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Distributed Ledger Technology, Not Fungible Tokens e Criptoattività, sistemi autarchici perfetti?

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Le criptoattività come Bitcoin sono una rappresentazione di valore digitale che non è emessa o garantita da una banca centrale o da un ente pubblico, non è necessariamente legata a una valuta legalmente istituita, non possiede lo status giuridico di valuta o moneta, ma è accettata da persone fisiche e giuridiche come mezzo di scambio e può essere trasferita, memorizzata e scambiata elettronicamente. (Direttiva UE 2018/843 del 30 maggio 2018, art. 1 (d). La definizione di “valuta virtuale” è stata recepita nell’ordinamento italiano con il d.lgs. 90/2017 (art. 1, comma 2, lett. qq).

Le criptoattività si realizzano attraverso i gettoni digitali (digital tokens) che operano attraverso un protocollo elettronico gestito in modo decentrato tramite una tecnologia denominata permissionless distributed ledger technology (DLT) detta anche blockchain.

Il Bitcoin (BTC) è la realizzazione del concetto di criptocurrency che fu descritto per la prima volta nel 1998 dall’ingegnere cinese Wei Dai, suggerendo l'idea di una nuova forma di denaro che usa la crittografia per controllare la sua creazione e le transazioni piuttosto che un'autorità centrale.

Nel sistema blockchain l’autorità istituzionale è sostituita da un complesso meccanismo di consenso collettivo tra gli operatori dei computer partecipanti, detti nodi. Esso si basa fondamentalmente su un sistema di incentivi che rende economicamente più vantaggioso ed efficiente per gli operatori di sistema seguire comportamenti corretti. Ogni utente finale opera attraverso una coppia di chiavi crittografiche: una privata, assimilabile ad un codice pin, che permette di utilizzare il wallet e, in particolare, di dare istruzioni di accredito a favore di un altro utente e l’altra pubblica (simile ad un codice iban), necessaria per la validazione di sistema al fine di perfezionare la transazione immessa.

Il Protocollo blockchain del Bitcoin - Aspetti generali del funzionamento della blockchain.

Il Bitcoin protocol è una delle declinazioni della distributed ledger technology che consente la creazione e il trasferimento delle criptovalute. Si tratta di un complesso programma informatico in grado di memorizzare in modo sicuro (crittografico) informazioni accessibili, gestibili e verificabili (anche a ritroso) in modalità condivisa da soggetti che operano on line. La DLT permette di creare registri pubblici digitali di archiviazione. A differenza di un normale database centrale con accesso condiviso tramite password, la DLT permette la registrazione cronologica inalterabile e l’aggiornamento decentrato del processo, senza necessità di ricorrere a una parte terza riconosciuta come garante o come custode affidabile per legge o per consuetudine.

Nello specifico, esistono tre tipi di DLT: protocolli DLT pubblici (o permissionless) a gestione interamente decentrata su internet, attraverso l’azione di soggetti indipendenti ed autonomi, operatori specializzati, detti miners, come nella DLT di Bitcoin; protocolli DLT privati, dove i nodi sono abilitati dal gestore del protocollo informatico “permissioned” (questa classe di DLT può operare anche senza i miners); protocolli ibridi, caratterizzati da un sistema di validazione decentrata tramite nodi (non tutti direttamente abilitati dal gestore), pur lasciando al soggetto che promuove il protocollo pieno controllo dello stesso.

Per decifrare i complessi codici alfanumerici di crittografia sono necessari computer che utilizzano specifici software e hardware capaci di fare milioni di calcoli al secondo. Nel protocollo Bitcoin, ad esempio, ogni volta che un miner risolve uno di questi problemi matematici si perfeziona la transazione ed un nuovo blocco viene completato. Con la soluzione del problema vengono liberati un certo numero di Bitcoin che si distribuiscono proporzionalmente in base alla potenza di calcolo riportata da ciascun miner. I miners, dunque, che sono una delle figure chiave del processo, si incaricano di estrarre (da qui il nome) nuovi Bitcoin e verificare la validità delle operazioni.

