Società di capitali e attività agricola

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1) L’azienda agricola nella forma di società di capitali

L’attività agricola, che storicamente in Italia ha assunto perlopiù la forma dell’impresa individuale o dell’impresa familiare, può essere esercitata in realtà anche sotto altre forme societarie. Queste ultime, infatti, da un lato, consentono l’esercizio aggregato dell’impresa e dall’altro, sono capaci di fornire una maggiore tutela del patrimonio personale.

2) Criticità: il diritto di prelazione agraria

La prelazione agraria consiste nel diritto di essere preferiti ad altri per l’acquisto di un terreno agricolo, quando il proprietario decide di venderlo.

In base al disposto all’art. 8 della L. 590/1965, il diritto di prelazione spetta innanzitutto al coltivatore diretto (o società agricola in cui almeno la metà dei soci è coltivatore diretto) che conduce in affitto, da almeno due anni, il terreno offerto in vendita. Ai sensi dell’art. 7 della L. 817/1971, inoltre, ove il terreno non sia concesso in affitto ad un coltivatore diretto (o società agricola), il diritto di prelazione sorge in capo ai coltivatori diretti (o società agricole in cui almeno la metà dei soci è coltivatore diretto) proprietari di terreni confinanti. Sono invece escluse dal diritto di prelazione le società agricole di persone in cui meno della metà dei soci è coltivatore diretto, indipendentemente dalla presenza di imprenditori agricoli professionali, e sono sempre escluse le società di capitali, anche in presenza di soci coltivatori diretti.

La ratio di queste norme è stata individuata, in passato, nell’esigenza di favorire l’acquisto di terreni agricoli da parte dei coltivatori diretti. Il legislatore si era posto infatti come scopo quello di migliorare le strutture produttive dell’agricoltura. In particolare, nella prelazione del conduttore, si realizza la promozione (o costituzione) di nuova proprietà, mediante la riunione nella stessa persona del conduttore della titolarità dell’impresa agricola e della titolarità del terreno su cui questa è esercitata, favorendo così la continuazione della stessa; nella prelazione del confinante si realizza un ampliamento della proprietà diretta coltivatrice, mediante l’accorpamento di terreni confinanti, tali da creare aziende agrarie maggiormente dimensionate e più efficienti sotto il profilo tecnico ed economico.

Il difetto di prelazione agraria in capo alle società di capitali sarà dunque un elemento da valutare attentamente nella scelta della forma societaria da adottare nel caso concreto.

3) I requisiti della società agricola costituita nelle forme di società di capitali

Come già anticipato, le società agricole possono certamente essere costituite anche nelle forme di società di capitali. Il nostro ordinamento prevede infatti la possibilità che S.r.l. (Società a responsabilità limitata), S.r.l.s. (Società a responsabilità limitata semplificata) e S.p.a. (Società per azioni), possano assumere la qualifica di “Società agricola” a condizione, però, che posseggano i seguenti tre essenziali requisiti: a) esercizio esclusivo di attività agricole e attività connesse; b) indicazione obbligatoria della qualità di “Società Agricola”; c) possesso di determinate qualifiche professionali.

A. Esercizio esclusivo di attività agricole e attività connesse

Quanto al primo requisito, le società devono avere come oggetto sociale esclusivo l’esercizio dell’agricoltura e delle attività ad essa connesse.

A tal proposito, l’art. 2135 c.c. introduce una definizione di queste attività che, in sintesi, riguardano:

  • la coltivazione del fondo;

  • la silvicoltura;

  • l’allevamento di animali;

  • tutte le altre attività connesse.

La norma letteralmente specifica che “Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine”.

Per quanto riguarda le attività connesse, quest’ultime sono definite quali:

- attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali;

- attività dirette alla fornitura di beni o servizi utilizzando prevalentemente le attrezzature o risorse dell’azienda agricola;

- altre attività dirette, ad esempio, alla gestione degli agriturismi.

