare la procedura di licenziamento per giustificato motivo oggettivo ai sensi dell’art. 3 della L. n. 604/1996.

    Ci sono, però, anche dei casi in cui il divieto non è applicabile:

  • cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale, dell’attività;

  • fallimento, senza esercizio provvisorio dell’impresa, ovvero ne viene disposta la cessazione;

  • accordo collettivo aziendale, stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, di incentivo alla risoluzione del rapporto di lavoro. Da notare che il divieto viene meno solo per i lavoratori che aderiscono all’accordo e che hanno diritto alla NASPI.

Inoltre, restano fuori dal blocco i licenziamenti per giusta causa, ma non solo: anche i licenziamenti per giustificato motivo soggettivo, ivi compresi quelli di natura disciplinare, oltre ai licenziamenti per raggiungimento del limite massimo di età per la fruizione della pensione di vecchiaia.

Infine, rientrano nell’esclusione:

  • i licenziamenti per la fruizione del pensionamento per quota 100;

  • i licenziamenti dovuti al superamento del periodo di comporto;

  • i licenziamenti per inidoneità;

  • i licenziamenti dei lavoratori domestici, in quanto, in tali casi, il recesso è ad nutum.

Quanto sopra è provvisoriamente contenuto nel disegno di Legge di Bilancio; non resta che attendere la fine dell’anno per verificare eventuali ulteriori e nuove misure in merito al tema del divieto dei licenziamenti.

Stampa 3D e moda. Uno sguardo alle tematiche proprietà intellettuale.

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La tecnologia 3D e le opportunità offerte dall’introduzione delle stampanti 3D stanno sconvolgendo gli schemi standard di fornitura e produzione delle industrie tradizionali come la sanità, l'arte e persino il settore alimentare.

La combinazione dei progressi della tecnologia di stampa, i sempre più potenti personal computer, l’incremento del commercio online, e la domanda crescente sul mercato di oggetti stampati in 3D ha portato alla recente esplosione della tecnologia si stampa 3D.

Con il divenire sempre più accessibile delle stampanti 3D, siti web e piattaforma online che consentono la condivisione di file CAD, sono diventati sempre più popolari, in quanto danno la possibilità di condividere applicazioni con le quali il consumatore può produrre direttamente un oggetto a partire da un file sorgente.

Le opportunità offerte dalla stampa 3D e la possibilità di creare oggetti ha un forte impatto anche sul mondo della moda, che vede sempre più consumatori apprezzare alcuni prodotti stampati proprio in 3D.

Tuttavia, l'industria del "fai da te" sta anche sollevando molti interrogativi sugli effetti e sulla legittimità di questa nuova procedura di produzione e sono sorti diversi problemi legali in settori guidati dal diritto di proprietà intellettuale come quello della moda.

I. Cos'è la stampa 3D?

La stampa 3D è un processo che consiste nel realizzare oggetti solidi tridimensionali a partire da un file digitale, posizionando strati successivi di materiale fino a creare l'intero oggetto. Ognuno di questi strati può essere visto come una sezione trasversale orizzontale sottile dell'oggetto finale. Per creare un prodotto attraverso una stampante 3D, gli utenti realizzano un disegno virtuale dell'oggetto che vogliono stampare o creare, e poi preparano un file digitale in un programma compatibile adatto alla stampa (di solito un file CAD). Gli utenti possono creare file CAD nel momento in cui il file viene caricato nella stampante 3D, e poi questa crea l'oggetto strato per strato.

II.          Stampa 3D e moda

I perfezionamenti della tecnologia 3D ne hanno aumentato l'applicabilità nel settore della moda che ha iniziato a sperimentare la stampa 3D. Recentemente, il produttore di calzature multinazionale New Balance ha avviato una collaborazione con Formlabs per la produzione di una sneaker con l'avampiede stampato in 3D aggiornato. Continuum, con sede a San Francisco, è un'azienda di abbigliamento che permette ai clienti di progettare bikini stampati in 3D (così come altri prodotti) inserendo le loro forme e misure del corpo.  Adidas, il gigante delle calzature, ha collaborato con una società chiamata Carbon per realizzare la sua prima intersuola stampata in 3D prodotta in serie. Carbon è specializzata nella stampa 3D in resina e Adidas ha tonnellate di esperienza nella produzione di scarpe sportive e da corsa.

I consumatori saranno presto in grado di produrre i propri capi d'abbigliamento a casa. È una novità? Non necessariamente, se si considera che prima dell'introduzione del prêt-à-porter, alcuni capi di abbigliamento su misura non venivano necessariamente prodotti dai sarti, ma anche a casa dai familiari dei conusmatori. Tuttavia questo innovativo sistema di produzione sta spostando le capacità dei designer dalla cucitura alla programmazione del software.

Infatti noti istituti di moda e scuole di design di tutto il mondo hanno stampanti 3D nei loro campus. Offrono anche corsi nel campo della moda stampata in 3D. Questi istituti di apprendimento forniscono agli studenti l'accesso alle tecnologie di scansione del corpo e alle tecnologie indossabili. Ci sono buone probabilità che alcuni di questi studenti, con l'esposizione alle nuove tecnologie, finiscano per lanciare prodotti di moda stampati in 3D che accelereranno il mainstreaming di questo concetto e lasceranno le loro macchine da cucire in un armadio.

Inoltre, la moda stampata in 3D comporta la trasformazione di materiale flessibile in abbigliamento. Gli abiti stampati in 3D possono essere potenzialmente tanto rivoluzionari quanto la macchina da cucire lo era quasi duecento anni fa.

Quando la stampa 3D è stata utilizzata per la prima volta nella moda, il processo era piuttosto lento. Uno dei primi tentativi di realizzare un capo di abbigliamento stampato in 3D ha richiesto sette giorni interi con la stampante in funzione 24 ore al giorno. Inoltre, le stampanti 3D di quei tempi non offrivano materiale di stampa flessibile. Tuttavia, la tecnologia è migliorata. Non ci vogliono più 7 giorni e sono disponibili anche materiali di stampa flessibili. Il materiale flessibile è noto come TPU 92A-1 e può essere lavato e stirato come un normale panno. Il FilaFlex è un altro materiale flessibile usato per fare vestiti stampati in 3D.

La maggior parte degli indumenti stampati in 3D è stampata utilizzando il processo di sinterizzazione selettiva al laser. Questo metodo di stampa 3D offre la possibilità di realizzare disegni intricati e di ottenere un alto livello di dettaglio che è un requisito richiesto dalla moda e dall'abbigliamento.

La tecnologia 3D permetterà ai giovani designer di presentare i loro prodotti al mondo. Tali designer hanno diverse sfide, tra cui la necessità di affrontare lunghi tempi di consegna e ordini minimi. Con la tecnologia 3D, i designer emergenti possono semplicemente stampare gli ordini man mano che vengono effettuati, piuttosto che dover scroccare per ottenere finanziamenti sufficienti per gli ordini minimi e rimanere bloccati con le scorte invendute. Se non altro, la stampa 3D consentirà loro di creare un campione in modo rapido ed economico. La tecnologia offre inoltre a questi progettisti l'opportunità di testare il mercato su piccola scala stampando quantità limitate del loro prodotto per determinare se il loro articolo è accettabile per il mercato.

L'impatto della stampa 3D sul sistema della moda presenta diverse implicazioni peculiari tipiche di questo settore. Questi problemi vanno dalla proprietà intellettuale alla distribuzione e alla sostenibilità.

a) Questioni relative alla proprietà intellettuale

La stampa 3D è una tecnologia digitale emergente che, nonostante il suo impatto positivo sull'industria della moda, può perturbare alcune aree del diritto di proprietà intellettuale.

In generale, l'autenticità è anche un potenziale problema che potrebbe interessare i consumatori. Come può una persona sapere con certezza che il design che sta acquistando è effettivamente il lavoro del designer che viene pubblicizzato

Inoltre, la possibilità di creare, riprodurre, modificare, copiare, trasferire, condividere, pubblicare e scaricare rapidamente file CAD per la stampa 3D ha creato complessi problemi di proprietà intellettuale, soprattutto perché il costo delle stampanti 3D diminuisce.

Poiché il processo di produzione è reso più semplice con la stampa 3D, le stampanti 3D minacciano la proprietà intellettuale delle opere/prodotti realizzati da persone/progettisti, poiché i beni contraffatti possono essere prodotti da privati nelle loro case. In effetti, la tecnologia di stampa 3D, è probabile che crei effetti economici negativi sui titolari dei diritti di proprietà intellettuale e sui loro modelli di business basati proprio su quest’ultima.

La situazione non è ancora particolarmente visibile, ma man mano che la tecnologia migliora e i prezzi delle attrezzature e dei materiali di consumo diminuiscono, la stampa 3D può diventare un fenomeno di massa.

La stampa 3D potenzierà il numero di casi di violazione e si sovrapporrà ad altri DPI, mentre le eccezioni, l'invalidità e l'esaurimento saranno probabilmente difese generali contro la violazione.

Questa sezione analizzerà l'effetto della stampa 3D su tre principali beni di proprietà intellettuale: Marchi, modelli e copyright. 

1) Marchi

Un marchio è un tipo di proprietà intellettuale che consiste in un segno, un disegno o un'espressione riconoscibile che identifica prodotti o servizi di una particolare fonte con quelli di altri. Per alcuni autori, il diritto dei marchi è la forma di protezione più importante per le mode e gli accessori, essendo i dispositivi di comunicazione più efficaci[i].

In generale, un marchio identifica il proprietario del marchio e previene la confusione tra i consumatori. Inutile dire che l'industria della moda utilizza vari tipi di marchi. Tradizionalmente la moda ha usato i marchi denominativi per identificare i prodotti dei produttori del settore, dove è comune trovare sia nomi personali che nomi di fantasia.

L'evoluzione dei segni distintivi negli ultimi decenni ha portato a una varietà di identificatori di provenienza diversi dai segni tradizionali (ad esempio, marchi denominativi e marchi stilizzati). Di conseguenza, il legislatore in tutta l'Unione Europea e in tutto il mondo ha ampliato la possibilità di registrare come marchi oggetti, azioni, eventi e modelli, tra gli altri.

Si scopre quindi che l'industria della moda deposita comunemente per la protezione dei marchi di modelli (che possono essere rappresentati da un'immagine che mostra il modello e come viene ripetuto) e posiziona i marchi (che consistono in una specifica collocazione di un marchio su un prodotto). Tuttavia, dove la stampa 3D sembra avere un impatto più profondo, è sui marchi tridimensionali, che sono segni costituiti dalla forma del prodotto.

Tuttavia, molte giurisdizioni (come l'UE) impongono alcune limitazioni alla registrazione dei marchi di forma. Secondo l'articolo 4, paragrafo 1, lettera e), della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di marchi d'impresa, i segni che consistono esclusivamente in marchi: i) la forma, o un'altra caratteristica, che deriva dalla natura dei prodotti stessi; ii) la forma, o un'altra caratteristica, dei prodotti necessaria per ottenere un risultato tecnico; e iii) la forma, o un'altra caratteristica, che conferisce un valore sostanziale ai prodotti, non devono essere registrati. Ciò significa che la forma funzionale non può essere registrata come marchio ai sensi del diritto comunitario.

Poiché le stampanti 3D servono principalmente a scopi funzionali, sembra che la protezione richiesta dagli stilisti di moda con un marchio tridimensionale dell'Unione Europea porrebbe seri ostacoli all'ottenimento della registrazione della forma di un prodotto fabbricato con una stampante 3D. Dobbiamo ricordare che recentemente Nestle ha perso una causa davanti alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea (CGUE) per la registrazione della forma a quattro dita del suo Kit Kat perché la forma era funzionale e non distintiva.  Allo stesso modo, la forma tridimensionale del mattone rosso a otto punte di Lego non poteva essere registrata come marchio, perché la forma del mattone è necessaria per ottenere un risultato tecnico.

Poiché molte delle stampe 3D saranno forme funzionali, queste sono escluse dalla registrazione del marchio, ma in quella minoranza di casi in cui un'impronta 3D è distintiva ma non ha uno scopo funzionale, può essere registrabile.

Tuttavia il marchio tridimensionale trova un altro ostacolo quando la registrazione viene richiesta per prodotti di moda.  Per essere registrato come marchio tridimensionale, anche la forma non deve avere alcuno scopo estetico o funzionale. In tal caso, la possibilità di proteggere un prodotto fabbricato con una stampante 3D ai sensi del diritto dei marchi si riduce drasticamente e il designer dovrebbe quindi chiedere la protezione attraverso un brevetto di invenzione industriale, un modello di utilità o la registrazione di modelli.

