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IL CASO DEL MARCHIO DELLA PIZZERIA DA MICHELE

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Recentemente la sezione specializzata delle imprese del Tribunale di Napoli si è dovuta occupare del caso degli eredi di Michele Condurro fondatore della Pizzeria da Michele e che vantavano diritti sul omonimo marchio d’impresa.

 Michele Condurro ha fondato la pizzeria che porta il suo nome ubicata nel popolare quartiere di Forcella nel lontano 1870 e negli anni la sua pizza è diventata tanto famosa tanto da essere citata anche da Julia Roberts nel film Eat Pray love.

 Recentemente gli eredi di Michele Condurro si sono confrontati sul diritto all’uso del marchio “Da Michele” che è diventato oggetto di contesa da parte di un ramo della famiglia che rivendicava il diritto di usarlo per l’apertura di diverse filiali in Italia e all’estero.

 Casi simili si sono verificati con il pizzaiolo Gino Sorbillo e sta accadendo anche con il marchio SaldeRiso, che vede il pluripremiato pasticcere Salvatore de Riso in causa con il fratello.

 Così dopo la registrazione della società e dei domini internet, è partita nel 2016 la causa per il riconoscimento e l’uso esclusivo del nome “Da Michele”.

 Il Tribunale ha infine sancito che il diritto esclusivo all’uso del nome su tutto il territorio nazionale e internazionale spetta agli eredi Condurro che gestiscono la pizzera Da Michele con sede a Forcella e ha imposto la rimozione di insegne, domini e attività social. La sentenza ha da ultimo riconosciuto che il nome svolge una specifica funzione individualizzante, che si è rafforzata nel tempo attraverso il mantenimento di un elevato standard qualitativo, dando luogo a un marchio forte e i diritti a usare tale marchio, ricadono su chi per primo lo ha adottato e usato.

Il pericolo di usare il proprio nome come marchio.

Circa un anno dopo che Thaddeus O'Neil ha lanciato una linea di abbigliamento maschile ispirata alla cultura surf tipica della zona di Eastern Long Island in cui lui stesso è cresciuto, l’indipendente designer ha ricevuto una lettera di diffida da uno studio legale che rappresenta Sisco Textiles, titolare del famoso marchio di abbigliamento sportivo "O’Neill ".

Questo è stato l'inizio della controversia legale tra il marchio d’abbigliamento per surfisti, O’Neil, fondato nel 1952, e il designer di New York che sta guadagnando sempre più popolarità dopo aver vinto diversi concorsi di moda.

Nella loro controversia con il fashion designer di New York, la società O'Neill sostiene che il suo brand stia usando questo nome fin dagli anni '50 e che i marchi di Thaddeus O'Neil sono "simili in maniera confusionaria". Secondo O'Neill questo potrebbe ingannare i consumatori e condurli a pensare che le aziende siano correlate.

Le controversie sul marchio che coinvolgono patronimici (cioè in cui il marchio sia equivalente al nome del fondatore) sono piuttosto comuni nella moda. Nel 2012, Tod's - che, a quel tempo, utilizzava il marchio “Roger Vivier” in virtù di un contratto di licenza - ha condotto in giudizio la designer di borse di Los Angeles, Clare Vivier, per violazione del marchio. Alla fine, Clare Vivier ha ribattezzato il proprio marchio in “Claire V.”. Nel 2016, in Italia, Elio Fiorucci ha perso la causa che coinvolgeva l'utilizzo del marchio "Love Therapy by Elio Fiorucci" contro i nuovi proprietari del marchio che aveva fondato.

Ma qual è la posizione dei tribunali italiani quando l'uso di patronimici potrebbe generare confusione con altri marchi? Alla fine degli anni '80 la Corte di Cassazione ha affermato che l'uso di un patronimico come marchio è legittimo, seppur in conflitto con un marchio registrato precedentemente, fintanto che il marchio precedente non diventa un marchio famoso.

Questo principio è stato ribadito dalla Corte Suprema nel 2016 nel citato caso Fiorucci vs. Elio Fiorucci.

Il nostro consiglio? Eseguire una ricerca preliminare sui marchi già registrati prima di lanciare un brand con il proprio nome.

Edera Blu.