Oltre a blocchi e miners, come detto, ci sono i nodi. Si tratta di computer connessi alla rete Bitcoin che hanno il compito di conservare e distribuire una copia aggiornata di ciascun blocco. Nel caso in cui un nodo si perda o smetta di funzionare, non succederà nulla alla catena. Il resto degli anelli conservano tutte le informazioni e non vengono perse. Le informazioni vengono memorizzate in tutti i nodi e quando qualcosa viene inserito nella blockchain si conserva per sempre.

Attualmente il protocollo blockchain assegna circa 12,5 Bitcoin di nuova creazione all’operatore miner che trova per primo la soluzione del puzzle crittografico associato a un blocco di transazioni. Il protocollo blockchain è stato programmato per creare un numero predefinito massimo di bitcoin (21 milioni di unità), dato che ogni 210 mila blocchi il sistema dimezza il numero di Bitcoin assegnati ad ogni blocco di transazioni.

Il creatore del Bitcoin, il fantomatico Satoshi Nakamoto, ha previsto che questo sistema per poter essere efficiente e lucrativo a lungo avrebbe dovuto prevedere un limite. Così è nata l’idea di stabilire l’halving, un processo per cui la ricompensa che i miners ottengono dal mining, cioè i Bitcoin, si dimezza, appunto, ogni 4 anni una volta raggiunti 210.000 blocchi; considerato che il primo blocco di Bitcoin è stato generato nel gennaio del 2009, questo si traduce nel fatto che l'ultimo Bitcoin sarà estratto nel 2140 circa; ma già attorno al 2030 i nuovi BTC saranno molto pochi. Attualmente sono stati minati circa 19 milioni di BTC sui 21 milioni totali

Per tale ragione si sostiene che Bitcoin sia uno strumento deflattivo e – con gli economisti keynesiani in prima linea - che il BTC, mentre rimane un ottimo medium of exchange, non è uno stabile store of value. I keynesiani, inclini per definizione a stampare moneta, pongono l’accento della loro critica proprio sulla tendenza (deflattiva) del BTC che incentiverebbe individui e imprese ad accumulare denaro (hoarding) piuttosto che investirlo.

Le valute virtuali come il BTC sono frazionabili (in c.d. Satoshi) e possono fungere da sottostante per strumenti finanziari o essere usate per finanziare le operazioni c.d. di Initial Coin Offerings (ICOs). Il primo Stato che ha introdotto una legislazione specifica per l’intero settore delle criptoattività e le ICO è Malta.

La DLT, gli NFT e la blockchain nel diritto, nell’economia, nell’arte e nel commercio internazionale

Mentre esiste un aperto contrasto, forse insanabile ancora per qualche anno, tra i soggetti (anche istituzionali) che sostengono l’investimento in criptoattività e chi, invece, come le autorità europee ESMA, EIOPA, EBA e Banca d’Italia, ha sottolineato i rischi derivanti dall’uso di questi strumenti, vi è, invece, uniformità di vedute sul fatto che si debba separare il tema delle criptoattività (nelle diverse tipologie, criptovalute incluse) da quello della tecnologia sottostante: la distributed ledger technology. Questa tecnologia ha grandissime potenzialità soprattutto nell’ambito dell’archiviazione crittografica, dell’uso degli smart contracts e di alcuni tipi di gettoni digitali.

Vi è altresì accordo sul fatto che lo sviluppo tecnologico legato alla DLT apra scenari di vasta portata per i processi di intermediazione e di organizzazione dei mercati su larga scala.

I payment tokens, ad esempio, sono rappresentazioni digitali di valore emessi da una entità giuridica a fronte di una unità di moneta tradizionale;

gli utility tokens, rappresentano diritti amministrativi non trasferibili e non negoziabili;

i security tokens, sono trasferibili e negoziabili e rappresentano diritti quali: diritti di voto, diritti su flussi di cassa, diritti di proprietà su attività finanziarie o quote su beni reali standardizzabili (commodities) (ESMA, 2019).

I Not Fungible Tokens (NFT), tipi particolari di token che rappresentano qualcosa di unico e non replicabile né modificabile. Si tratta di un nuovo filone dell'arte e del collezionismo che nei primi mesi dell'anno è letteralmente esploso. Solo lo scorso mese si sono registrate transazioni per 400 milioni di dollari (peraltro spesso regolate in criptovalute).