Per quanto riguarda i marchi, un'ultima nota è obbligatoria quando si guarda dalla prospettiva di un produttore "fai da te" che crea prodotti con una stampante 3D. Aghi per dire che il produttore di stampa 3D in genere non ha il diritto di utilizzare il marchio di proprietà di terzi sul prodotto realizzato con una stampante 3D. Tuttavia, egli potrà sempre rivendicare le difese generali contro la violazione del marchio. Secondo il diritto dell'UE, queste sono generalmente difese "difensive" come l'esaurimento, l'uso corretto, l'assenza di un uso genuino e l'acquiescenza, oltre alle difese di "contrattacco" come l'invalidità e la revoca.

2) Disegni e modelli

Un disegno o modello è definito come "l'aspetto dell'insieme o di una parte di un prodotto risultante dalle caratteristiche, in particolare, delle linee, dei contorni, dei colori, della forma, della consistenza e/o dei materiali del prodotto stesso e/o del suo ornamento".

I disegni e modelli possono essere protetti se:

  •  sono nuovi ossia se non è stato reso disponibile al pubblico alcun disegno o modello identico o che differisce solo per dettagli immateriali;

  • hanno carattere individuale, cioè l'"utilizzatore informato" troverebbe l'impressione generale diversa da altri disegni e modelli disponibili al pubblico. Quando un disegno o modello fa parte di un prodotto più complesso, la novità e il carattere individuale del disegno o modello sono giudicati sulla parte del disegno o modello visibile durante il normale uso.

I disegni o modelli comunitari registrati e non registrati sono disponibili ai sensi del Regolamento UE 6/2002, che prevede un diritto unitario che copre l'Unione Europea. La protezione di un disegno o modello comunitario registrato ha una durata massima di 25 anni, soggetta al pagamento di tasse di rinnovo ogni cinque anni. Il disegno o modello comunitario non registrato dura tre anni dopo che il disegno o modello è stato reso disponibile al pubblico e la violazione si verifica solo se il disegno o modello protetto è stato copiato.

Pertanto, la legge sul disegno o modello comunitario protegge semplicemente l'aspetto dei prodotti come definito dalle loro "caratteristiche" specifiche. Queste caratteristiche possono essere il risultato di un "ornamento" applicato a un prodotto (cioè un'immagine bidimensionale - 2D - o il prodotto stesso (un modello - 3D).

Oltre ai disegni e modelli comunitari, ogni Stato membro ha adottato una legislazione per proteggere disegni e modelli a livello nazionale.

Va notato che, ai sensi del regolamento sui disegni e modelli, l'esclusività concessa ha alcune limitazioni. Le limitazioni più rilevanti si trovano nell'articolo 20 del regolamento sui disegni e modelli, che sono: a) atti compiuti in ambito privato e a fini non commerciali; b) atti compiuti a fini sperimentali; e c) atti di riproduzione a scopo di citazione o di insegnamento, purché tali atti siano compatibili con la prassi del commercio equo e solidale e non pregiudichino indebitamente il normale sfruttamento del disegno o modello e sia fatta menzione della fonte.

Per quanto riguarda l'industria della moda, un caso notevole secondo la giurisprudenza olandese è la decisione di Nadia Plesner del Tribunale dell'Aia.

Qui il tribunale ha bilanciato il diritto fondamentale di Louis Vuitton di godere pacificamente del suo diritto di proprietà (cioè il diritto al design) con la libertà artistica. La corte ha stabilito che un artista poteva utilizzare il disegno di una tela multicolore di LV applicata a una delle sue costose borse come parte di un disegno chiamato Simple Living, dove la borsa di LV veniva portata da un bambino africano malnutrito (insieme a un "cane Paris Hilton-dog"). Per lo stesso motivo, anche l'uso dello stesso disegno del motivo su una maglietta era consentito. L'artista ha spiegato che la borsa è stata usata come simbolo e come parte di un tentativo di attirare l'attenzione su quella che, a suo avviso, era una problematica differenza di attenzione verso le celebrità e la carestia che si stava verificando in Darfur.

 

In questo quadro, gli utenti della stampa 3D per scopi artistici, politici o satirici o per altri scopi privati e anche per i pezzi di ricambio, troveranno una certa libertà di espressione al di là della struttura limitata della normativa europea sul design.

3) Copyright

In generale, sappiamo tutti che il diritto d'autore protegge l'originalità di un'opera e il diritto del creatore di riprodurla. Ciò significa che se le copie di un oggetto originale vengono stampate in 3D senza autorizzazione, il creatore può ottenere un sollievo ai sensi della legge sul diritto d'autore.

Come abbiamo detto, chiunque abbia accesso a una stampante 3D (a casa o in una tipografia locale) è in grado di produrre un prodotto tangibile e utilizzabile a partire da file di progettazione digitale (di solito file CAD). I file CAD sono tipicamente protetti dalla legge sul diritto d'autore e, per molte aziende, rappresentano un bene di proprietà intellettuale di grande valore.

D'altra parte, nonostante la sua attuale e futura importanza potenziale per l'economia, in alcune giurisdizioni la moda può ottenere lo stesso livello di protezione del copyright di altre industrie creative.

Questo tipo di protezione è ricercata dalle case di moda per estendere i diritti di proprietà intellettuale ai prodotti protetti dal regolamento sul design (che di solito dura fino a 25 anni) a un periodo di tempo solitamente pari a 70 anni dopo la morte dell'autore.

Un produttore di moda che crea prodotti con un con una stampante 3D deve sempre tenere presente che la creazione di un prodotto di moda con una stampante 2D può portare a una violazione del copyright in due fasi: il file del software e gli elementi artistici e creativi del prodotto di moda.

 

b) Catena di fornitura e distribuzione.

La produzione tradizionale si basa sulla premessa di una produzione identica e ad alto volume. Tuttavia, tali strutture si stanno rivelando sempre più insufficienti di fronte alla crescente domanda di personalizzazione, ai tempi di consegna più rapidi e alle catene di fornitura più efficienti.  L'approccio tradizionale alla produzione vede la provenienza delle materie prime e la fabbricazione dei prodotti in grandi fabbriche centralizzate. Dopo la produzione, i prodotti vengono spediti al consumatore.

La stampa 3D introduce il concetto di "produzione distribuita", che prevede una rete digitale di siti di produzione decentralizzati, distribuiti in più sedi e collegati da tecnologia digitale. Guidata dalla connettività digitale, la produzione distribuita permette ai produttori di semplificare e ridurre al minimo le loro catene di fornitura di materiali attraverso piattaforme digitali online e la condivisione dei dati. La produzione distribuita potrebbe anche comportare la produzione di parti in diverse località prima di essere assemblate in una sede centrale.

La produzione distribuita può rendere le catene di fornitura più efficienti.

Essa può ridurre le scorte, la logistica e i costi di produzione in diversi modi. Poiché le merci vengono prodotte vicino o nel punto di necessità, la produzione può avvicinarsi/riguardare da vicino/ direttamente il consumatore.

Questo non solo elimina le costose spese logistiche, ma permette anche alle aziende di produrre merci vicine ai rispettivi mercati. Inoltre, immagazzinando un inventario digitale al posto dei magazzini di scorte fisiche, le aziende possono anche ridurre significativamente i costi di inventario. Per quanto riguarda l'industria della moda, una migliore gestione dell'inventario e delle scorte permette importanti risparmi e riduce lo spreco di collezioni e prodotti invenduti. 

Con la crescente domanda di prodotti personalizzati, i produttori devono trovare sempre più spesso il modo di adattare le loro merci alle esigenze specifiche dei loro clienti. Tradizionalmente, avere un unico articolo personalizzato progettato, prodotto e consegnato significherebbe lunghi tempi di attesa e costi più elevati per il consumatore. Tuttavia, la produzione distribuita, con la sua produzione decentralizzata e "ridimensionata", offre una maggiore flessibilità e agilità per produrre prodotti personalizzati, aggiungendo valore a un prezzo paragonabile a quello dei prodotti di massa. Un buon esempio è Adidas: il colosso dell'abbigliamento sportivo ha recentemente aperto quelle che chiama "fabbriche Speedfactories" in Germania e negli Stati Uniti. Queste fabbriche completamente automatizzate sono state create per produrre rapidamente piccoli lotti di scarpe da ginnastica personalizzate, e secondo Adidas, l'azienda è in grado di portare sul mercato il suo abbigliamento sportivo tre volte più velocemente che con la produzione tradizionale. Mentre la maggior parte delle scarpe Adidas sono prodotte in Asia, la costruzione delle sue fabbriche Speedfactories più vicine ai consumatori sia nel mercato americano che in quello europeo ha portato ad una spedizione molto più veloce e, quindi, ad una migliore esperienza del cliente.

La produzione distribuita offre l'opportunità di ripensare le catene di fornitura tradizionali. Le materie prime potrebbero essere spedite in località distribuite invece che in una struttura centralizzata, offrendo una maggiore flessibilità, ad esempio. Un'altra opportunità è quella di spostare le spedizioni più vicino al cliente finale, il che avrebbe un impatto sia sui produttori che sulle compagnie di spedizione, che potrebbero passare a un servizio di produzione "on-demand" invece che allo stoccaggio di scorte fisiche. 

Infine, la stampa 3D permetterà alle aziende e ai marchi di creare, in tempo reale, articoli ottimizzati e personalizzati dal consumatore.

Il deposito abusivo di una domanda di concordato preventivo c.d. “in bianco” e la conseguente responsabilità dell’organo gestorio.

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Capita sempre più spesso che le società in stato di crisi ricorrano - anche nel caso in cui siano già state proposte nei loro confronti delle istanze di fallimento - al deposito una domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva (anche noto come concordato c.d. in bianco).

L’art. 161 R.D. 267/1942 (“Legge Fallimentare”) riconosce infatti all’imprenditore in stato di crisi la possibilità di depositare un ricorso contenente la domanda di concordato preventivo - accompagnata dai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e dall’elenco nominativo dei creditori con l’indicazione dei relativi crediti - riservandosi invece di presentare la proposta, il piano e la specifica documentazione prevista dalla Legge fallimentare entro uno specifico momento fissato dal giudice. Entro detto termine, che è per legge compreso tra 60 e 120 giorni ed è prorogabile per un periodo non superiore a 60 giorni in presenza di giustificati motivi, l’impresa ha facoltà di depositare alternativamente una proposta di ristrutturazione dei debiti oppure di concordato preventivo. In caso invece di inutile decorso del termine, il debitore perde i vantaggi connessi e può essere dichiarato fallito.

La motivazione ed i benefici connessi a tale procedura sono ormai noti.

La stessa consente infatti al debitore di ottenere immediatamente il beneficio della tutela del proprio patrimonio, in virtù dell’applicabilità – decorrente dalla data di pubblicazione presso il registro delle imprese del ricorso per concordato preventivo presentato in tribunale e sino alla data di eventuale omologazione – del divieto, posto in capo ai creditori, di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio del debitore (art. 168 Legge Fallimentare).

Come è noto, però, non sempre le finalità che animano il deposito della domanda di concordato preventivo in bianco sono realmente genuine e finalizzate all’ordinata soddisfazione, anche se parziale, dei creditori, ma piuttosto lo scopo è quello di posticipare in modo strumentale il momento del fallimento. Questo modus operandi, ove venga accertato, può essere però fonte di responsabilità a carico dell’organo gestorio della società.

Sul tema è infatti intervenuta una recente sentenza del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di imprese (pubblicata in data 1 giugno 2020), che ha esaminato i profili di responsabilità insiti nella condotta dell’organo gestorio, chiarendo che il comportamento dell’amministratore che presenta una domanda di concordato in presenza del presupposto dello stato di insolvenza della società non può essere considerato di per sé ed automaticamente generatore di responsabilità per il risarcimento del danno, anche nel caso in cui la proposta di concordato venga, in ipotesi, dichiarata inammissibile o l’ammissione venga successivamente revocata (artt. 162 e 173 l.f.). Una responsabilità degli amministratori in questo senso può invece configurarsi solo quando la domanda sia da considerarsi abusiva e cioè unicamente finalizzata, con ragionevole probabilità, a posticipare fraudolentemente il fallimento della società in danno dei creditori.

Il danno connesso a questa fattispecie può essere ad esempio ricavato dai costi “inutilmente” sopportati dalla società a seguito della presentazione della domanda di concordato preventivo, depositata in uno specifico momento in cui, non sussistendo in concreto i presupposti per accedere al concordato preventivo, gli amministratori avrebbero viceversa dovuto chiedere il fallimento in proprio della società gestita.

