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La fotografia semplice non è più “semplice”: settant’anni di tutela e un cambio di prospettiva nel diritto d’autore

Gianpaolo Todisco - Partner

Per molto tempo, nel diritto d’autore italiano, la fotografia semplice è stata trattata come una figura di confine. Non abbastanza creativa per essere un’opera dell’ingegno, ma neppure del tutto priva di tutela. Una presenza costante nella pratica – negli archivi, nei giornali, nei cataloghi, nella documentazione visiva del Paese – e al tempo stesso marginale dal punto di vista giuridico, soprattutto se paragonata alla fotografia d’autore.

Questa impostazione rifletteva un’idea ormai superata di immagine: un prodotto tecnico, destinato a esaurire rapidamente il proprio valore economico e culturale. In quell’orizzonte, una tutela limitata nel tempo – vent’anni dalla produzione – appariva coerente. La fotografia serviva, circolava, e poi lasciava spazio ad altro.

Oggi, però, quel mondo non esiste più.

La recente estensione della durata dei diritti sulle fotografie semplici da venti a settant’anni segna un cambio di passo profondo. Non è solo una modifica normativa, ma un vero e proprio ripensamento del ruolo della fotografia nella nostra società e nel mercato della cultura. Il legislatore prende atto di un’evidenza che chi lavora con le immagini conosce bene da tempo: anche una fotografia priva di creatività in senso stretto può avere un valore che dura nel tempo, talvolta molto più a lungo di quello di tante opere formalmente “artistiche”.

Nel diritto d’autore italiano, la distinzione tra fotografia creativa e fotografia semplice è sempre stata netta sul piano teorico, ma sfumata nella pratica. La prima presuppone un apporto personale, una visione, una scelta espressiva riconoscibile; la seconda si limita a riprodurre la realtà in modo apparentemente neutro. Eppure, questa neutralità è spesso solo apparente. Anche nella fotografia documentale, nella cronaca, nella riproduzione di un’opera o di un evento, si annidano decisioni, competenze, sensibilità tecniche che incidono sul risultato finale.

Per anni, tuttavia, il sistema ha preferito mantenere una protezione ridotta, quasi a ribadire che, in assenza di creatività, il diritto dovesse farsi da parte in tempi brevi. Il digitale, la circolazione globale delle immagini e la trasformazione delle fotografie in veri e propri beni informativi hanno progressivamente reso questa impostazione insostenibile. Una fotografia semplice oggi può essere riutilizzata infinite volte, estratta dal suo contesto originario, rielaborata, monetizzata, inserita in archivi digitali, piattaforme, collezioni online. Il suo valore non si consuma più in pochi anni.

L’estensione a settant’anni nasce proprio da questa consapevolezza. Non si tratta di “premiare” la non-creatività, ma di riconoscere che la durata della tutela non può più essere ancorata a una visione antiquata del ciclo di vita dell’immagine. In un ecosistema in cui le fotografie diventano memoria, documento, patrimonio, dataset, il tempo giuridico deve allungarsi per restare coerente con il tempo reale.

Le conseguenze pratiche di questa scelta sono tutt’altro che marginali. Molte fotografie che, secondo il regime precedente, sarebbero già oggi liberamente utilizzabili, restano ora sottoposte a diritti esclusivi. Questo incide sulle attività editoriali, sulla digitalizzazione degli archivi, sui progetti culturali, sulla comunicazione istituzionale e persino sull’uso delle immagini nei contesti più quotidiani. L’idea, molto diffusa, secondo cui una fotografia “vecchia” è automaticamente libera diventa improvvisamente pericolosa, se non del tutto errata.

Per i fotografi, per gli eredi, per gli archivi professionali e per chi gestisce fondi fotografici, la riforma rappresenta una presa di posizione forte. Il lavoro fotografico, anche quando non aspira allo status di opera d’arte, viene riconosciuto come una produzione che merita tutela nel lungo periodo. Per chi utilizza le immagini, invece, si apre una stagione di maggiore attenzione e responsabilità: verificare i diritti, ricostruire le titolarità, rivedere prassi consolidate diventa inevitabile.

Non mancano, naturalmente, le voci critiche. L’allungamento della tutela viene visto da alcuni come un ostacolo alla libera circolazione della cultura visiva, un rallentamento dell’ingresso delle immagini nel pubblico dominio, una complicazione ulteriore per istituzioni che già operano con risorse limitate. Sono preoccupazioni legittime, che toccano un nodo centrale del diritto d’autore contemporaneo: l’equilibrio tra protezione e accesso.

Ma è altrettanto vero che la fotografia è ormai uno dei principali strumenti attraverso cui costruiamo e trasmettiamo la memoria collettiva. Trattarla come un bene effimero, destinato a perdere tutela in tempi brevi, significava ignorare il suo peso culturale ed economico reale. La riforma, in questo senso, non inventa un nuovo diritto, ma prende atto di una trasformazione già avvenuta.