Si pensi, ad esempio, che pochi giorni fa l'opera di un artista che si fa chiamare Beeple intitolata "Everydays, the first 5000 days", è andata all’asta da Christie’s per la cifra monstre di 60.250.000 dollari (!). L’opera digitale è una composizione di 5000 file che l'artista ha aggiunto ogni giorno per cinquemila giorni a partire dal 1° maggio del 2007.

Nel digitale è normale riprodurre un file ma l’opera di Beeple è unica perchè è stata autenticata con la tecnologia blockchain. Il 16 febbraio scorso l'artista ha registrato un file di quell'opera tramite blockchain ottenendo un certificato di autenticità che la rende unica per sempre. Non fungibile.

Così come la blockchain è nata per superare la criticità del c.d. double spending (una moneta del tutto virtuale senza un sistema come quello che regola Bitcoin potrebbe essere replicata all’infinito, perdendo così la sua funzione che deriva proprio dal numero limitato) la crypto-art nasce per valorizzare opere che altrimenti sarebbero plagiate e diffuse perdendo inevitabilmente valore.

E’ dunque intuitiva la prorompente applicazione futura della DLT e dei NFT in molti settori del diritto e dell’economia in funzione della certezza, dell’autenticità e dell’originalità di un determinato bene, mobile o immobile.

La DLT permette la registrazione cronologica inalterabile e l’aggiornamento decentrato dei processi, senza necessità di ricorrere a una parte terza garante e/o affidabile come, ad esempio, un pubblico ufficiale, un ente pubblico, una compagnia di assicurazione o un trust.

Ad esempio, si può consentire a un terzo di approvare o rifiutare una transazione, in caso di disaccordo tra le parti, senza che questi debba avere il controllo materiale sul loro denaro e così migliorando in termini di efficienza, tempi e costi, istituti come l’escrow account ovvero schemi contrattuali utilizzati per assicurare crediti e diritti, con applicazione dirompente in tutte le tipologie del commercio internazionale e degli scambi su larga scala.

Smart Contract e Blockchain: cosa sono, come funzionano e la loro conformità al GDPR.

Secondo la definizione dell’art. 1321 del codice civile un contratto è “l’accordo tra due o più parti per costituire, modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale”. Uno smart contract è invece un “pezzo di codice” – un software - che esegue un accordo tra le sue parti se determinate condizioni sono soddisfatte.

Sulla base di queste semplici definizioni è facile rilevare che mentre i contratti intesi nel senso giuridico del termine richiedono alle parti un ruolo attivo – cioè il compimento di azioni specifiche per l’adempimento delle obbligazioni - i contratti smart sono “self- executing” poiché, una volta che le condizioni sono soddisfatte, l'esito della transazione desiderata è automaticamente ottenuta sulla base dei termini incorporati nel codice. E’ possibile pertanto constatare che in uno smart contract – a differenza di quanto potrebbe accadere in un contratto legale - un ritardo o un mancato adempimento delle obbligazioni è tecnicamente impossibile.

Sulla base di tali considerazioni si può sostenere che in uno smart contract non è necessario che sussista una pregressa fiducia tra le parti e che vi sia un soggetto terzo a cui venga affidato il potere di imporre coercitivamente l'adempimento in caso di violazione. Tutto questo è possibile perché alla componente fiduciaria – al centro del contratto legale - è sostituita la trasparenza implicita dell’infrastruttura Blockchain sulla quale sono posti e operano gli smart contract.

Blockchain: trasparenza e mancanza di autorità

La Blockchain può essere definita come un insieme di blocchi collegati tra loro in modo immutabile e che registrano informazioni utilizzando un sistema crittografico. Tale infrastruttura consente a soggetti tra cui non sussistono pregressi rapporti contrattuali (e quindi di fiducia) di effettuare transazioni in modo sicuro e senza la supervisione o il controllo di un'autorità centralizzata.