Una ulteriore pronuncia del Tribunale di Milano, sezione specializzata in materia di imprese (pubblicata in data 30 ottobre 2019), di poco precedente a quella summenzionata, ha inoltre chiarito che l’adozione di tattiche dilatorie – fra cui il deposito di una domanda di concordato in bianco senza redazione del piano – può comportare una specifica responsabilità del liquidatore per l’aggravamento del dissesto. In tale ipotesi il danno derivante potrebbe ricavarsi proprio dall’incremento, altrimenti evitabile, della situazione debitoria dell’impresa.

Si evidenzia ad ogni modo che la nomina anticipata del Commissario Giudiziale - di recente introdotta nella Legge Fallimentare - ha contribuito a ridurre il numero di ricorsi depositati da parte di quelle imprese che, abusando dell’istituto ed avvalendosi del vantaggio concesso di sospensione delle eventuali azioni esecutive, avevano come unica finalità quella di cercare di posticipare la dichiarazione di fallimento e quindi impedire ai creditori di soddisfare le loro pretese sui beni residui.

L’Autorità di Concorrenza avvia istruttoria per abuso di dipendenza economica nel franchising.

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L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha avviato un’istruttoria nei confronti del gruppo Benetton (ramo vestiti) per un abuso di dipendenza economica ai sensi dell’articolo 9, comma 3 bis, della legge 18 giugno 1998, n. 192, riguardo ai suoi contratti di franchising stipulati con rivenditori indipendenti (franchisee) di prodotti a marchio Benetton.

È questo un provvedimento del tutto inusuale che mostra l’attenzione dell’Autorità per questo tipo di condotta e che per questo motivo segnaliamo.

Secondo l’Autorità Benetton avrebbe imposto ai suoi rivenditori di mantenere una struttura di vendita e un’organizzazione commerciale rigorosamente disegnata sulle sue esigenze, in considerazione del fatto che si garantisce contrattualmente la possibilità di fissare regole e parametri organizzativi idonei a irrigidire la struttura aziendale del franchisee, fino a ostacolarne, se non impedirne, di fatto la sua eventuale riconversione con altro fornitore.

L’Autorità censura l’uso discrezionale da parte di Benetton di alcune clausole contrattuali invasive e che le consentirebbero di incidere su scelte strategiche del rivenditore, quali la definizione delle proposte e/o degli ordini di acquisto, non solo in termini di tempistica, ma anche di quantitativi.

In tal modo, Benetton potrebbe avere condizionato in maniera significativa l’attività economica del franchisee, al quale sarebbe di fatto impedito di gestire in autonomia la propria attività commerciale.

Il Gruppo Benetton detiene una posizione di sicuro rilievo nel mercato dell’abbigliamento, con un marchio che gode di una forte attrattiva commerciale, e dunque la vicenda è rilevante non solo sul piano del singolo rapporto contrattuale, ma anche per la tutela della concorrenza e del mercato. L’utilizzo del modello contrattuale in esame da parte di un soggetto che gestisce una significativa rete commerciale in franchising potrebbe avere, infatti, un impatto significativo su tutti gli imprenditori che costituiscono la rete in questione, a danno del gioco concorrenziale nel mercato.

Ciò lascerebbe, peraltro, credere che, allorquando l’impresa che abusa non gode di una posizione di rilievo nazionale, l’Autorità non si reputerebbe competente, lasciando che del caso se ne occupi eventualmente il giudice civile.

L’indagine, per il momento, non copre l’eventuale imposizione di un prezzo di rivendita, la cui liceità nel franchising è da sempre oggetto di discussione, diversamente dagli altri contratti di distribuzione/rivendita dove essa è, invece, considerata sempre illecita.

Sostenibilità e Governance aziendale: la consultazione on line indetta dalla Commissione Europea.

Mattia Raffaelli - Partner

Sempre più spesso sentiamo parlare di sostenibilità, termine ormai diffuso nel linguaggio comune.

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Ma cosa si intende esattamente per sostenibilità?

In poche parole, essa indica l’impatto che l’umanità ha sul pianeta.

Solitamente associata a tre grandi ambiti: ambientale, economico e sociale, la sostenibilità comincia ad acquisire sempre maggior importanza anche all’interno delle realtà aziendali, offrendo l’opportunità di divenire parte integrante di una visione strategica.

La sostenibilità può rappresentare, per esempio, un elemento chiave per le imprese al fine di creare un’immagine solida e ben riconoscibile, permette di accedere a nuovi capitali e gestire meglio i rischi (pensiamo per esempio al modo in cui la sostenibilità sia integrata all’interno delle strategie di supply chain).

Il tema suscita crescente interesse anche a livello politico, tanto che la Commissione Europea, il 26 ottobre 2020, ha avviato una consultazione online sul-la sostenibilità nella governance aziendale.

Uno dei freni allo sviluppo sostenibile è stato individuato, dagli esperti di diritto societario incaricati dalla Commissione Europea, nei sistemi di governance aziendale.

Gli amministratori delle società, infatti, secondo i risultati di questa ricerca, non darebbero sufficiente importanza agli obiettivi sostenibili, poiché sarebbe-ro considerati come traguardi non direttamente remunerativi e troppo distanti nel tempo.

La ricerca condotta dall'UE ha evidenziato come negli ultimi anni le società quotate in ambito UE stiano continuando a concentrarsi più sui benefici a breve termine degli azionisti, piuttosto che verso quelli a lungo termine persegui-bili dall’azienda, spesso, senza adottare una visione secondo cui il benessere dell'azionista non è raggiungibile senza tener conto del benessere degli stake-holder.

La Commissione Europea ritiene che ci sia la necessità di un intervento politi-co concreto per contribuire all’allungamento dell'orizzonte temporale nei pro-cessi decisionali delle aziende e favorire in tal modo il tragitto verso una governance più orientata alla sostenibilità.

Sul sito web della Commissione Europea https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12548-Sustainable-corporate-governance/public-consultation è stata indetta una consultazione pubblica con l’obiettivo dichiarato di definire i contorni di un intervento politico che possa favorire un cambiamento culturale giudicato assolutamente necessario e ur-gente.

La consultazione terminerà l'8 febbraio 2021 e ha le seguenti finalità:

· Raccogliere le opinioni delle parti interessate sulla necessità e sugli obiettivi dell'intervento dell'UE, nonché sulle diverse opzioni politiche

· Raccogliere dati che possono essere utilizzati per valutare meglio i costi e i benefici delle diverse opzioni politiche

· Raccogliere ulteriori conoscenze su alcune questioni specifiche, in parti-colare per quanto riguarda i quadri nazionali, i meccanismi di applicazio-ne e l'attuale giurisprudenza.

A rispondere è chiamato un pubblico molto ampio: dai privati cittadini ai verti-ci delle aziende, dalle ONG ai grandi gruppi industriali ed ai portatori di inte-ressi diffusi.

Ma è evidente come siano proprio le governance aziendali ad essere chiama-te per prime a rispondere a questo invito, per misurarsi con il fenomeno della sostenibilità che non sembra possa più essere trascurato. Una evoluzione che nelle intenzioni dell’iniziativa politica europea dovrebbe essere pianificata sul lungo periodo, in modo che nel futuro non diventi un'urgenza.

Non a caso, anche L’Agenda 2030 dell’Onu si muove in questa direzione, promuovendo una delle più importanti iniziative rivolte ad un profondo cam-biamento culturale, che attribuisce un ruolo importante proprio al settore pri-vato e corporate per il raggiungimento dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile prefissati:



1. Povertà Zero

2. Fame Zero

3. Buona salute e benessere per le persone

4. Educazione paritaria e di qualità

5. Parità di genere

6. Acqua pulita e servizi igienico-sanitari

7. Energia pulita e accessibile

8. Lavoro dignitoso e crescita economica

9. Industria, Innovazione e Infrastruttura

10. Ridurre le disuguaglianze

11. Città e comunità sostenibili

12. Consumo e produzione responsabile

13. I cambiamenti del clima

14. Vita sott'acqua

15. Vita sulla terra

16. Pace, giustizia e istituzioni forti

17. Partnership per gli obiettivi

La privacy by default in pratica secondo il Garante spagnolo.

Andrea Antognini - Of Counsel

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Il GDPR è un testo, salvo eccezioni, identico in tutta Europa ed il Garante spagnolo ha detto la sua sul principio generale di protezione dei dati by default, un concetto in astratto chiaro ma difficile da declinare in concreto:

il titolare del trattamento (l’azienda) deve trattare, per impostazione predefinita, solo i dati necessari per ogni specifica finalità di trattamento. Esattamente l’opposto di quando, nel form online, vedete che la casella per la ricezione della newsletter è “preflaggata”.

La guida del Garante spagnolo [https://www.aepd.es/sites/default/files/2020-10/guia-proteccion-datos-por-defecto.pdf] offre una visione pratica per aiutare ad applicare questo principio al trattamento dei dati in conformità con le disposizioni del GDPR e le linee guida adottate dal Comitato europeo per la protezione dei dati.

I destinatari del presente documento sono i titolari del trattamento dei dati, i DPO ma anche gli sviluppatori o i fornitori, nella misura in cui forniscono prodotti e servizi ai titolari del trattamento e cercano di garantire che questi siano conformi ai requisiti del GDPR.

Il concetto di privacy per default impone la necessità di segmentare l'utilizzo dell'insieme dei dati tra le diverse operazioni di trattamento e tra le diverse fasi del trattamento, in modo tale che non tutte le operazioni effettuate nell'ambito di un'operazione di trattamento siano effettuate su tutti i dati, ma solo su quelli necessari e nei momenti in cui è strettamente necessario.

Il trattamento dovrà essere minimamente intrusivo (quantità minima di dati personali, estensione minima del trattamento, periodo minimo di conservazione e accessibilità minima ai dati personali) e senza necessità di intervento del soggetto i cui dati sono trattati.

L'esecuzione di queste misure si concentra su strategie di ottimizzazione, configurabilità e limitazione.

L'obiettivo dell'ottimizzazione è quello di analizzare il trattamento dal punto di vista della protezione dei dati, il che significa applicare misure in relazione alla quantità di dati raccolti, all'estensione del trattamento, alla loro conservazione e alla loro accessibilità.

La seconda strategia è la configurazione di servizi, sistemi o applicazioni, che devono permettere di stabilire parametri o opzioni che determinano il modo in cui l'elaborazione deve essere effettuata, e che sono suscettibili di essere modificati dall’azienda e anche dall'utente.

Infine, la limitazione garantisce che, per default, il trattamento sia il più possibile rispettoso della privacy, in modo che le opzioni di configurazione siano adeguate, a quei parametri che limitano la quantità di dati raccolti, l'estensione del trattamento, la sua conservazione e la sua accessibilità.

Nella guida si trova anche un documento operativo e modificabile con le misure da adottare per l'attuazione delle strategie di protezione dei dati di default in lingua spagnola e comprende anche un capitolo sulla documentazione e la revisione contabile, necessarie per dimostrare la conformità alla norma.

Il principio di privacy by default non deriva dal risultato di un'analisi dei rischi per i diritti e le libertà, ma si tratta di misure e garanzie che devono essere stabilite ogni volta che vi sia un trattamento di dati personali.

Tecnologia 5G: velocità, profitto e liabilities.

Stiamo celebrando gli indubbi aspetti positivi legati all’utilizzo di questa nuova strabiliante tecnologia, da declinare in molteplici ed eterogenei campi di applicazione, nondimeno sappiamo che l’introduzione della telefonia mobile di quinta generazione darà luogo a nuovi scenari di esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici a radiofrequenza che saranno emessi in bande di frequenza (694-790 MHz, 3,6-3,8 GHz e 26,5-27,5 GHz) molto diverse da quelle utilizzate attualmente per la telefonia mobile (da 800 MHz a 2,6 GHz).

Fermo restando l’impatto di grande innovazione, utilità e di profitto su larga scala (l’asta, ad esempio, porterà allo Stato 6,4 miliardi di euro in 4 anni), intendiamo svolgere qualche considerazione in ottica preventiva sul tema dei possibili effetti nocivi del 5G sui beni primari della salute e dell’ambiente.

