Gianpaolo Todisco - Partner
Per molto tempo, nel diritto d’autore italiano, la fotografia semplice è stata trattata come una figura di confine. Non abbastanza creativa per essere un’opera dell’ingegno, ma neppure del tutto priva di tutela. Una presenza costante nella pratica – negli archivi, nei giornali, nei cataloghi, nella documentazione visiva del Paese – e al tempo stesso marginale dal punto di vista giuridico, soprattutto se paragonata alla fotografia d’autore.
Questa impostazione rifletteva un’idea ormai superata di immagine: un prodotto tecnico, destinato a esaurire rapidamente il proprio valore economico e culturale. In quell’orizzonte, una tutela limitata nel tempo – vent’anni dalla produzione – appariva coerente. La fotografia serviva, circolava, e poi lasciava spazio ad altro.
Oggi, però, quel mondo non esiste più.
La recente estensione della durata dei diritti sulle fotografie semplici da venti a settant’anni segna un cambio di passo profondo. Non è solo una modifica normativa, ma un vero e proprio ripensamento del ruolo della fotografia nella nostra società e nel mercato della cultura. Il legislatore prende atto di un’evidenza che chi lavora con le immagini conosce bene da tempo: anche una fotografia priva di creatività in senso stretto può avere un valore che dura nel tempo, talvolta molto più a lungo di quello di tante opere formalmente “artistiche”.
Nel diritto d’autore italiano, la distinzione tra fotografia creativa e fotografia semplice è sempre stata netta sul piano teorico, ma sfumata nella pratica. La prima presuppone un apporto personale, una visione, una scelta espressiva riconoscibile; la seconda si limita a riprodurre la realtà in modo apparentemente neutro. Eppure, questa neutralità è spesso solo apparente. Anche nella fotografia documentale, nella cronaca, nella riproduzione di un’opera o di un evento, si annidano decisioni, competenze, sensibilità tecniche che incidono sul risultato finale.
Per anni, tuttavia, il sistema ha preferito mantenere una protezione ridotta, quasi a ribadire che, in assenza di creatività, il diritto dovesse farsi da parte in tempi brevi. Il digitale, la circolazione globale delle immagini e la trasformazione delle fotografie in veri e propri beni informativi hanno progressivamente reso questa impostazione insostenibile. Una fotografia semplice oggi può essere riutilizzata infinite volte, estratta dal suo contesto originario, rielaborata, monetizzata, inserita in archivi digitali, piattaforme, collezioni online. Il suo valore non si consuma più in pochi anni.
L’estensione a settant’anni nasce proprio da questa consapevolezza. Non si tratta di “premiare” la non-creatività, ma di riconoscere che la durata della tutela non può più essere ancorata a una visione antiquata del ciclo di vita dell’immagine. In un ecosistema in cui le fotografie diventano memoria, documento, patrimonio, dataset, il tempo giuridico deve allungarsi per restare coerente con il tempo reale.
Le conseguenze pratiche di questa scelta sono tutt’altro che marginali. Molte fotografie che, secondo il regime precedente, sarebbero già oggi liberamente utilizzabili, restano ora sottoposte a diritti esclusivi. Questo incide sulle attività editoriali, sulla digitalizzazione degli archivi, sui progetti culturali, sulla comunicazione istituzionale e persino sull’uso delle immagini nei contesti più quotidiani. L’idea, molto diffusa, secondo cui una fotografia “vecchia” è automaticamente libera diventa improvvisamente pericolosa, se non del tutto errata.
Per i fotografi, per gli eredi, per gli archivi professionali e per chi gestisce fondi fotografici, la riforma rappresenta una presa di posizione forte. Il lavoro fotografico, anche quando non aspira allo status di opera d’arte, viene riconosciuto come una produzione che merita tutela nel lungo periodo. Per chi utilizza le immagini, invece, si apre una stagione di maggiore attenzione e responsabilità: verificare i diritti, ricostruire le titolarità, rivedere prassi consolidate diventa inevitabile.
Non mancano, naturalmente, le voci critiche. L’allungamento della tutela viene visto da alcuni come un ostacolo alla libera circolazione della cultura visiva, un rallentamento dell’ingresso delle immagini nel pubblico dominio, una complicazione ulteriore per istituzioni che già operano con risorse limitate. Sono preoccupazioni legittime, che toccano un nodo centrale del diritto d’autore contemporaneo: l’equilibrio tra protezione e accesso.
Ma è altrettanto vero che la fotografia è ormai uno dei principali strumenti attraverso cui costruiamo e trasmettiamo la memoria collettiva. Trattarla come un bene effimero, destinato a perdere tutela in tempi brevi, significava ignorare il suo peso culturale ed economico reale. La riforma, in questo senso, non inventa un nuovo diritto, ma prende atto di una trasformazione già avvenuta.
La fotografia semplice, oggi, non è più “semplice” nel senso in cui lo era vent’anni fa. È una forma di produzione visiva che vive a lungo, circola ovunque e genera valore nel tempo. Estendere la durata dei suoi diritti significa riconoscere questa realtà e costringere tutti – autori, utilizzatori, istituzioni – a confrontarsi con l’immagine in modo più consapevole.
È probabile che il dibattito non si chiuda qui. Anzi, è destinato ad accompagnarci ancora a lungo. Ma una cosa è certa: dopo questa riforma, la fotografia semplice non può più essere considerata un diritto minore. È entrata, definitivamente, nell’età lunga del diritto d’autore.