Lo sviluppo della tecnologia blockchain ha contribuito alla diffusione degli smart contract esaltandone alcune loro fondamentali caratteristiche.

Essendo memorizzate nel sistema pubblico e distribuito, le transazioni che avvengono in Blockchain possono essere verificate e convalidate da tutti i partecipanti al network. Da ciò consegue che la sicurezza del sistema è notevolmente aumentata, poiché qualsiasi modifica, alterazione, cancellazione di una transazione dovrebbe essere replicata in ogni registro distribuito. Pertanto, gli smart contact implementati sulla Blockchain sono praticamente immutabili e non sono soggetti ad alcuna interferenza esterna.

Questi meccanismi consentono anche a soggetti sconosciuti di effettuare transazioni senza la necessità di un terzo fidato su cui i partecipanti alla rete dovrebbero altrimenti fare affidamento per eseguire e far rispettare gli obblighi reciproci. La mancanza di una terza parte centralizzata comporta anche una riduzione dei costi di transazione, in quanto non vengono trattenute commissioni da nessun intermediario (si pensi ad esempio agli istituti finanziari).

Ricorrere a smart contract implementati su blockchain è ormai una realtà in molti settori, tra cui i mercati finanziari e assicurativi, il settore immobiliare, gli accordi commerciali e la gestione dei diritti d'autore.

Anche contratti di locazione potrebbero beneficiare della tecnologia blockchain: il locatore potrebbe fornire al locatario una chiave digitale da consegnare in cambio di un pagamento elettronico. L’operazione sarebbe da considerarsi estramamente sicura poiché solo nel caso in cui sia la chiave elettronica che il pagamento vengano effettivamente resi disponibili (come verificato da centinaia di partecipanti al sistema blockchain) la transazione sarà effettuata.

Oracle: ponte tra virtuale e reale

Nella maggior parte dei casi, l'esecuzione degli smart contract viene attivata attraverso la ricezione di informazioni raccolte da fonti istituzionali collocate nel mondo reale e che vengono immesse nel sistema Blockchain attraverso un “ponte” – chiamato oracle.

L’oracle è una struttura che collega ciò che è nella catena di blocchi da ciò che invece è fuori da essa, fungendo da ponte tra eventi off-chain e on-chain. I dati esterni utilizzati da un oracle possono derivare sia da eventi nel mondo "reale” (ad esempio, il tracciamento di una spedizione) che dall'ambiente digitale (dati di borsa e altri indici pubblici).

Per comprendere il funzionamento degli “oracle” è interessante analizzare l’impiego che viene fatto degli smart contract nel mercato assicurativo. Una polizza volta a garantire la copertura delle perdite derivanti da terremoti potrebbe beneficiare di una componente di contratto smart. In questa situazione l’oracle avrebbe la funzione di reperire le informazioni rilevanti nel mondo reale - ad esempio il valore relativo alla magnitudo sismica direttamente fonti governative ufficiali - e le farebbe confluire in Blockchain. In questo modo, l'importo dell'indennità da pagare all’assicurato potrebbe essere determinato automaticamente senza la necessità che alcuna documentazione venisse prodotta dal soggetto assicurato. Tale meccanismo è idoneo ad essere riprodotto anche in altri contesti come quello dell'assicurazione per i voli ritardati o cancellati.

Blockchain, Smart Contract e GDPR

Tutti i dati immessi in Blockchain sono pseudonimizzati (idonei a rivelare l'identità degli utenti attraverso un processo di reidentificazione) e pertanto rientrano nell'ambito di applicazione del considerando 26 del GDPR, che impone l'applicazione del regolamento europeo a tutte le informazioni relative a persone identificabili.

Nonostante le previsioni della normativa è facilmente rilevabile che l'effettiva applicazione delle disposizioni GDPR all’infrastruttura Blockhchain solleva una serie di problematiche.

Uno degli aspetti principali della Blockchain è la mancanza di un'autorità centralizzata: ogni partecipante infatti ha la possibilità di creare, verificare e avere accesso al registro pubblico delle transazioni e a tutti i dati pertinenti. In un contesto decentralizzato come quello della Blockchain è pertanto impossibile definire i ruoli di titolare e responsabile del trattamento (figure cardine della normativa europea).