Infatti, gli studi istituzionali pubblicati in subiecta materia nulla di certo ci dicono in relazione all’impatto ed ai rischi nel medio-lungo periodo, limitandosi ad un poco preciso “i dati disponibili non fanno ipotizzare particolari problemi per la salute della popolazione connessi all’introduzione del 5G - quindi non in termini di certezza nè di robusta probabilità della sua innocuità - solo nel breve. (cfr. Emissioni elettromagnetiche del 5G e rischi per la salute di Alessandro Polichetti - Centro Nazionale per la Protezione dalle Radiazioni e Fisica Computazionale, Istituto Superiore di Sanità, Roma).

Questo deriva sicuramente dal fatto che le frequenze che verranno utilizzate per il 5G sono state oggetto di un numero di studi inferiore rispetto a quelle utilizzate dalle attuali tecnologie per le telecomunicazioni e per le trasmissioni radiotelevisive.

Pertanto è, in primo luogo, fondamentale che l’introduzione di questa tecnologia sia affiancata da un attento monitoraggio dei livelli di esposizione (come del resto avviene già per le attuali tecnologie di telefonia mobile) e che proseguano, possibilmente aumentando, le ricerche sui possibili effetti a lungo termine.

Rispetto alle attuali tecnologie, la rete 5G si basa su un numero straordinariamente elevato di antenne pianificate (small cells), l’altissima energia di uscita utilizzata per garantirne la diffusione, le frequenze straordinariamente alte, le apparenti interazioni di alto livello della frequenza 5G sugli ioni, compresi i gruppi responsabili delle pompe ioniche cellulari. Perciò da più parti – a torto o a ragione – viene sostenuta la sua possibile pericolosità per la salute e l’ambiente.

Le conclusioni del Consiglio Europeo sull’importanza del 5G per l’economia europea e sulla necessità di attenuare i relativi rischi per la sicurezza (14517/19 del 3.12.2019) stabiliscono inter alia che l'approccio alla sicurezza della rete 5G deve essere globale e basato sul rischio. La sicurezza del 5G è considerata un processo continuo che inizia con la selezione dei fornitori e dura per tutta la fase di produzione degli elementi di rete e il tempo di vita utile delle reti.

Pare che oggi ci si trovi ancora distanti da un giudizio di innocuità o di probabile innocuità nel medio-lungo periodo, muovendoci piuttosto all’interno dello spinoso perimetro del giudizio basato sul rischio che, attualmente, sembrerebbe dai più battezzato come remoto ma che, in assenza di dati certi, ben potrebbe – negli anni – “salire” a rischio possibile se non probabile.


Ora, l’Organizzazione Mondiale della Sanità, la Commissione Europea e l’Istituto Superiore di Sanità, ad esempio, non sembra abbiano ancora tenuto in adeguata considerazione il “rischio possibile”, rispettando il principio di precauzione, quando i risultati disponibili circa l’esistenza di effetti biologici da esposizione a campi elettromagnetici – compreso il 5G – e la valutazione scientifica che non permette di determinare con certezza il rischio, molto probabilmente sono già sufficienti per applicare detto principio, definire i soggetti esposti come potenzialmente vulnerabili e rivalutare, quantomeno parzialmente, le conclusioni istituzionali correnti.

Su queste basi, sarebbe probabilmente auspicabile una moratoria per l’implementazione del 5G su tutto il territorio nazionale sino a quando non sia adeguatamente pianificato quantomeno un coinvolgimento attivo degli enti pubblici deputati al controllo ambientale e sanitario (Ministero Ambiente, Ministero Salute, ISPRA, ARPA, Dipartimenti di Prevenzione), non siano messe in atto valutazioni preliminari di rischio secondo metodologie codificate e un piano di monitoraggio dei possibili effetti sanitari sui soggetti esposti i quali dovrebbero essere in ogni caso opportunamente ed adeguatamente informati dei potenziali rischi ovvero dell’attuale tasso di non conoscenza sul medio-lungo periodo.

In altre parole, i players e le istituzioni dovrebbero evitare che quello del 5G possa rivelarsi una sorta di esperimento sul lungo periodo perché ciò porterebbe una pesante conseguenza in dote: le liabilities a carico dello Stato e degli operatori stessi che, tra qualche anno, potrebbero essere chiamati a risarcire in solido una folta platea di soggetti per le lesioni e i danni eziologicamente derivati (o concausati), secondo un giudizio probabilistico, dalle emissioni nocive e dai campi elettromagnetici ad alta frequenza del 5G, se ed in quanto venga effettivamente accertata la loro nocività per la salute e l’ambiente.

In uno scenario per certi versi assimilabile mutatis mutandis - quarant’anni fa si trattava di sangue e plasma, oggi di campi elettromagnetici – lo Stato e gli enti ospedalieri hanno dovuto, e continuano a, risarcire i soggetti danneggiati e i loro parenti per centinaia di milioni di euro, fondamentalmente per non aver vigilato in modo adeguato e per aver colposamente omesso di applicare le norme che comunque imponevano (nella loro posizione di garanzia ed in virtù del principio di precauzione) il controllo del sangue, degli emoderivati e lo screening dei donatori.

Questo dato economico, oltre al costo sociale della violazione di beni assoluti, indisponibili e di rango primario, dovrebbe essere preso in adeguata e tempestiva considerazione accanto a quello dei profitti miliardari delle aste e della velocità di interazione della nuova rete.

La Corte di Cassazione riconosce il Burberry Check come marchio che gode di rinomanza.

Laura Bussoli - Senior Counsel

Con la recente sentenza n. 576/2020, la Cassazione Penale ha accolto le ragioni della casa di moda inglese Burberry nella causa per contraffazione del suo – ormai possiamo dirlo – “celebre” marchio a motivo ornamentale:

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Nella decisione impugnata i giudici della Corte di Appello di Roma avevano seguito un “bizzarro” iter argomentativo al fine di escludere il ricorrere del reato di contraffazione del sopra riportato marchio: ed infatti, se da un lato il giudice dell’appello aveva stabilito – diversamente dal giudice di prime cure – che non fosse necessaria al fine della violazione delle norme penali in materia di contraffazione, che le parole Burberry ed il relativo marchio denominativo si trovassero apposte sul motivo scozzese, d’altra parte aveva negato il ricorrere del reato di contraffazione in virtù dell’inidoneità del marchio figurativo sopra riportato a creare un collegamento univoco con la casa di moda inglese.

Con quest’ultima sentenza, la Corte di Cassazione ha, da un lato, confermato la decisione della Corte d'Appello di Roma nella parte della sentenza che esclude la necessità del ricorrere delle parole “Burberry” sul tessuto a fini contraffattivi, ritenendo che "la contraffazione del marchio si verifica anche nei casi di riproduzione parziale del marchio in cui è probabile che crei confusione con il marchio registrato anteriore".

La Corte ha tuttavia poi osservato, al fine di ribaltare la decisione di appello, che ciò è particolarmente vero nei casi in cui il marchio anteriore è un marchio che gode di rinomanza – ossia quando è "conosciuto da una larga parte del pubblico e può essere immediatamente riconosciuto come relativo ai prodotti e servizi per i quali il marchio è utilizzato".

Non paiono residuare quindi dubbi in merito al riconoscimento della notorietà del marchio a motivo ornamentale di Burberry e alla sua capacità distintiva e di origine rispetto prodotti sui quali è apposto.

Nonostante il caso si riferisca quindi ad una fattispecie penale (reato di contraffazione previsto dall’art. 473 c.p.) che tutela la fede pubblica e non attiene al effettiva confusione del pubblico, questa decisione rappresenta un importante precedente per Burberry, in quanto riconosce apertamente il carattere noto del marchio allargandone così peraltro la sfera di tutela.

Come “trasformare” una società in una “start-up innovativa” ed usufruire dei relativi benefici.

E’ ormai noto che per start-up innovativa si intende una società che ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Altrettanto noti sono i requisiti di costituzione ed i concreti benefici connessi a questa particolare tipologia societaria.

Non tutti sanno però che esiste la possibilità, per chi abbia già costituito una società di capitali, di trasformarla in una start-up innovativa e di beneficiare dei relativi vantaggi.

La “trasformazione” è possibile a condizione che siano rispettati determinati requisiti.

La modifica in questione non costituisce peraltro una vera e propria trasformazione societaria e non è quindi necessario seguire la complessa e costosa procedura prevista per questa specifica operazione straordinaria (spese notarili, adempimenti pubblicitari, ecc.).

È però indispensabile verificare il rispetto di determinati requisiti e procedere alla preliminare verifica di tutte le fasi del processo di “trasformazione”.

  • Verifica dell’oggetto sociale

Il primo aspetto da verificare è relativo all’oggetto sociale della società esistente, in quanto è necessario valutare l’eventuale modifica dello stesso prima di perfezionare la variazione. La normativa in vigore prevede, infatti, quale requisito per la start-up innovativa, di possedere “quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”.

Questa analisi è particolarmente delicata ma, se viene condotta scrupolosamente, permette di risparmiare i costi connessi all’atto notarile di modifica dell’oggetto sociale.

  • Requisiti generali e termine per la “trasformazione”

Al tempo stesso è necessario che la società proceda alla trasformazione non oltre 5 anni (60 mesi) dalla data di costituzione e che sia in possesso dei requisiti delle comuni start-up innovative (ad esempio non distribuire e non aver distribuito utili), impegnandosi allo stesso tempo a non superare 5 milioni di fatturato annuo ed a continuare a non distribuire utili per tutto il periodo durante il quale mantiene tale forma societaria.

Esistono altri tre requisiti richiesti dalla normativa in vigore:

  1. rispetto di una predeterminata percentuale di spese in ricerca e sviluppo;

  2. 2/3 dipendenti con laurea magistrale;

  3. Società depositaria o licenziataria di un brevetto o diritto di privativa industriale.

E però sufficiente che sia configurabile uno solo di questi per poter procedere con la relativa variazione in start-up innovativa.


  • La procedura

Il processo di trasformazione non richiede particolari adempimenti burocratici ed è interamente telematico, anche se è ovviamente consigliabile l’assistenza da parte di un professionista con adeguata esperienza normativa.

Il primo passaggio consiste infatti nella compilazione telematica da parte del legale rappresentante della società del modello di autodichiarazione di startup innovativa. Una volta compilato il modello, per iscrivere la società nella sezione speciale del Registro Imprese, il modulo deve essere firmato digitalmente ed inviato telematicamente insieme alla Comunicazione Unica al Registro Imprese.

È bene ricordare che questa dichiarazione deve essere rinnovata periodicamente depositandola entro 30 giorni dall’approvazione di ogni bilancio e in ogni caso entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale al fine di attestare la permanenza dei requisiti di legge.

Quanto alla Comunicazione Unica, nella sezione “VARIAZIONE” andranno inseriti numerosi dati relativi a titolo esemplificativo all’attività svolta, all’oggetto sociale ed all’attività di ricerca ed anche queste informazioni dovranno essere aggiornate tempestivamente in caso di modifica.

Si precisa infine che, ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro imprese, la start-up innovativa si considera automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico.

Da Cor Coster a Mino Raiola a Jorge Mendes: chi sono i procuratori sportivi e la regolamentazione della professione

Cor Coster , Mino Raiola, Jorge Mendez sono immediatamente riconducibili al mondo del calcio e precisamente ai - comunemente noti – “procuratori sportivi”, più correttamente definibili Agenti sportivi in relazione alla disciplina vigente.

Ma chi sono gli agenti sportivi e, soprattutto, quali sono le norme che regolano il loro campo di azione e tutelano i loro interessi?

Con la Legge di Bilancio del 2018 (L. 205/2017, art. 1 comma 373) ed in attuazione del DPCM del 23 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni è stato istituito presso il Coni il Registro Nazionale degli agenti sportivi.

Dalla lettura congiunta del citato DPCM, del Regolamento degli Agenti Sportivi, emanato dal CONI nel 2019 e modificato recentemente con deliberazione della Giunta Nazionale n. 127 del 14 maggio 2020, e del Regolamento emanato – in ambito calcistico – dalla FIGC il 10 giugno 2019, si analizzeranno in questa sede le modalità di accesso alla categoria, di esercizio dell’incarico di agente e di eventuale nullità dello stesso, nonché le cause di cancellazione dal registro, oltre alla disciplina degli agenti sportivi stabiliti e domiciliati.

Sono considerati agenti sportivi tutti coloro che “mettono in relazione due o più soggetti ai fini:

i. della costituzione, della modificazione o estinzione di un rapporto avente per oggetto una prestazione professionistica;

ii. della conclusione di un contratto di trasferimento di prestazione sportiva professionistica;

iii. del tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica.”

