E’ ormai noto che per start-up innovativa si intende una società che ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Altrettanto noti sono i requisiti di costituzione ed i concreti benefici connessi a questa particolare tipologia societaria.
Non tutti sanno però che esiste la possibilità, per chi abbia già costituito una società di capitali, di trasformarla in una start-up innovativa e di beneficiare dei relativi vantaggi.
La “trasformazione” è possibile a condizione che siano rispettati determinati requisiti.
La modifica in questione non costituisce peraltro una vera e propria trasformazione societaria e non è quindi necessario seguire la complessa e costosa procedura prevista per questa specifica operazione straordinaria (spese notarili, adempimenti pubblicitari, ecc.).
È però indispensabile verificare il rispetto di determinati requisiti e procedere alla preliminare verifica di tutte le fasi del processo di “trasformazione”.
Verifica dell’oggetto sociale
Il primo aspetto da verificare è relativo all’oggetto sociale della società esistente, in quanto è necessario valutare l’eventuale modifica dello stesso prima di perfezionare la variazione. La normativa in vigore prevede, infatti, quale requisito per la start-up innovativa, di possedere “quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”.
Questa analisi è particolarmente delicata ma, se viene condotta scrupolosamente, permette di risparmiare i costi connessi all’atto notarile di modifica dell’oggetto sociale.
Requisiti generali e termine per la “trasformazione”
Al tempo stesso è necessario che la società proceda alla trasformazione non oltre 5 anni (60 mesi) dalla data di costituzione e che sia in possesso dei requisiti delle comuni start-up innovative (ad esempio non distribuire e non aver distribuito utili), impegnandosi allo stesso tempo a non superare 5 milioni di fatturato annuo ed a continuare a non distribuire utili per tutto il periodo durante il quale mantiene tale forma societaria.
Esistono altri tre requisiti richiesti dalla normativa in vigore:
rispetto di una predeterminata percentuale di spese in ricerca e sviluppo;
2/3 dipendenti con laurea magistrale;
Società depositaria o licenziataria di un brevetto o diritto di privativa industriale.
E però sufficiente che sia configurabile uno solo di questi per poter procedere con la relativa variazione in start-up innovativa.
La procedura
Il processo di trasformazione non richiede particolari adempimenti burocratici ed è interamente telematico, anche se è ovviamente consigliabile l’assistenza da parte di un professionista con adeguata esperienza normativa.
Il primo passaggio consiste infatti nella compilazione telematica da parte del legale rappresentante della società del modello di autodichiarazione di startup innovativa. Una volta compilato il modello, per iscrivere la società nella sezione speciale del Registro Imprese, il modulo deve essere firmato digitalmente ed inviato telematicamente insieme alla Comunicazione Unica al Registro Imprese.
È bene ricordare che questa dichiarazione deve essere rinnovata periodicamente depositandola entro 30 giorni dall’approvazione di ogni bilancio e in ogni caso entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio sociale al fine di attestare la permanenza dei requisiti di legge.
Quanto alla Comunicazione Unica, nella sezione “VARIAZIONE” andranno inseriti numerosi dati relativi a titolo esemplificativo all’attività svolta, all’oggetto sociale ed all’attività di ricerca ed anche queste informazioni dovranno essere aggiornate tempestivamente in caso di modifica.
Si precisa infine che, ai fini dell’iscrizione nella sezione speciale del registro imprese, la start-up innovativa si considera automaticamente iscritta alla sezione speciale del registro delle imprese a seguito della compilazione e presentazione della domanda in formato elettronico.