IL CASO DELLA BIRRA BREXIT

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Lo scorso 30 gennaio 2019, l’EUIPO si è recentemente confrontato con il caso della domanda del marchio "Brexit". Il caso riguarda l'ammissibilità per la registrazione del segno figurativo "BREXIT" per "bevande energetiche contenenti caffeina; birra” nella classe 32.

La domanda è stata rifiutata ufficio per mancanza di carattere distintivo e contrarietà all'ordine pubblico, in quanto è stato rilevato che il pubblico pertinente include tutti i consumatori nell'UE in quanto spesso incontrano il termine attraverso i mass media e Internet.

Riguardo alla violazione dell’ordine pubblico o al buon costume, il Grand Board ha trovato che la parola "Brexit" denota una decisione politica sovrana, che è stata presa legalmente e non ha alcuna connotazione morale negativa; non è né un incitamento al crimine, né un emblema per il terrorismo o un sinonimo di sessismo o razzismo. La sola parola non esprime un'opinione. Il fatto che parte del pubblico del Regno Unito possa essere stato turbato da una controversa decisione presa democraticamente non costituisce un reato. Il GB ha quindi concluso che il segno non può essere considerato contrario ai principi di moralità accettati, in sé e per sé, né se utilizzato come marchio per i prodotti richiesti.

 Tuttavia, il termine era, già alla sua data di deposito, così ben noto ai consumatori come il nome di un evento di natura storica e politica che non sarebbe associato, prima facie, a prodotti specifici provenienti da un commercianti specifici. Può acquisire un carattere distintivo solo se i consumatori ne sono sufficientemente esposti in un contesto commerciale. Inoltre, i colori e il carattere non sono in grado di distogliere l'attenzione del pubblico dal messaggio non distintivo trasmesso dalla parola. Lo sfondo che evoca il jack Union accentua questo messaggio. Per i motivi sopra esposti, il Grand Board ha respinto la domanda e l'appello.