Requisiti minimi soggettivi per iscriversi al Registro Nazionale sono:

  • cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea o non membro dell’Unione Europea con regolare permesso di soggiorno;

  • pieno godimento dei diritti civili in assenza di dichiarazioni di interdizione, inabilitazione, fallimento;

  • possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente;

  • assenza di condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, precedente all’iscrizione.

L’aspirante agente sportivo in possesso dei predetti requisiti, per poter iscriversi al Registro Nazionale, deve necessariamente sostenere un esame di abilitazione articolato in una prova generale, che si svolge presso il CONI, ed una prova speciale, che si svolge presso le federazioni sportive nazionali professionistiche.

Le modalità di svolgimento delle suddette prove sono disciplinate rispettivamente agli articoli 4 e 5 del DPCM ai quali si rimanda.

Il soggetto che validamente supera le due prove può inoltrare richiesta di iscrizione alla federazione sportiva nazionale professionistica presso la quale ha svolto la prova speciale che, entro i 20 giorni successivi, rilascia all’agente apposito certificato di avvenuta iscrizione (cfr. art. 6 DPCM).

L’agente - così abilitatosi - può operare nell’ambito di una o più federazioni sportive nazionali professionistiche presso il cui registro federale risulta iscritto.

L’eventuale incarico conferito ad un soggetto non iscritto al Registro Nazionale degli agenti sportivi nelle modalità previste dalla legge è da considerarsi nullo (cfr. art. 7 DPCM), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 348 c.p. in materia di esercizio abusivo della professione.

Diversamente da quanto precedentemente previsto, dunque, la nullità intacca soltanto l’incarico conferito e non anche l’intero “contratto di prestazione sportiva, contratto di trasferimento o tesseramento presso una Federazione”.

L’agente iscritto ha poi, come la maggior parte dei professionisti, l’obbligo di aggiornamento costante mediante la partecipazione a corsi organizzati e accreditati dalla federazione sportiva nazionale professionistica presso la quale opera, e l’obbligo di rinnovo annuale dell’iscrizione pena la cancellazione dal Registro nazionale.

Altre cause di cancellazione dal Registro nazionale sono, come espressamente indicate dall’articolo 10 del DPCM:

i. la sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista dal regolamento del CONI;

ii. il venir meno di uno dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 2 e precedentemente elencati;

iii. la cancellazione dal Registro Federale per effetto del venir meno dei requisiti eventualmente richiesti a ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica, sempre che l’agente non risulti iscritto validamente presso il registro federale di altra federazione sportiva nazionale professionistica.

Le normative sopra menzionate (Regolamento degli Agenti sportivi – CONI, il DPCM del 23 marzo 2018 e il Regolamento della FIGC del 10 giugno 2019) disciplinano anche altre due figure di Agenti sportivi:

  • gli agenti stabiliti;

  • agenti extracomunitari.

Gli agenti stabiliti sono coloro che, da cittadini italiani o cittadini di altro Stato membro dell’Unione Europea, abbiano conseguito il titolo di agente in altro stato membro dell’Unione superando prove equipollenti a quelle previste dall’ordinamento italiano.

Abilitati, dunque, ad operare in altro stato membro dell’Unione e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale, gli agenti sportivi stabiliti risultano iscritti in una sezione speciale del Registro nazionale e possono operare senza limitazioni di sorta utilizzando il titolo riconosciutogli all’estero (entro i confini UE). Trascorsi tre anni dall’iscrizione nella sezione speciale, gli agenti sportivi stabiliti, in regola con gli obblighi di aggiornamento e che abbiano svolto in Italia la professione di agente sportivo in modo effettivo e regolare (cinque incarichi all’anno per tre anni) possono domandare l’iscrizione al registro federale e a quello del CONI senza essere sottoposti ad esame di abilitazione.

Gli agenti extracomunitari, definiti anche agenti sportivi domiciliati, sono invece quei cittadini extraeuropei che hanno conseguito il titolo di agente sportivo in paese non membro dell’Unione e che possono operare in Italia solo previa domiciliazione presso un agente regolarmente iscritto nel registro nazionale o nel registro federale della relativa federazione.

Questi ultimi potranno operare sempre e solo indicando esplicitamente il titolo riconosciutogli nel paese di provenienza aggiungendo il nominativo dell’agente iscritto nel registro nazionale presso il quale sono domiciliati.

La disciplina prevista per gli agenti sportivi extraeuropei /domiciliati si applica anche a quei cittadini italiani o europei abilitati entro i confini UE ma con prove differenti (“non equipollenti”) a quelle previste dall’ordinamento italiano.

Può un’opera anonima essere tutelata come marchio d’impresa?

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Secondo una recente decisione dell’EUIPO (Ufficio per la proprietà intellettuale dell’Unione Europea, 14 settembre 2020) sembrerebbe di no: a dimostrarlo è l’accoglimento da parte dell’Ufficio della richiesta di cancellazione presentata dalla società Full Colour Black Limited contro il marchio “Flower thrower” depositato nel 2014 dalla Pest Control Office Limited, società di diritto inglese sorta fra l’altro con il preciso intento di tutelare le opere dell’artista anonimo Banksi.

Il tutto ha origine quando, nel 2014, la Pest Control Office Limited decide di registrare come marchio figurativo la celebre opera “Il lanciatore di fiori” (“Flower thrower”).

La registrazione per il marchio in questione è stata richiesta per una vastissima serie di prodotti tra cui pitture, vernici, lacche; dischi, nastri; cartoleria; fotografie; manifesti; libri; pennelli; borse, valigette, portafogli, portachiavi, prodotti tessili, abbigliamento e altri ancora.

In conformità con la sua linea di azione, Banksi ha registrato l’opera presso l’EUIPO restando nell’anonimato e servendosi pertanto della società che ne cura i diritti, la Pest Control Office Limited.

Nel 2018, tuttavia la società inglese Full Colour Black Limited attiva nel settore della produzione di cartoline e altri articoli affini, propone avanti all’EUIPO una azione di nullità del citato marchio, affermando in particolare che lo stesso sarebbe stato depositato dall’artista, per mezzo della sua società, in malafede, al solo fine di poterne limitare l’utilizzo da parte di soggetti terzi e senza per contro un reale intento di usare quel marchio sui prodotti e servizi rivendicati

Con la decisione del 14 settembre 2020, l’EUIPO ha pienamente accolto tale domanda dichiarando nullo pertanto il marchio del celebre artista.

L’EUIPO secondo un iter argomentativo lineare ha solamente negato che tale immagine, quella del “Lanciatore di Fiori” che rappresenta l’opera di Banksy, possa validamente, nel caso di specie, costituire un marchio di impresa e ciò in quanto manca all’origine il fine commerciale che deve caratterizzare il marchio, la cui finalità primaria è quella di indicatore d’origine e capacità distintiva sul mercato.

In assenza di tali finalità, pertanto, deve ritenersi nulla la domanda di marchio per mala fede, il che secondo quanto stabilito dal Regolamento comunitario sui marchi di impresa, giustifica la cancellazione dal registro dei marchi depositati in tale forma.

Attenzione: ciò non significa affatto che con tale decisione vengano meno i diritti d’autore sull’opera (per quanto possa essere bizzarro parlare di diritto d’autore rispetto ad un’opera il cui autore è anonimo per sua scelta.

Marchio e diritto d’autore restano, come anche precisato dall’EUIPO in alcuni passaggi della Decisione, quanto meno in linea di principio, diritti di proprietà industriale / intellettuale distinti ed eventualmente cumulabili rispetto un determinato oggetto.





Smart Contract e Blockchain: cosa sono, come funzionano e la loro conformità al GDPR.

Secondo la definizione dell’art. 1321 del codice civile un contratto è “l’accordo tra due o più parti per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale”. Uno smart contract è invece un “pezzo di codice” – un software - che esegue un accordo tra le sue parti se determinate condizioni sono soddisfatte.

Sulla base di queste semplici definizioni è facile rilevare che mentre i contratti intesi nel senso giuridico del termine richiedono alle parti un ruolo attivo – cioè il compimento di azioni specifiche per l’adempimento delle obbligazioni - i contratti smart sono “self- executing” poiché, una volta che le condizioni sono soddisfatte, l'esito della transazione desiderata è automaticamente ottenuta sulla base dei termini incorporati nel codice. E’ possibile pertanto constatare che in uno smart contract – a differenza di quanto potrebbe accadere in un contratto legale - un ritardo o un mancato adempimento delle obbligazioni è tecnicamente impossibile.

Sulla base di tali considerazioni si può sostenere che in uno smart contract non è necessario che sussista una pregressa fiducia tra le parti e che vi sia un soggetto terzo a cui venga affidato il potere di imporre coercitivamente l'adempimento in caso di violazione. Tutto questo è possibile perché alla componente fiduciaria – al centro del contratto legale - è sostituita la trasparenza implicita dell’infrastruttura Blockchain sulla quale sono posti e operano gli smart contract.

Blockchain: trasparenza e mancanza di autorità

La Blockchain può essere definita come un insieme di blocchi collegati tra loro in modo immutabile e che registrano informazioni utilizzando un sistema crittografico. Tale infrastruttura consente a soggetti tra cui non sussistono pregressi rapporti contrattuali (e quindi di fiducia) di effettuare transazioni in modo sicuro e senza la supervisione o il controllo di un'autorità centralizzata.

Lo sviluppo della tecnologia blockchain ha contribuito alla diffusione degli smart contract esaltandone alcune loro fondamentali caratteristiche.

Essendo memorizzate nel sistema pubblico e distribuito, le transazioni che avvengono in Blockchain possono essere verificate e convalidate da tutti i partecipanti al network. Da ciò consegue che la sicurezza del sistema è notevolmente aumentata, poiché qualsiasi modifica, alterazione, cancellazione di una transazione dovrebbe essere replicata in ogni registro distribuito. Pertanto, gli smart contact implementati sulla Blockchain sono praticamente immutabili e non sono soggetti ad alcuna interferenza esterna.

Questi meccanismi consentono anche a soggetti sconosciuti di effettuare transazioni senza la necessità di un terzo fidato su cui i partecipanti alla rete dovrebbero altrimenti fare affidamento per eseguire e far rispettare gli obblighi reciproci. La mancanza di una terza parte centralizzata comporta anche una riduzione dei costi di transazione, in quanto non vengono trattenute commissioni da nessun intermediario (si pensi ad esempio agli istituti finanziari).

Ricorrere a smart contract implementati su blockchain è ormai una realtà in molti settori, tra cui i mercati finanziari e assicurativi, il settore immobiliare, gli accordi commerciali e la gestione dei diritti d'autore.

Anche contratti di locazione potrebbero beneficiare della tecnologia blockchain: il locatore potrebbe fornire al locatario una chiave digitale da consegnare in cambio di un pagamento elettronico. L’operazione sarebbe da considerarsi estramamente sicura poiché solo nel caso in cui sia la chiave elettronica che il pagamento vengano effettivamente resi disponibili (come verificato da centinaia di partecipanti al sistema blockchain) la transazione sarà effettuata.

Oracle: ponte tra virtuale e reale

Nella maggior parte dei casi, l'esecuzione degli smart contract viene attivata attraverso la ricezione di informazioni raccolte da fonti istituzionali collocate nel mondo reale e che vengono immesse nel sistema Blockchain attraverso un “ponte” – chiamato oracle.

L’oracle è una struttura che collega ciò che è nella catena di blocchi da ciò che invece è fuori da essa, fungendo da ponte tra eventi off-chain e on-chain. I dati esterni utilizzati da un oracle possono derivare sia da eventi nel mondo "reale” (ad esempio, il tracciamento di una spedizione) che dall'ambiente digitale (dati di borsa e altri indici pubblici).

Per comprendere il funzionamento degli “oracle” è interessante analizzare l’impiego che viene fatto degli smart contract nel mercato assicurativo. Una polizza volta a garantire la copertura delle perdite derivanti da terremoti potrebbe beneficiare di una componente di contratto smart. In questa situazione l’oracle avrebbe la funzione di reperire le informazioni rilevanti nel mondo reale - ad esempio il valore relativo alla magnitudo sismica direttamente fonti governative ufficiali - e le farebbe confluire in Blockchain. In questo modo, l'importo dell'indennità da pagare all’assicurato potrebbe essere determinato automaticamente senza la necessità che alcuna documentazione venisse prodotta dal soggetto assicurato. Tale meccanismo è idoneo ad essere riprodotto anche in altri contesti come quello dell'assicurazione per i voli ritardati o cancellati.

