Da Cor Coster a Mino Raiola a Jorge Mendes: chi sono i procuratori sportivi e la regolamentazione della professione

Cor Coster , Mino Raiola, Jorge Mendez sono immediatamente riconducibili al mondo del calcio e precisamente ai - comunemente noti – “procuratori sportivi”, più correttamente definibili Agenti sportivi in relazione alla disciplina vigente.

Ma chi sono gli agenti sportivi e, soprattutto, quali sono le norme che regolano il loro campo di azione e tutelano i loro interessi?

Con la Legge di Bilancio del 2018 (L. 205/2017, art. 1 comma 373) ed in attuazione del DPCM del 23 marzo 2018 e successive modifiche ed integrazioni è stato istituito presso il Coni il Registro Nazionale degli agenti sportivi.

Dalla lettura congiunta del citato DPCM, del Regolamento degli Agenti Sportivi, emanato dal CONI nel 2019 e modificato recentemente con deliberazione della Giunta Nazionale n. 127 del 14 maggio 2020, e del Regolamento emanato – in ambito calcistico – dalla FIGC il 10 giugno 2019, si analizzeranno in questa sede le modalità di accesso alla categoria, di esercizio dell’incarico di agente e di eventuale nullità dello stesso, nonché le cause di cancellazione dal registro, oltre alla disciplina degli agenti sportivi stabiliti e domiciliati.

Sono considerati agenti sportivi tutti coloro che “mettono in relazione due o più soggetti ai fini:

i. della costituzione, della modificazione o estinzione di un rapporto avente per oggetto una prestazione professionistica;

ii. della conclusione di un contratto di trasferimento di prestazione sportiva professionistica;

iii. del tesseramento presso una federazione sportiva nazionale professionistica.”

Requisiti minimi soggettivi per iscriversi al Registro Nazionale sono:

  • cittadinanza italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea o non membro dell’Unione Europea con regolare permesso di soggiorno;

  • pieno godimento dei diritti civili in assenza di dichiarazioni di interdizione, inabilitazione, fallimento;

  • possesso di diploma di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente;

  • assenza di condanne per delitti non colposi nell’ultimo quinquennio, precedente all’iscrizione.

L’aspirante agente sportivo in possesso dei predetti requisiti, per poter iscriversi al Registro Nazionale, deve necessariamente sostenere un esame di abilitazione articolato in una prova generale, che si svolge presso il CONI, ed una prova speciale, che si svolge presso le federazioni sportive nazionali professionistiche.

Le modalità di svolgimento delle suddette prove sono disciplinate rispettivamente agli articoli 4 e 5 del DPCM ai quali si rimanda.

Il soggetto che validamente supera le due prove può inoltrare richiesta di iscrizione alla federazione sportiva nazionale professionistica presso la quale ha svolto la prova speciale che, entro i 20 giorni successivi, rilascia all’agente apposito certificato di avvenuta iscrizione (cfr. art. 6 DPCM).

L’agente - così abilitatosi - può operare nell’ambito di una o più federazioni sportive nazionali professionistiche presso il cui registro federale risulta iscritto.

L’eventuale incarico conferito ad un soggetto non iscritto al Registro Nazionale degli agenti sportivi nelle modalità previste dalla legge è da considerarsi nullo (cfr. art. 7 DPCM), fatto salvo quanto previsto dall’articolo 348 c.p. in materia di esercizio abusivo della professione.

Diversamente da quanto precedentemente previsto, dunque, la nullità intacca soltanto l’incarico conferito e non anche l’intero “contratto di prestazione sportiva, contratto di trasferimento o tesseramento presso una Federazione”.

L’agente iscritto ha poi, come la maggior parte dei professionisti, l’obbligo di aggiornamento costante mediante la partecipazione a corsi organizzati e accreditati dalla federazione sportiva nazionale professionistica presso la quale opera, e l’obbligo di rinnovo annuale dell’iscrizione pena la cancellazione dal Registro nazionale.

Altre cause di cancellazione dal Registro nazionale sono, come espressamente indicate dall’articolo 10 del DPCM:

i. la sopravvenienza di una causa di incompatibilità prevista dal regolamento del CONI;

ii. il venir meno di uno dei requisiti soggettivi di cui all’articolo 2 e precedentemente elencati;

iii. la cancellazione dal Registro Federale per effetto del venir meno dei requisiti eventualmente richiesti a ciascuna federazione sportiva nazionale professionistica, sempre che l’agente non risulti iscritto validamente presso il registro federale di altra federazione sportiva nazionale professionistica.

Le normative sopra menzionate (Regolamento degli Agenti sportivi – CONI, il DPCM del 23 marzo 2018 e il Regolamento della FIGC del 10 giugno 2019) disciplinano anche altre due figure di Agenti sportivi:

  • gli agenti stabiliti;

  • agenti extracomunitari.

Gli agenti stabiliti sono coloro che, da cittadini italiani o cittadini di altro Stato membro dell’Unione Europea, abbiano conseguito il titolo di agente in altro stato membro dell’Unione superando prove equipollenti a quelle previste dall’ordinamento italiano.

Abilitati, dunque, ad operare in altro stato membro dell’Unione e nell’ambito della corrispondente federazione sportiva nazionale, gli agenti sportivi stabiliti risultano iscritti in una sezione speciale del Registro nazionale e possono operare senza limitazioni di sorta utilizzando il titolo riconosciutogli all’estero (entro i confini UE). Trascorsi tre anni dall’iscrizione nella sezione speciale, gli agenti sportivi stabiliti, in regola con gli obblighi di aggiornamento e che abbiano svolto in Italia la professione di agente sportivo in modo effettivo e regolare (cinque incarichi all’anno per tre anni) possono domandare l’iscrizione al registro federale e a quello del CONI senza essere sottoposti ad esame di abilitazione.

Gli agenti extracomunitari, definiti anche agenti sportivi domiciliati, sono invece quei cittadini extraeuropei che hanno conseguito il titolo di agente sportivo in paese non membro dell’Unione e che possono operare in Italia solo previa domiciliazione presso un agente regolarmente iscritto nel registro nazionale o nel registro federale della relativa federazione.

Questi ultimi potranno operare sempre e solo indicando esplicitamente il titolo riconosciutogli nel paese di provenienza aggiungendo il nominativo dell’agente iscritto nel registro nazionale presso il quale sono domiciliati.

La disciplina prevista per gli agenti sportivi extraeuropei /domiciliati si applica anche a quei cittadini italiani o europei abilitati entro i confini UE ma con prove differenti (“non equipollenti”) a quelle previste dall’ordinamento italiano.