Il Tribunale di Torino si è nuovamente di recente pronunciato sul principio di esaurimento del marchio in occasione delle richieste cautelari proposte da una società attiva nel mercato della cosmesi e della profumeria, rivolte ad inibire l’utilizzo del proprio marchio e la commercializzazioni dei prodotti ad esso associati da parte di alcuni cessionari.
Come è noto il codice della proprietà industriale statuisce che i diritti di esclusiva spettanti al titolare del marchio si esauriscono in sede di prima immissione sul mercato e dunque il titolare della privativa non può opporsi ad una loro successiva commercializzazione.
La ratio di questa disposizione, ha ricordato il giudice nelle sentenza, è quella di evitare che il titolare del marchio possa, in virtù di questa qualifica, influenzare l’andamento di mercato dei prodotti che sono contraddistinti dal segno di cui è titolare.
Unica eccezione a questa regola è costituita dal verificarsi di pratiche commerciali scorrete da parte dei distributori, i quali possono adottare modalità di vendita che ledono il prestigio del marchio e la sua affidabilità e comportino, da ultimo, uno svantaggio in termini di attrattività e di valore economico del prodotto contrassegnato.
Al di fuori di questi casi, tutti coloro i quali abbiano diritto all’utilizzo del segno distintivo e alla distribuzione sul mercato dei relativi prodotti non devono essere ostacolati nell’esercizio della loro attività né per quanto concerne il prezzo finale né per quanto concerne il sistema di vendita.
Sarebbero dunque indebite e ingiustificate restrizioni nei confronti dei distributori riguardanti la vendita online e l’applicazione di sconti sul prezzo, non costituendo queste di per sé pratiche screditanti.