Blockchain, Smart Contract e GDPR

Tutti i dati immessi in Blockchain sono pseudonimizzati (idonei a rivelare l'identità degli utenti attraverso un processo di reidentificazione) e pertanto rientrano nell'ambito di applicazione del considerando 26 del GDPR, che impone l'applicazione del regolamento europeo a tutte le informazioni relative a persone identificabili.

Nonostante le previsioni della normativa è facilmente rilevabile che l'effettiva applicazione delle disposizioni GDPR all’infrastruttura Blockhchain solleva una serie di problematiche.

Uno degli aspetti principali della Blockchain è la mancanza di un'autorità centralizzata: ogni partecipante infatti ha la possibilità di creare, verificare e avere accesso al registro pubblico delle transazioni e a tutti i dati pertinenti. In un contesto decentralizzato come quello della Blockchain è pertanto impossibile definire i ruoli di titolare e responsabile del trattamento (figure cardine della normativa europea).

Inoltre è da rilevare che i dati immessi in Blockchain sono per natura immutabili, mentre il GDPR presuppone che ogni dato possa essere modificato o cancellato su istanza dell’interessato, quando voglia esercitare il diritto alla rettifica delle informazioni o il diritto all'oblio, ai sensi degli articoli 16 e 17.

Neanche il principio della minimizzazione dei dati può essere facilmente applicato al sistema blockchain: i registri infatti includono i dati relativi a tutte le transazioni precedenti che sono in continua espansione e che sono memorizzate nei device di tutti partecipanti al network. Ciò è in aperto contrasto con le disposizioni del GDPR che prevedono che i dati personali siano trattati solo quando necessari per scopi specifici preventivamente individuati.

Disney e la tutela IP dei suoi personaggi: da Topolino ai remake dei “classici”

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Con una conoscenza del marchio che supera il 90% della popolazione mondiale, Mickey Mouse è ancora oggi il personaggio animato più conosciuto a livello internazionale da adulti e bambini.

A quasi 100 anni dalla sua creazione, Topolino incarna l’essenza dell’azienda Disney e tra merchandising, remake, giochi, accessori, parchi a tema e altri servizi il suo sfruttamento vale ancora miliardi di dollari.

L’amore di Walt Disney per Mickey Mouse - che è anche stato il suo principale asset aziendale - l’ha portato a studiare efficaci strategie al fine di estendere i diritti di proprietà intellettuale del suo personaggio e da consentirgli di continuare a sfruttare la sua immagine in modo esclusivo.

Topolino e la tutela del Copyright negli USA

La prima legge che tutelava il diritto d’autore negli USA fu il Copyright Act del 1790 che garantiva una protezione delle opere creative per 28 anni.

Con due successivi provvedimenti legislativi il Congresso aveva ampliato la tutela e il periodo di protezione era stato esteso a 42 anni con l’emendamento del 1831 e a 56 con quello del 1909.

Nell’autunno del 1928 Disney presentò al pubblico il corto animato “Steamboat Willie” in cui compare per la prima volta il personaggio di Mickey Mouse. Il corto – in quanto opera intellettuale - ricadeva sotto la protezione prevista dal Copyright Act del 1909 e garantiva una protezione della durata di 56 anni. Il personaggio di Mickey Mouse sarebbe quindi stato tutelato fino al 1984 per poi cadere in pubblico dominio. Per evitare che ciò accadesse, Disney, già all’inizio degli anni ’70, cominciò ad esercitare pressioni sul Congresso degli USA affinché modificasse la legislazione vigente in materia di diritto d’autore. Nel 1976 la normativa venne ampiamente emendata ed avvicinata agli standard europei garantendo una protezione da un minimo di 56 anni ad un massimo di 75. Disney era così riuscito ad estendere la protezione per il suo personaggio di quasi un ventennio.

Nonostante questo indiscusso successo, la battaglia di Disney per continuare a sfruttare in esclusiva i suoi personaggi non si arrestò. Già all’inizio degli anni ’90 l’azienda cominciò ad esercitare nuove attività di lobbying per l’estensione del copyright: questa volta non era in gioco solo il copyright di Mickey Mouse ma anche quello di Minnie, Donald Duck, Daisy, Goofy e Pluto che sarebbero caduti in pubblico dominio entro la fine del primo decennio degli anni 2000.

Alla fine degli anni ’90, il Congresso ha presentato un’ulteriore proposta per l’estensione della durata della protezione garantita dal Copyright Act.

La proposta prevedeva l’estensione del copyright per le aziende da 75 a 95 anni.

Topolino e la sua banda: nuovo design per l’estensione della protezione e registrazione del marchio

Nel 1998 la riforma è stata approvata ed il Copyright di Topolino e i suoi colleghi è stato prorogato per altri 20 anni.

La data prevista al momento per la scadenza del copyright di Mickey Mouse è il 2024.

Ciò che però è necessario notare è che il Copyright in scadenza è solo quello di Mickey Mouse con il design della prima versione di Topolino, vale a dire del Topolino così come è stato rappresentato in “Steamboat Willie” e non quello delle versioni successive.

Nei decenni i disegnatori Disney si sono ben preoccupati infatti di modificare le proporzioni della sua fisionomia e di aggiungere accessori al personaggio (ad esempio i guanti gialli, diversi colori nell’abbigliamento), di modernizzare il tratto e di renderlo più in linea con il mutato gusto del tempo.

Oggi i bambini riconoscono Mickey Mouse nella sua attuale versione o in quelle appena precedenti ma faranno fatica ad identificare lo stesso personaggio nel Topolino di “Steamboat Willie”.

Oltre alle considerazioni fatte sul copyright di Mickey Mouse è bene ricordare che la mascotte è protetta anche come marchio registrato e garantisce a Disney la possibilità di utilizzarlo in maniera esclusiva e illimitata in tutto il mondo con il solo onere di provvedere al suo rinnovo.

Il remake dei “Classici” Disney

A partire dal 2010 Disney ha riproposto i suoi “Classici” (che sono adattamenti di opere di altri autori i cui diritti sono in molti casi scaduti) presentando delle versioni più moderne dei cartoni animati più amati di sempre.

E’ ragionevole ipotizzare che Disney, riproponendo delle nuove versioni dei classici, volesse raggiungere molteplici obiettivi. Tra questi vi è sicuramente quello di attrarre nelle sale cinematografiche un vasto pubblico con la certezza di incontrare il gusto di un folto gruppo di appassionati – composto da adulti e bambini – che già conoscevano la storia ed erano fan dei protagonisti. Inoltre, con l’avvicinarsi della scadenza del copyright – così come era successo con Mickey Mouse – il remake era la perfetta occasione per modernizzare il design di molti personaggi e rivisitarli in chiave moderna (in alcuni casi i disegni animati sono stati sostituiti da attori in carne ed essa). Così facendo Disney ha avuto la possibilità di sostituire le vecchie produzioni con quelle nuove e di poter godere di un nuovo ed intero periodo di protezione per le sue opere creative. In questo modo l’azienda ha anche avuto la possibilità di continuare ad utilizzare i suoi personaggi per il vastissimo assortimento di merchandising o dare in licenza i diritti di sfruttamento.

La strategia del “remake” ha inoltre permesso a Disney di rimuovere dai classici le parti di sceneggiatura non più in linea con i tempi (ad esempio battute sessiste sul ruolo della donna nel contesto familiare, modelli di famiglia in contrasto con l’evoluzione della società, scene in cui i protagonisti erano sotto l’effetto di sostanze dannose).

La storia di Disney dimostra come tutelare gli asset di proprietà intellettuale di un’azienda sia a fondamento di un successo planetario e che dura da quasi un secolo. Strutturare un’efficace tutela IP deve pertanto essere alla base della strategia aziendale di ogni realtà che vuole imporsi come leader nel suo settore per gli anni avvenire.

La tutela del marchio debole tra USA e Italia: i casi Booking.com e “Divani&Divani”.

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Alla fine di giugno la Suprema Corte degli Stati Uniti si è pronunciata sul caso “Booking.com” emettendo una sentenza destinata ad avere ripercussioni sulla registrazione di marchi relativi a termini generici negli Stati Uniti.

La Corte ha riconosciuto al marchio “Booking.com” - di proprietà della società Booking Holdings Inc - la possibilità di essere registrato come marchio a livello federale, nonostante la genericità del termine “booking”.

In passato, il Patent and Trademark Office non aveva concesso la registrazione del marchio Booking.com ritenendo che il marchio fosse “generico”, nonostante una qualifica specifica potesse essere dedotta dalla presenza del “.com”.

Il 30 giugno 2020 la Corte ha invece ribaltato la decisione dell’Ufficio e ha sottolineato l’importanza della percezione che i consumatori hanno del marchio e che Booking.com non è percepito dai consumatori come marchio generico.

Secondo quanto disposto dalla legge degli USA una società non può rivendicare la proprietà del nome di un’intera categoria merceologica poiché ciò costituirebbe un atto di concorrenza sleale nei confronti dei competitors e perché mancherebbe la fondamentale caratteristica della capacità distintiva.

Nel caso di Booking i giudici della Suprema Corte hanno però ravvisato la mancanza di confusione da parte dei consumatori, che nel riferirsi a Booking.com non si riferiscono ad un generico aggregatore di strutture alberghiere bensì ad uno specifico provider che identificano tramite il marchio Booking.com e che garantisce un certo livello di qualità e affidabilità.

Questa sentenza segna l’inizio di un nuovo orientamento giurisprudenziale negli USA e una vittoria per tutte le aziende che hanno investito nell’awareness di marchi deboli che utilizzano termini generici.

Per meglio comprendere la portata del dispositivo e il requisito della capacità distintiva è bene fare riferimento a due categorie di marchio che sono state elaborate in giurisprudenza: quelle marchio debole e il marchio forte.

I marchi deboli sono quelli che risultano concettualmente legati al prodotto in quanto la parola che identifica il marchio corrisponde al termine generico del prodotto o si sostanzia nelle parole generalmente utilizzate per riferirsi al prodotto in questione.

Il marchio forte, invece, non è concettualmente vincolato al prodotto e non è ad esso immediatamente riconducibile.

Il grado di tutela riconosciuto al marchio forte o al marchio debole cambia nei diversi ordinamenti ma in ogni caso al marchio debole viene garantito un livello di tutela inferiore rispetto al marchio forte.

Nel 2015 anche la Corte di Cassazione italiana si era pronunciata sulla capacità distintiva del marchio debole registrato “Divani&Divani” di proprietà della Natuzzi Spa ed era arrivata a ribaltare il precedente dispositivo emesso dalla Corte di Appello.

La Corte d’Appello nel suo giudizio non aveva considerato che, seppure il marchio “Divani&Divani” fosse un marchio debole, questo - con il passare degli anni e a seguito del suo uso commerciale – avesse acquisito una forte capacità distintiva e l’uso di un marchio omonimo da parte di una società concorrente e operante nella stessa area merceologica avrebbe inevitabilmente generato confusione tra i consumatori.

La Corte di Cassazione rilevava invece che, nonostante ”Divani&Divani” fosse un marchio che utilizza parole generiche e di uso comune, prive del carattere dell’originalità abbia acquisito un “secondary meaning” (v. Cass. n. 4294/1974, n. 2884/1985, n. 18920/2004, n. 10071/2008) e sia dotato del carattere distintivo necessario affinchè possa essere riconosciuto dai consumatori.

Queste due sentenze dimostrano come un marchio inizialmente debole e privo del carattere distintivo possa convertirsi in marchio forte a seguito sul suo intenso uso commerciale e di campagne pubblicitarie che ne fanno crescere l’awareness nel pubblico di riferimento e lo rendono distintivo e portatore di un secondary meaning.

La Corte di Giustizia dichiara invalido l’accordo “Privacy Shield” per il trasferimento dei dati personali dalla UE verso gli USA.

Premessa

Il Privacy Shield è un accordo tra la Commissione europea e il Segretario al Commercio USA che consentiva la comunicazione del dato del soggetto residente in Europa verso le aziende statunitensi aderenti a tale accordo. Il Privacy Shield è nato a seguito dell’annullamento del precedente accordo Safe Harbour, verificatosi a seguito di una sentenza della Corte di Giustizia europea nel 2015.

La decisione della Corte di Giustizia del 17 luglio 2020 è destinata ad avere pesanti ripercussioni sia politiche, nei rapporti UE/USA, che pratiche, per i provider USA e le aziende italiane.