In queste settimane è in corso una curiosa battaglia legale tra due star della musica internazionale e una compagnia californiana, la  per la registrazione di un marchio: “Blue Ivy” ovvero il nome della figlia di cinque anni di Beyonce e Jay-z. I due cantanti avevano già provato, ai tempi della nascita della bambina, a registrare il suo nome come marchio ma la società di Los Angeles si era opposta, facendo valere i propri diritti sul medesimo nome, già operativo da molti anni. Oggi, Beyoncè e Jay-z hanno inoltrato una nuova richiesta di registrazione aggiungendo al nome della piccola anche il cognome del papà rapper, Mr. Carter. Questa volta, il marchio, disponibile per la visualizzazione sul database statunitense per i marchi e i brevetti, copre moltissime categorie di prodotti, dal mercato del beauty a quello dei prodotti per bambini, ma anche DVD, CD, borse, libri e anche carte da gioco e "performance musicali dal vivo". Secondo il database, la richiesta di registrazione è stata originariamente presentata nel gennaio 2016, ma è stata disponibile per l'opposizione solo il 10 gennaio di quest'anno. E infatti, la società della California si è nuovamente opposta a questo secondo tentativo di registrazione, statuendo che i due celebri genitori vorrebbero procedere con la registrazione del marchio unicamente per impedire a qualcun altro di utilizzare il nome della bambina, senza poter provare l’utilizzo che ne verrà poi effettivamente fatto sul mercato. In effetti, a differenza di quanto è previsto nel nostro ordinamento, secondo la legge sul marchio degli Stati uniti, requisito essenziale per la registrazione di un marchio è la presentazione, al momento della domanda, di un cosiddetto “statement of use” cioè di una dichiarazione che dimostri l’utilizzo del marchio sul mercato statunitense. Qualora si tratti di una società da poco aperta che non ha ancora cominciato ad operare e vendere negli Stati Uniti, la domanda di registrazione del marchio viene accolta in via temporanea. Entro sei mesi la registrazione viene eventualmente confermata a seguito della prova d'uso in commercio negli Stati Uniti.

La prova d'uso si concretizza con la prova della vendita di un prodotto, oppure con la stampa di cataloghi per il mercato americano, con annunci pubblicitari, ecc. In italia, invece, l’utilizzo del marchio non è requisito essenziale per la sua registrazione, ma condizione per il mantenimento della sua validità. Il legislatore, all’articolo 24 del Codice della Proprietà Industriale, ha espressamente disciplinato il caso della decadenza del marchio per “non uso” se il titolare di un marchio registrato in una determinata classe, non lo utilizza per 5 anni di seguito sui prodotti e i servizi previsti per quella classe. In entrambi i casi, la ratio della norma è quella di impedire ad un soggetto di far proprio un segno distintivo senza utilizzarlo in maniera effettiva, sottraendolo al mercato ed impedendo ad altri di farne uso.

Cavalli vs Cavalli

Il Tribunale di Catania, sezione delle imprese, ha condannato Roberto Cavalli al pagamento delle spese processuali, nel procedimento contro la Signora Luciana Cavalli, artigiana siciliana, produttrice di scarpe.

Il noto stilista fiorentino, ormai sei anni fa, aveva convenuto in giudizio l’omonima signora per uso improprio del marchio “Cavalli”. Non importa, infatti, che l’artigiana siciliana si chiami davvero Cavalli e che il suo brand sia addirittura antecedente quello del signor Roberto, per lo stilista il cognome è usato a sproposito e si è in presenza di un caso di concorrenza sleale.

Infatti, Roberto Cavalli ha chiesto al giudice di accertare un danno economico a suo danno e di risarcirlo con una somma di 10mila euro per ogni giorno di uso improprio del marchio, ex articolo 2600 del Codice Civile.

Il tribunale però ha rigettato le domande attoree e, come spiega l’avvocatessa della Signora Cavalli, ha premiato la buona fede e la continuità nell’utilizzo del marchio Cavalli da parte della produttrice di scarpe e accessori.

Quest’ultima, quindi, non dovrà ritirare il suo nome dal mercato e potrà continuare a produrre pelletteria made in Italy.

La sentenza siciliana si pone in netto contrasto con quanto stabilito nel maggio 2016 dalla Corte di Cassazione suFiorucci. In quel caso, i giudici giudicarono illecito l’utilizzo da parte dello stilista del marchio Love Therapy by Elio Fiorucci, in quanto il marchio Fiorucci era stato dallo stesso precedentemente venduto ad un gruppo giapponese. In quel caso, dunque, si giudicò che l’utilizzo del nome, anche se il proprio, non è lecito se questo costituisce un marchio patronimico di proprietà di terzi. Può infatti accadere, ha spiegato la Corte, che si generi un effetto agganciamento e che questo, generando confusione, interferisca con il marchio più celebre.