La fotografia semplice, oggi, non è più “semplice” nel senso in cui lo era vent’anni fa. È una forma di produzione visiva che vive a lungo, circola ovunque e genera valore nel tempo. Estendere la durata dei suoi diritti significa riconoscere questa realtà e costringere tutti – autori, utilizzatori, istituzioni – a confrontarsi con l’immagine in modo più consapevole.

È probabile che il dibattito non si chiuda qui. Anzi, è destinato ad accompagnarci ancora a lungo. Ma una cosa è certa: dopo questa riforma, la fotografia semplice non può più essere considerata un diritto minore. È entrata, definitivamente, nell’età lunga del diritto d’autore.

Il Tribunale di Bologna sui diritti autorali del fotografo e fotografie pubblicate sui social networks

Gianpaolo Todisco - Partner

Il Tribunale di Bologna si è recentemente espresso sulla pubblicazione di una fotografia su testate giornalistiche, affermando che quando vi è un interesse pubblico, limita i diritti esclusivi dell'autore. Quest'ultimo, pur non potendosi opporre alla riproduzione e diffusione dell'immagine, ha comunque diritto a ricevere un compenso equo. Tuttavia, la testata che desidera pubblicare una fotografia raffigurante un personaggio di attualità deve ottenere preventivamente l'autorizzazione dell'autore, se questo è noto.

Non è sufficiente, per il titolare del profilo social su cui è stato pubblicato un contenuto digitale, presumere di detenere i diritti d'autore della fotografia. Se la foto è stata inizialmente condivisa su un profilo Facebook di terzi, e non da chi l'ha scattata, questa presunzione non ha alcun valore.

La malafede non può essere equiparata a negligenza, poiché implica un comportamento volutamente malevolo. Di conseguenza, non si può parlare di malafede nel caso in cui venga scaricata una fotografia pubblicata su un profilo Facebook di terzi senza watermark digitale, a meno che non si possa dimostrare che chi ha riprodotto la foto fosse già a conoscenza dell’identità dell’autore al momento della pubblicazione. Tale prova è a carico dell'autore della fotografia.

Inoltre, ai fini della dimostrazione della malafede del riproduttore, non ha rilevanza il fatto che il contenuto sia stato scaricato senza richiedere preventivamente l'autorizzazione al titolare del profilo social su cui è stato pubblicato. Nemmeno l'accettazione del rischio di violare i diritti di terzi (come nel caso del titolare del profilo Facebook) può essere considerata malafede nei confronti dell'autore della fotografia.

Infine, eventuali accordi successivi raggiunti tra il riproduttore e altre testate giornalistiche che hanno pubblicato la stessa fotografia senza consenso non costituiscono una prova di malafede.

Fotografia e Moda. Clovers ottiene una pronuncia favorevole dal Tribunale di Milano in materia di indebito utilizzo di una fotografia.


Uno degli abiti della collezione.

Uno degli abiti della collezione.

È di pochi giorni fa la sentenza con cui il Tribunale di Milano ha condannato una nota società di moda italiana (la Antonio Marras Srl) al risarcimento del danno in favore del fotografo statunitense, Daniel J. Cox, per la riproduzione non autorizzata di una fotografia di quest’ultimo su dei capi di abbigliamento.

Daniel J Cox è tra i più affermati fotografi naturalistici nonché autore di diverse copertine della rivista National Geographic. Negli anni passati, il fotografo ha realizzato una nota fotografia raffigurante un lupo ululante sotto una bufera di neve.

La controversia sorge quando la società di moda, convenuta poi nel giudizio avanti al tribunale di Milano, utilizza senza consenso dell’autore tale immagine per sviluppare la sua collezione di moda.

L’opera fotografica di Daniel J, Cox. Copyright Daniel J. Cox.

L’opera fotografica di Daniel J, Cox. Copyright Daniel J. Cox.

L’immagine oggetto della controversia, che il Tribunale ha riconosciuto quale opera artistica tutelabile ai sensi della Legge sul Diritto d’Autore risultava in particolare chiaramente riprodotta su una serie di capi donna, distribuiti e commercializzati nel mondo e su alcune piattaforme d’abbigliamento on line, tra le quali quella gestita dall’altra convenuta.

Esaurita senza successo la fase stragiudiziale volta alla composizione della lite, il fotografo ha invocato la tutela inibitoria contro l’utilizzo non autorizzato dell’immagine nonché per il risarcimento del danno quantificato su istanza dello stesso nel cd. prezzo del consenso.

Il Collegio ha ritenuto che l’immagine stampata sul capo d’abbigliamento realizzato dalla convenuta, oltre a coincidere con lo scatto fotografico dell’attore, possedesse quel carattere artistico e creativo necessario per accedere alla tutela “rafforzata” prevista dalla Legge sul diritto d’autore.

Come noto, la legge italiana sul diritto d’autore attribuisce alle fotografie un duplice livello di protezione, distinguendo tra opere fotografiche (o fotografie artistiche) e fotografie semplici.