La decisione

Ai sensi del regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito “RGDP”) il trasferimento dei dati verso un Paese posto al di fuori dell’UE può avvenire, in linea di principio, solo se il Paese terzo considerato garantisce un adeguato livello di protezione. Secondo tale regolamento, la Commissione può constatare che, grazie alla sua legislazione nazionale o ad impegni internazionali, un Paese terzo assicura un livello di protezione adeguato (la decisione 206/1250, oggetto di annullamento, riguarda proprio l’export di dati in USA).

In mancanza di una decisione di adeguatezza, un trasferimento può essere effettuato solo se l’esportatore dei dati personali, stabilito nell’Unione, preveda garanzie adeguate, le quali possono risultare, in particolare, da clausole contrattuali tipo adottate dalla Commissione (decisione 2010/87), e se gli interessati dispongono di diritti azionabili e di mezzi di ricorso effettivi.

In mancanza di una decisione di adeguatezza o di garanzie adeguate, il RGDP stabilisce, in via ultimativa, a quali condizioni possa avvenire un trasferimento siffatto.

Il livello di protezione richiesto nell’ambito di un trasferimento extra UE è sostanzialmente equivalente a quello garantito all’interno dell’Unione dal RGPD, letto alla luce della Carta dei diritti fondamentali dell’UE. La valutazione del suddetto livello di protezione riguarda sia quanto stipulato contrattualmente tra le parti (esportatore dei dati stabilito nell’Unione e il destinatario del trasferimento stabilito nel Paese terzo) sia l’eventuale accesso da parte delle pubbliche autorità di tale Paese terzo ai dati così trasferiti, oltre agli elementi pertinenti del sistema giuridico del paese di approdo dei dati.

Nello specifico, la normativa che disciplina i programmi di sorveglianza USA non minimizza il trattamento dei dati dei residenti in UE, anzi dall’analisi della stessa non emerge in alcun modo l’esistenza di limiti all’autorizzazione dell’attuazione di tali programmi e neppure l’esistenza di garanzie per gli stranieri che possono esserne potenzialmente oggetto.

La Corte aggiunge che la normativa non conferisce agli interessati diritti nei confronti delle autorità statunitensi azionabili dinanzi ai giudici ed anzi, in caso di controversie, è previsto il ricorso ad un meditatore che non offre garanzie di imparzialità.

Per tutte queste ragioni la Corte ha dichiarato invalida la decisione 2016/1250 sull’accordo Privacy Shield.

La Corte ha dichiarato inoltre che, in assenza di una decisione di adeguatezza validamente adottata dalla Commissione, il Garante Privacy è tenuto a sospendere o vietare un trasferimento di dati personali verso un Paese terzo quando ritenga, alla luce delle circostanze proprie di tale trasferimento, che non sussistano i presupposti di cui sopra.

La Corte ha giudicato invece valida la decisione 2010/87 relativa alle clausole contrattuali tipo per il trasferimento di dati personali a soggetti stabiliti in Paesi terzi. Certo è che le motivazioni dell’annullamento del Privacy Shield avranno effetti anche sulle clausole contrattuali standard, a parità di condizioni.

Quindi i provider USA che sino ad oggi hanno utilizzato la base giuridica del Privacy Shield per il trasferimento dati dall’UE agli USA dovranno adottare una diversa soluzione, come ad esempio le clausole contrattuali standard. L’azienda italiana, in qualità di esportatore del dato, ed il Garante Privacy,  dovranno effettuare una valutazione complessa in merito all’adeguatezza delle garanzie offerte dal soggetto che importa i dati e dalla normativa vigente in tale paese, con i conseguenti profili di responsabilità.

Implicazioni pratiche

Annullamento del Privacy Shield: impatto sulle attività aziendali

  • La decisione 2016/1250 non riguarda i trasferimenti di dati necessari verso gli USA (ad es. invio di e-mail ad un soggetto in USA, prenotazione viaggio in USA).

  • Quando si esternalizza in USA, per motivi di convenienza anche se tecnicamente i dati potrebbero essere memorizzati all'interno dell'UE/SEE, non esiste una deroga generale (ai sensi dell'articolo 49 del GDPR) per il trasferimento di dati verso gli Stati Uniti ma deve essere utilizzato uno strumento legale alternativo come le clausole contrattuali standard, il Privacy Shield o le norme vincolanti di impresa. A seguito della decisione in commento il Privacy Shield non è più utilizzabile.

  • Le aziende possono continuare ad utilizzare provider USA? Al momento la risposta appare negativa, poiché tutti i principali provider sono sottoposti alla potenziale sorveglianza del governo USA.

  • Le aziende possono continuare ad utilizzare provider USA con sedi in UE? In questi casi, le società europee hanno la responsabilità di garantire che i flussi di dati personali "interni al Gruppo" verso gli USA siano conformi al RGDP. Le aziende dovranno ora esaminare attentamente tutti questi flussi di dati e stabilire se conservare i dati in Europa o in qualsiasi altro paese che garantisca una migliore protezione della privacy, invece di essere trasferiti negli Stati Uniti e, quindi, essere oggetto di una potenziale sorveglianza governativa.


Annullamento del Privacy Shield: impatto sui diritti dei consumatori

  • Gli utenti sono liberi di inviare consapevolmente i propri dati personali direttamente a un paese terzo, ad esempio quando utilizzano un sito web cinese o USA. Tuttavia, non è possibile condividere direttamente i dati di altre persone (ad es. amici, colleghi) con un fornitore statunitense, a meno che non si sia ottenuto il loro consenso libero, specifico, informato ed inequivocabile.

Relazione 2019: a che punto siamo in Italia nell’applicazione del Regolamento europeo in materia di data protection e nuove sfide

L'Autorità Garante per la protezione dei dati personali ha presentato lo scorso 23 giugno 2020 la relazione sull’attività svolta nel 2019.

Il 2019 è stato un anno particolarmente intenso per il Garante che si è trovato a vigilare sull’applicazione del Regolamento 679/2016 e ad intervenire su questioni relative alla tutela dei diritti fondamentali nell’era digitale, alle implicazioni etiche derivanti dall’uso dell’intelligenza artificiale, a questioni relative all’impiego di nuovi strumenti di sorveglianza da remoto e di IoT.

La peculiarità della situazione contingente ha reso inevitabile toccare anche le nuove problematiche che sono emerse durante la pandemia e pertanto, in occasione della relazione sulle attività del 2019, l’Autorità si è espressa anche su quelle relative al primo semestre del 2020, dando così una visione completa di quello che è stato il suo operato fino a questo momento.

I numeri

Nel 2019 i provvedimenti collegiali adottati sono stati 232 e 8000 sono stati i riscontri a reclami e segnalazioni in relazione a marketing telefonico, credito al consumo, lavoro, settore finanziario e sicurezza informatica. 

Le ispezioni sono state 147 e gli accertamenti hano riguardato numerosi settori, sia nell´ambito pubblico che privato.

I pareri relativi ad atti regolamentari e amministrativi sono stati 46 e hanno toccato ambiti come la sicurezza nazionale, la digitalizzazione delle pubbliche amministrazioni, le misure per combattere l'assenteismo, il testamento biologico, il reddito di cittadinanza, la riforma del Registro pubblico delle opposizioni, l'istruzione e la procreazione assistita.

Il Garante ha inoltre dato riscontro a 15.800 quesiti da parte di cittadini che hanno chiesto chiarimenti circa gli adempimenti connessi all’entrata in vigore del GDPR e a questioni legate ad attività promozionali indesiderate come telefonate, sms, videosorveglianza nel settore pubblico e privato e dati bancari.

Interventi nei confronti di Piattaforme

Per quanto riguarda le violazioni di dati online, nel 2019 il Garante italiano ha sanzionato Facebook Ireland Ltd per 1 milione di euro a seguito dell’istruttoria relativa alla vicenda “Cambridge Analytica” che ha coinvolto anche i dati di cittadini italiani.

Nel 2019 si è anche rafforzata l'attività a tutela del “Right to be Forgotten” (diritto all’oblio) e si aperto un dibattito internazionale circa la portata di tale diritto (se debba essere garantito a livello internazionale o solo europeo) e quale sia il ruolo giocato dagli Internet Service Provider in questo specifico contesto.

Nel 2020 il Garante italiano ha sollevato dubbi anche sul modus operandi di TikTok, una piattaforma cinese divenuta estremamente popolare tra i giovanissimi di tutto il mondo e che permette di condividere audio, video ed immagini. Il Garante ha chiesto ed ottenuto la costituzione di una task force nell'ambito dell’European Data Protection Board, il Comitato europeo che riunisce tutte le Autorità privacy europee.

Interventi in materia di cybersecurity

Nel 2019 sono stati notificati 1443 data breach e il Garante si è pronunciato circa l’inadeguatezza delle misure di sicurezza di pubbliche amministrazioni ed imprese private che raccolgono dati online ed ha indicato delle linee guida su come proteggersi da software dannosi di tipo ramsonware.

Ramsonware

I ramsonware sono programmi informatici che criptano i dati di un dispositivo rendendolo non più utilizzabile e che intimano il proprietario a pagare un “riscatto” per poter ritornare in possesso dei contenuti salvati sul suo device. Nelle sue raccomandazioni il Garante sottolinea come questi malware siano non di rado installati sui dispositivi degli utenti tramite app di giochi o altre utilities che vengono offerte gratuitamente e che spesso sono scaricate con noncuranza da parte di utenti totalmente ignari delle minacce che si possono nascondere in una semplice applicazione web.

Assistenti Digitali

Il Garante ha anche esaminato i rischi connessi all’utilizzo degli assistenti digitali, cioè programmi che interpretano il linguaggio umano tramite algoritmi e intelligenza artificiale e che sono in grado di dialogare come un “utente umano”, rispondendo a vari tipi di richieste come trovare informazioni sul web, ricercare e indicare un determinato percorso stradale, fare un acquisto online, regolare la temperatura o l’illuminazione domestica, chiudere o aprire le serrature di un’abitazione.

Il Garante ricorda che questi assistenti digitali raccolgono e trattato una grandissima quantità di dati e che spesso l’utente è ignaro delle modalità in cui i suoi dati sono trattati e soprattutto da chi. Questi dispositivi inoltre raccolgono dati non solo del loro “utilizzatore” (cioè del soggetto che ha installato volontariamente il software), ma anche di tutti coloro che si trovano inconsapevolmente nel raggio di azione del dispositivo e possono memorizzare dati relativi a preferenze, abitudini e stili di vita, caratteristiche biometriche (se dotati di fotocamera), posizioni e geolocalizzazione (per esempio in relazione ad un percorso abituale), caratteristiche delle persone che si trovano nell’ambiente in cui operano (sesso, età) così come i loro stati emotivi.

Privacy e Marketing

Il Garante è intervenuto contro le attività di telemarketing “aggressivo” applicando pesanti sanzioni (in particolare una sanzione da 27,8 milioni di euro e una da 11,5 milioni di euro) ad aziende che hanno utilizzato i dati degli abbonati senza il loro preventivo consenso.

Privacy e Diritto di Cronaca

L’Autorità è intervenuta più volte contro la morbosità di alcune testate giornalistiche ed emittenti televisive in relazione ad alcuni fatti di cronaca al fine di garantire le opportune tutele alle vittime di reati, soprattutto se minorenni.

Privacy e Lavoro

Il Garante ha definito le garanzie per la raccolta delle impronte digitali dei dipendenti pubblici per combattere l’assenteismo e ha richiamato il principio di proporzionalità. L’Autorità ha ricordato che la raccolta di dati biometrici è una disciplina estremamente delicata per la natura dei dati trattati e, se prevista insieme all’utilizzo di tecnologie per la videosorveglianza, appare in contrasto con il principio di proporzionalità.

Il Garante inoltre ritiene non giustificata l’introduzione sistematica e generalizzata di sistemi di rilevazione biometrica delle presenze per tutte le pubbliche amministrazioni.

Privacy e Giustizia

In relazione al “caso Exodus” in cui centinaia di cittadini estranei alle indagini di polizia sono stati intercettati a causa di un errore nel funzionamento di un captatore informatico, il Garante ha proposto misure per assicurare maggiori garanzie nell'uso di strumenti che, se utilizzati in assenza delle necessarie garanzie, rischiano di causare gravissime violazioni alla libertà dei cittadini.