Le attività connesse, dunque, affiancandosi alle attività principali, hanno lo scopo di rendere l'impresa agricola polifunzionale. Per essere considerate connesse, inoltre, si prende in considerazione sia l'elemento oggettivo, e dunque l'attività svolta, che l'elemento soggettivo, cioè che l'attività debba essere svolta dal medesimo imprenditore che esercita l'attività principale.

B. Indicazione obbligatoria della qualità di “Società Agricola”

Quanto al secondo requisito, l’art. 2 del D. Lgs. n. 99/2004 stabilisce che l’indicazione di “società agricola”, ossia di società che abbia come oggetto sociale l’esclusivo esercizio di attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., deve risultare dalla ragione o dalla denominazione sociale. Al primo comma si stabilisce, infatti, che la ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 c.c. deve contenere l'indicazione di “Società agricola”. Va precisato che non si tratta ovviamente di un nuovo tipo di società: le società costituibili sono sempre quelle indicate nel codice civile, le quali, nel caso di esercizio esclusivo delle attività agricole, dovranno recare nella denominazione o ragione sociale l’indicazione di “Società agricola”.

C. Possesso di qualifiche professionali

Quanto al terzo ed ultimo requisito, a norma dell’art. 1 del D. Lgs. n. 99/2004, almeno un amministratore deve possedere il requisito di imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) (o di coltivatore diretto se a sua volta munito dei requisiti per assumere la qualifica di I.A.P.). Data la possibilità che, nelle società di capitali, l’amministrazione possa anche essere affidata a non soci, si potrebbe avere il caso di una società agricola in cui nessuno dei soci sia un imprenditore agricolo o coltivatore diretto. Anche nel caso in cui la società sia unipersonale, la presenza di almeno un amministratore con i suddetti requisiti, permette alla società di maturare la qualifica di società agricola e l’accesso alle agevolazioni connesse.

Va precisato, inoltre, che la qualifica di imprenditore agricolo professionale I.A.P. può essere apportata dall’amministratore ad una sola società, con lo scopo di evitare la creazione di cariche amministrative fittizie, al solo fine di ottenere le agevolazioni spettanti alle società agricole.

4) Il percorso per costituire una società agricola nelle forme delle società di capitali

La società agricola può dunque essere costituita nella forma di società di capitali ricorrendo i tre requisiti sopra indicati.

Particolare attenzione va pertanto prestata alla figura dell’amministratore qualificato.

Anzitutto è “imprenditore agricolo professionale (I.A.P.) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999, dedichi alle attività agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro”.

Normalmente chi è coltivatore diretto ha anche tutti i requisiti per essere considerato imprenditore agricolo professionale, ma ciò non avviene necessariamente, perché i requisiti richiesti dall’ordinamento per queste due figure professionali operano su due piani differenti.

Di seguito riportiamo, senza pretesa di completezza, la sequenza degli adempimenti più significativi per la costituzione di una società agricola nella forma di S.r.l. ordinaria e/o semplificata:

1. costituzione della società agricola sotto forma di S.r.l. ordinaria e/o semplificata;

2. apertura della Partita IVA presso l’Agenzia delle Entrate;

3. attivazione di una casella di posta elettronica certificata;

4. iscrizione della società nella sezione ordinaria del Registro delle Imprese e nel REA repertorio economico amministrativo della provincia dove è situata la sede legale della società;

5. acquisizione da parte della società di un’azienda agricola avviata e/o avvio di un’azienda agricola da parte della Società, mediante la conduzione in affitto del fondo rustico e/o comodato d’uso dello stesso;

6. presentazione della domanda di “Inizio attività” presso il Registro delle Imprese della provincia dove è situata la sede legale della società, con contestuale iscrizione della Società nella “sezione speciale Agricola”;

Per concludere, l’incombente più rilevante e successivo alla costituzione della società, all’apertura della partita IVA e agli ulteriori adempimenti non inclusi nell’elenco di cui sopra (quali ad esempio la scelta del regime IVA applicabile) consisterà, ovviamente, nell’acquisizione o nell'avvio ex novo di un’azienda agricola.

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