Inoltre è da rilevare che i dati immessi in Blockchain sono per natura immutabili, mentre il GDPR presuppone che ogni dato possa essere modificato o cancellato su istanza dell’interessato, quando voglia esercitare il diritto alla rettifica delle informazioni o il diritto all'oblio, ai sensi degli articoli 16 e 17.

Neanche il principio della minimizzazione dei dati può essere facilmente applicato al sistema blockchain: i registri infatti includono i dati relativi a tutte le transazioni precedenti che sono in continua espansione e che sono memorizzate nei device di tutti partecipanti al network. Ciò è in aperto contrasto con le disposizioni del GDPR che prevedono che i dati personali siano trattati solo quando necessari per scopi specifici preventivamente individuati.

Come la blockchain potrà aiutare i titolari dei marchi non registrati.

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Come molti sapranno, la blockchain permette di registrare le transazioni tra le persone che le effettuano, e la tecnologia sottostante verifica che tutti gli utenti tengano dei registri corrispondenti alle transazioni effettuate.

La tecnologia blockchain può quindi garantire e documentare la prova del primo e continuo utilizzo e ciò sta aprendo molteplici forme di applicazione soprattutto nel campo della protezione dei diritti di privativa industriale.

La blockchain in quanto strumento che certifica la titolarità di un diritto di privativa industriale, potrà in futuro essere uno strumento utile per gli uffici nazionali che si occupano del processo di registrazione.

In generale, nel settore dei marchi, la tecnologia blockchain sembra avere almeno due forme di utilizzo immediatamente applicabili:

  • la creazione di registrazioni basate su blockchain come sistema di registrazione più sicuro e affidabile per dimostrare l'uso del marchio; e

  • la possibilità di dimostrare la provenienza e la legittimità dei beni in un’ottica di lotta alla contraffazione.

Tuttavia, il marchio registrato può comportare costi elevati se la domanda viene presentata in diverse giurisdizioni. Pertanto, per motivi squisitamente di budget, molte imprese preferiscono non depositare il tutti i segni distintivo avendo nel proprio portafoglio uno o più marchi non registrati.  

Come è noto, il codice della proprietà industriale riconosce i diritti sui marchi non registrati, cioè quei marchi utilizzati per distinguere prodotti e servizi, ma appunto mai registrati.

Orbene la tecnologia blockchain offre la possibilità di creare dei “timestamp” immutabili che in relazione a tutti i segni distintivi, possono fornire la prova certificata del primo uso e dell'uso continuato.

Tutto ciò potrebbe a breve portare alla creazione di un database di marchi non registrati che si potrà affiancare ai registri nazionali gestiti dai vari uffici con dei costi e dei tempi di gran lunga inferioriai marchi registrati.

Nike ottiene il primo brevetto per abbinare la Blockchain alle proprie scarpe

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Nike ha ottenuto di recente un brevetto per la creazione di versioni digitali delle sue scarpe da parte dell'USPTO.

Nike riferisce che i suoi clienti potranno ora registrare l'acquisto delle loro scarpe con un numero di identificazione unico. Una versione digitale equivalente della scarpa sarà creata attraverso un portafoglio di valuta criptata collegato con l'ID univoco dell'utente. e la Blockchain aiuterà gli utenti a verificare l'autenticità delle scarpe che i clienti stanno acquistando.

La versione digitale delle scarpe conterrà un gettone crittografico basato sulla piattaforma Ethereum. Inoltre, avrà anche informazioni sulle caratteristiche fisiche del prodotto, tra cui il colore, il materiale utilizzato, i dettagli di produzione e il loro fattore di "ecosostenibilità".

La registrazione del prodotto su blockchain permetterebbe agli utenti di "vendere o scambiare in modo sicuro" la forma tangibile delle scarpe. Si noti che i "diritti" sulle scarpe da ginnastica possono essere conservati in un portafoglio digitale insieme alla criptovaluta. Inoltre, con l'aiuto dei media digitali, Nike sarà in grado di controllare i volumi di vendita di CryptoKicks. L'azienda non ha ancora annunciato la data di lancio.