Privacy e Sanità

In materia di dati sanitari il Garante della privacy è più volte intervenuto sulla modalità di raccolta e di trattamento dei dati sanitari nel contesto della pandemia e ha ricordato che, anche in un contesto emergenziale, non possono venire meno i principi a tutela dei dati del cittadino europeo che sono alla base della nuova normativa comunitaria. Il Garante ha fornito anche pareri ed indicazioni riguardo all’app “Immuni” (il progetto scelto dal Mise tra decine di proposte inviate da soggetti attivi nel mondo digitale), alle modalità di condivisione dei dati sanitari e a quelli di localizzazione degli utenti necessari per poter contenere la pandemia. Il Garante si è anche pronunciato sulle modalità per l’effettuazione dei test sierologici, per la raccolta dei dati sanitari di dipendenti di imprese e pubbliche amministrazioni, così come per i clienti di esercizi commerciali.

Alla luce di questi numerosi interventi possiamo affermare che l’Autorità Garante per la protezione dei dati personali si sia adoperata nello svolgere un’attività di vigilanza sull’applicazione del nuovo regolamento europeo tentando di limitare gli abusi e di sanzionare le violazioni che compromettono le libertà individuali garantite dalla normativa europea. Il progresso tecnologico e la progressiva implementazione dell’intelligenza artificiale in dispositivi di uso quotidiano rende inevitabile effettuare bilanciamenti tra i diversi valori in gioco al fine di non commettere violazioni di dei diritti fondamentali.

Ad oggi la sfida che appare più contingente per l’Italia e l’Europa è quella di trovare sistemi che permettano il controllo di dati sanitari e la loro condivisione senza determinare un’eccessiva compressione dei diritti individuali permettendo alle Autorità di adottare le giuste misure al fine di scongiurare nuovi fenomeni epidemiologici.

Auto, Sneakers e Social Media: Ferrari vs. Philipp Plein.

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L’origine della causa tra il cavallino di Maranello e Philipp Plein risale allo scorso agosto a seguito di alcuni post (foto e video) pubblicati dallo stilista tedesco sul suo profilo Instagram ufficiale.

Le immagini oggetto della controversia sono alcune foto pubblicate da Philipp Plein che mostrano una delle sue Ferrari con un paio di sneakers (modello Moneybeast della collezione 2019 in vendita a circa 5000€) appoggiate sul cofano dell’auto.

Solo pochi giorni dopo la pubblicazione dei post, gli avvocati di Ferrari diffidano Plein invitandolo a rimuovere entro 48 ore i suddetti contenuti per illecito utilizzo del marchio Ferrari.

Ferrari accusa dunque Philipp Plein di aver sfruttato la notorietà del proprio marchio per fare pubblicità ai suoi prodotti e di confondere il consumatore portandolo a presumere l’esistenza di una partnership tra Ferrari e il brand di Plein in relazione a quello specifico modello di scarpe.

La casa di Maranello riteneva inoltre che i post pubblicati da Plein tramite il suo profilo social fossero offesivi, “strumentalizzassero” il corpo femminile e pertanto non fossero in linea con i valori condivisi da Ferrari che non intendeva essere associata alla divulgazione di quel tipo di contenuto.

In risposta Plein si è rivolto direttamente al CEO di Ferrari dichiarandosi un cliente insoddisfatto e di non voler procedere alla rimozione dei post in questione.

Sulla vicenda è stato chiamato a pronunciarsi il Tribunale di Milano che a giugno 2020 ha condannato Philipp Plein alla rimozione di tutti i post in cui era stato illegittimamente raffigurato il marchio Ferrari e al pagamento di 300.000€ a titolo di risarcimento del danno.

Ogni utente per fare un uso consapevole dei social network non può prescindere dalla consapevolezza che un post pubblicato online potrebbe costituire una violazione dei diritti di proprietà intellettuale di terze parti.

Questa consapevolezza dovrebbe essere propria dell’utente “comune” ma dovrebbe essere maggiore per gli influencer e per coloro che godono di popolarità online e sarebbero tenuti a prestare estrema attenzione nel pubblicare contenuti che raffigurano segni distintivi senza l’espressa autorizzazione del titolare.

Il profilo Instagram di Philipp Plein conta più di 2 Milioni di followers e pertanto i post in violazione del marchio Ferrari hanno potenzialmente diffuso il contenuto illecito ad un numero elevatissimo di utenti, non raggiungibile attraverso i media tradizionali.

Ciò che funge da elemento di discrimine per determinare l’illiceità dei contenuti condivisi sui social media raffiguranti segni distintivi altrui senza consenso del titolare, è la finalità commerciale e pubblicitaria per cui viene effettuato il singolo post.

Il Tribunale di Milano ha ritenuto che i post pubblicati su Instagram da Plein avessero finalità commerciale (nonostante fossero sul profilo personale del designer e mostrassero un’auto di sua proprietà) e che vi fosse la volontà di approfittare della notorietà del marchio Ferrari per promuovere il prodotto “Moneybeast” che accostato al cavallino rampante sarebbe apparso più esclusivo e desiderabile.

Cloud Computing: caratteristiche dell’infrastruttura e profili giuridici.

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L’Agenzia Europea per la sicurezza delle reti e dell’informazione (ENISA) definisce il Cloud Computing come l’infrastruttura che un Provider mette a disposizione dell’utente per consentirgli di accedere a risorse, spazi, software o ambienti di sviluppo accessibili tramite server remoti di proprietà di terze parti.

In termini di volume, il mercato del Cloud Computing registra ogni anno un’importante crescita. Solo in Italia il livello di spesa stimato per il 2020, supera i 2.5 miliardi di euro.

Il successo della tecnologia Cloud è dovuto alla flessibilità dei sistemi che non necessitano di complesse configurazioni e semplificano in maniera sostanziale la gestione e la fruizione delle risorse aziendali senza richiedere importanti investimenti economici.

Tipologie di Cloud Computing

Esistono 3 diverse tipologie di strutture Cloud:

  • Infrastructure as a Service (Iaas): si tratta dell’infrastruttura hardware che è alla base di ogni sistema Cloud. Il provider mette a disposizione dell’utente un hardware senza che sia lui stesso a dover provvedere alla sua effettiva gestione. Un esempio di IaaS è lo spazio di archiviazione messo a disposizione dal Provider.

  • Platform as a Service (Paas): sono concepite come piattaforme “ponte” tra una struttura IaaS e una struttura SaaS in cui il Provider mette a disposizione la struttura ma spetta all’utente procedere all’installazione e all’implementazione del software. Questa tipologia di Cloud è normalmente rivolta ai developer che ricorrono al Paas per sfruttare specifiche funzionalità di automazione ed evitare di dover scrivere un codice ad hoc.

  • Software as a Service (SaaS): è la struttura Cloud maggiormente utilizzata e che offre un servizio facilmente accessibile anche a soggetti non professionisti. L’utente finale, infatti, non ha bisogno di alcuna competenza tecnica e può usufruire dei servizi erogati dal Provider per mezzo di qualsiasi dispositivo.

Il Provider che eroga un servizio SaaS via web mette a disposizione degli utenti una serie di servizi applicativi che possono essere direttamente utilizzati dai clienti finali.

Sono infrastrutture SaaS i sistemi che consentono di utilizzare via web fogli di calcolo o le applicazioni che permettono di inserire moduli e-commerce a siti web che originariamente non li prevedevano.

Modelli di Cloud Computing

  • Private Cloud Computing: si tratta di una struttura Cloud che viene creata dal Provider per rispondere alle specifiche esigenze del singolo cliente ed è destinata al suo uso esclusivo. Le aziende di grandi dimensioni talvolta optano per un modello Cloud privato al fine di mantenere un maggiore controllo sui dati esportati: nel Cloud interno, infatti, i dati archiviati rimangono presso le strutture organizzative su cui l’utente ha pieno ed esclusivo controllo. Adottando questo sistema, il patrimonio dei dati personali e sensibili viene trattato direttamente all’interno dell’organizzazione stessa. Nel sistema di Private Computing si ha la possibilità di negoziare il contratto che disciplina il rapporto tra l’azienda utilizzatrice del servizio ed il Provider.

  • Ibrid Cloud Computing: è il modello spesso usato dalle pubbliche amministrazioni e rappresenta una via di mezzo tra il Private Cloud Computing e il Public Cloud Computing. Ricorrere ad un modello ibrido di Cloud consente all’utilizzatore di demandare ad un sistema Cloud pubblico i servizi o le applicazioni che coinvolgono il trattamento di dati non sensibili, mentre determinati processi che interessano dati sensibili ed esigono misure di sicurezza rafforzate, restano gestiti unicamente all’interno dell’organizzazione.

  • Public Cloud Computing: è l’infrastruttura di proprietà del Cloud Provider il cui uso non è dedicato ad un singolo utente ma ad una molteplicità di fruitori indeterminati. Nel Public Cloud Computing non si ha la possibilità di negoziare termini e condizioni di uso perché ci si trova di fronte ad un servizio “as it is”. L’utente infatti può avere accesso al servizio mediante la sua adesione ad un contratto standardizzato predisposto unilateralmente dal Provider.

Il Contratto Cloud come contratto atipico

Il contratto Cloud si caratterizza per non avere una struttura propria, ma può essere definito ricorrendo a due diversi schemi negoziali tipici: l’appalto di servizi e il contratto di licenza.

  • Appalto di servizi: si sostanzia in un “facere”, cioè nell’obbligo - in capo all’appaltatore - di fornire un servizio a fronte di un corrispettivo determinato. Se si prende in considerazione un sistema SaaS, è facile rilevare che la sua principale caratteristica è proprio quella di rendere accessibile una struttura informatica esterna a quella privata o aziendale e di permettere all’utente di usufruire di servizi software gestiti da terzi. Pare quindi semplice ricondurre un contratto con un Provider di SaaS alla fattispecie prevista dall’art. 1665 cc.

  • Contratto di licenza: è uno strumento legale che consente l’utilizzo di un prodotto (software) e stabilisce le modalità di utilizzazione del prodotto stesso mediante l’imposizione di vincoli e limiti per l’utilizzatore.

    Poiché i contratti Cloud presentano caratteristiche comuni sia del contratto di licenza che dell’appalto di servizi non è parso conveniente optare drasticamente per l’una o per l’altra soluzione, ma sembra più adeguato configurare il contratto Cloud come contratto atipico.  Oltre alle condizioni generali di servizio, i contratti Cloud necessitano di alcune peculiari documentazioni come il Service Legal Agreement ed il Service Legal Objective.

  • Il Service Legal Agreement è uno specifico documento che contiene i parametri di riferimento per l’erogazione del servizio del Cloud Provider e per il monitoraggio del livello di qualità di servizio effettivamente erogato.

  • Il Service Level Objective è invece il documento in cui vengono concordati i parametri per misurare le prestazioni del fornitore in modo da limitare l’insorgere di controversie tra le due parti sulla qualità e quantità del servizio erogato.

Cloud Provider e GDPR: come scegliere il Cloud Provider

Il regolamento europeo in materia di data protection (2016/679) stabilisce che qualora un trattamento debba essere effettuato per conto del titolare, quest'ultimo deve rivolgersi unicamente a responsabili del trattamento che presentino garanzie sufficienti per mettere in atto tutte le misure tecniche ed organizzative adeguate che soddisfino i requisiti del regolamento e garantiscano la tutela dei diritti dell'interessato.

Sarebbe buona norma quindi che il titolare del trattamento, prima di sottoscrivere il contratto con il Cloud Provider, verifichi l’adesione di quest’ultimo ad un codice di condotta di cui all'articolo 40 GDPR o a altro un meccanismo di certificazione.

L’adesione ad un codice di condotto può infatti essere valutata come garanzia della sufficiente affidabilità del provider. Ad esempio, Il codice di condotta CISPE (Cloud Infrastructure Services Provider in Europe) è una coalizione di oltre 20 fornitori di infrastrutture Cloud che operano nel territorio degli Stati Membri e garantisce la conformità al GDPR e alle migliori pratiche di sicurezza nel trattamento dei dati.

Oltre all’adesione ad un codice di condotta, prima di sottoscrivere un contratto con il Cloud Provider, è importante assicurarsi che quest’ultimo garantisca:

  • La portabilità dei dati cioè la transizione dei dati da un Provider ad un altro in caso di necessità (ad esempio nell’eventualità in cui il fornitore inserisca nei T&C una modifica peggiorativa e unilaterale delle condizioni di servizio e il cliente voglia recedere dal contratto)

  • L’adozione di strumenti per la crittografia dei dati o la loro pseudonimizzazione

  • La conservazione e dei dati all’interno dell’EU poiché è sempre preferibile affidarsi a Provider che effettuino il trattamento dei dati all’interno dell’Unione Europea o in Paesi nei confronti dei quali è intervenuta una decisione di adeguatezza.