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Apple e Pear non sono due marchi confondibili.

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Il Tribunale UE si è recentemente pronunciato in tema di somiglianza visiva e concettuale tra marchi e, ribaltando la decisione dell’EUIPO sul punto, ha accertato che il noto marchio Apple ed il marchio Pear (raffigurati di seguito) non sono confondibili tra loro.

La vicenda prende spunto dall’opposizione presentata dalla Apple alla domanda di registrazione del marchio figurativo europeo ‘Pear’, depositata dalla Pear Technologies Ltd. In seguito all’accoglimento dell’opposizione, quest’ultima proponeva ricorso di fronte all’EUIPO, che confermava però la prima decisione. Di conseguenza, la Pear Technologies impugnava il provvedimento di fronte al Tribunale UE il quale ha negato l’esistenza di una somiglianza tra i due segni, confrontandoli sia dal punto di vista visivo che dal punto di vista concettuale.

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La commissione di ricorso EUIPO aveva ravvisato in un  primo  momento ravvisato un remoto grado di somiglianza tra i due segni, in quanto entrambi rappresentavano sagome arrotondate di un frutto con i relativi gambo/foglia in identica posizione ma il Tribunale è poi giunto ad una diversa conclusione.

Il giudice ha infatti osservato che i due segni sono visivamente molto diversi tra loro: rappresentano, infatti, due frutti distinti e l’uno (il marchio Apple) costituisce una forma solida, mentre l’altro (Pear) è un insieme di oggetti separati tra loro; inoltre, l’elemento in alto a destra rappresenta in un caso una foglia (Apple) e nell’altro un gambo (Pear); infine, non può essere sottovalutato l’elemento denominativo del marchio Pear, che ha dimensioni rilevanti rispetto alla sagoma, un colore diverso, un font particolare ed è a lettere maiuscole. In conclusione il Giudice ha stabilito che la notorietà del segno anteriore non rileva in un giudizio di somiglianza, e che i marchi in questione sono visivamente diversi.

Dal punto di vista concettuale il Tribunale ha ribaltato le conclusioni della commissione di ricorso EUIPO, sottolineando che sussiste somiglianza concettuale solo quando due segni evocano immagini aventi un contenuto semantico simile o identico.

Nel caso di specie, l’EUIPO aveva in un primo momento ritenuto che i due marchi raffigurassero due frutti distinti ma che però gli stessi erano affini per caratteristiche biologiche ma il tribunale ha ritenuto che i segni in questione evocano l’idea di un frutto determinato, mentre richiamano il concetto generale di “frutto” solo in modo indiretto.

In secondo luogo, ha ribadito che, in numerosi Stati, membri mele e pere sono utilizzate nei proverbi come esempi di cose diverse e non paragonabili, e l’eventuale somiglianza nelle dimensioni, colori o consistenza (caratteristiche che, peraltro, condividono con molti altri frutti) è comunque un elemento che può essere percepito dal pubblico solo nell’ambito di un’analisi molto dettagliata, senza considerare che non è verosimile presumere che il consumatore sia a conoscenza della loro provenienza dalla medesima famiglia di piante.

In base a queste considerazioni, dunque, il Tribunale UE ha annullato la decisione della commissione di ricorso EUIPO, riconoscendo la possibile influenza esercitata dalla notorietà del marchio anteriore.

IL CASO DELLA BIRRA BREXIT

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Lo scorso 30 gennaio 2019, l’EUIPO si è recentemente confrontato con il caso della domanda del marchio "Brexit". Il caso riguarda l'ammissibilità per la registrazione del segno figurativo "BREXIT" per "bevande energetiche contenenti caffeina; birra” nella classe 32.

La domanda è stata rifiutata ufficio per mancanza di carattere distintivo e contrarietà all'ordine pubblico, in quanto è stato rilevato che il pubblico pertinente include tutti i consumatori nell'UE in quanto spesso incontrano il termine attraverso i mass media e Internet.

Riguardo alla violazione dell’ordine pubblico o al buon costume, il Grand Board ha trovato che la parola "Brexit" denota una decisione politica sovrana, che è stata presa legalmente e non ha alcuna connotazione morale negativa; non è né un incitamento al crimine, né un emblema per il terrorismo o un sinonimo di sessismo o razzismo. La sola parola non esprime un'opinione. Il fatto che parte del pubblico del Regno Unito possa essere stato turbato da una controversa decisione presa democraticamente non costituisce un reato. Il GB ha quindi concluso che il segno non può essere considerato contrario ai principi di moralità accettati, in sé e per sé, né se utilizzato come marchio per i prodotti richiesti.

 Tuttavia, il termine era, già alla sua data di deposito, così ben noto ai consumatori come il nome di un evento di natura storica e politica che non sarebbe associato, prima facie, a prodotti specifici provenienti da un commercianti specifici. Può acquisire un carattere distintivo solo se i consumatori ne sono sufficientemente esposti in un contesto commerciale. Inoltre, i colori e il carattere non sono in grado di distogliere l'attenzione del pubblico dal messaggio non distintivo trasmesso dalla parola. Lo sfondo che evoca il jack Union accentua questo messaggio. Per i motivi sopra esposti, il Grand Board ha respinto la domanda e l'appello.