Il discrimine – non sempre agevole nella pratica - viene tracciato in prima istanza dalla lettera della legge: gli articoli da 87 ss lda definiscono come fotografie semplici “le immagini di persone o di aspetti, elementi o fatti della vita naturale e sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni di opere dell’arte figurativa e i fotogrammi delle pellicole cinematografiche” e riconoscono alle stesse tutela in quanto oggetto di un cd. “diritto connesso”.

Manca per converso, un’espressa definizione legislativa di opera fotografica (se non per quel che si può ricavare “a contrario” dalla definizione precedente) la quale è invece demandata al valutazione “pratica” del giudice sulla base di una serie di indici.

Le fotografie artistiche dunque accedono alla tutela autorale e sono protette fino a 70 dopo la morte del loro autore, laddove invece, le fotografie semplici, godono di una tutela limitata (20 anni dalla data di produzione) ed al fotografo spetta unicamente un equo compenso in caso di utilizzo illegittimo.

Un primo e fondamentale snodo della decisione riguarda il riconoscimento del valore artistico della fotografia: a parere del Collegio giudicante nel caso di specie, tale riconoscimento risiede “nella capacità creativa dell’autore, vale a dire nella sua impronta personale, nella scelta e studio del soggetto da rappresentare (Cass. Civ. 21 gennaio 2000, n. 8425), così come nel momento esecutivo di realizzazione e rielaborazione dello scatto, tali da suscitare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà rappresentata (Trib. Roma, Sez. Spec. Impresa, 2 maggio 2011; App. Milano, 7 novembre 2000)”.

La scelta di ritrarre l’animale nel suo ambiente naturale ed in condizioni climatiche avverse rende lo scatto “frutto di studio e di attenta analisi fotografica da parte dell’autore” e contribuisce al riconoscimento del valore artistico della stessa secondo il Tribunale.

È anche la tecnica che viene in questo caso in rilievo al fine del corretto inquadramento dell’immagine nell’ambito delle opere fotografiche tutelate e tutelabili: “una sapiente sfocatura dell’ambiente circostante, esaltando così l’espressione del soggetto rappresentatoed evocando, in questo modo, peculiari suggestioni nell’osservatore tali da travalicare la mera rappresentazione grafica dell’animale (…) “un sapiente uso del chiaroscuro e l’utilizzo, con finalità creative, dei giochi di luce”.

A fare propendere il Collegio per la valutazione in senso artistico dell’opera vi sono in via “ausiliaria” anche lo specifico riconoscimento autorale in territorio statunitense dell’artista e la collocazione dell’immagine all’interno di un’opera monografica alla quale è stata data dignità di pubblicazione e stampa.

Una volta quindi accertata la natura artistica dell’opera, l’utilizzo da parte della società convenuta a fini commerciali della fotografia, mediante la sua collocazione su un capo di abbigliamento inserito nella collezione donna, in assenza di autorizzazione alcuna da parte dell’autore, “costituisce aperta violazione delle privative autorali, cui consegue il diritto del fotografo ad ottenere il risarcimento del danno”.

È interessante notare come il Tribunale rigetti le eccezioni sollevate dal convenuto circa la presunta legittimità dell’utilizzo dello scatto, essendo lo stesso reperibile sul motore di ricerca Google.

“Ed invero” – precisa il Collegio – “la mera disponibilità sul web di una fotografia non costituisce certamente presunzione di assenza di privative autorali, gravando semmai sull’internauta l’onere di accertare l’esistenza, o meno, di diritti in capo a soggetti terzi”.

Il passaggio appare fondamentale nell’era di massima espansione della comunicazione e della promozione da parte delle aziende tramite social network che fanno massivo uso delle immagini.

Altro aspetto che ha rivestito una certa importanza, è stato quello afferente la “responsabilità del distributore” della merce contraffatta. A tal proposito, infatti, il Collegio ha rilevato la sussistenza della culpa in vigilando dello stesso in quanto quest’ultimo non ha fornito alcuna dimostrazione di aver ottenuto, da parte della Antonio Marras specifica attestazione circa la piena titolarità dei diritti di sfruttamento commerciale dei capi d’abbigliamento e delle immagini sugli stessi riprodotte.

Il Collegio, in conclusione, ha deciso che l’opera del fotografo Daniel J. Cox debba ritenersi tutelata dalla normativa sul diritto d’autore, in quanto opera dell’ingegno con carattere creativo nel particolare settore della fotografia, condannando le convenute, in solido tra loro, al risarcimento del danno in favore dell’attore e disponendo la pubblicazione del dispositivo della sentenza a cura e a spese delle parti convenute sul periodico Vanity Fair.

Attraverso questa pronuncia il Tribunale di Milano ha affrontato una pluralità di questioni oggetto di continui dibattiti tra gli esperti del mondo della proprietà intellettuale. Rimane vivido, dunque, l’auspicio di continuare ad ottenere sempre più risposte.

Human Feelings as Drugs. La Corte d'appello di Milano ribalta la decisione resa in primo grado.

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Recentemente la Corte di Appello ha ribaltato un giudizio reso nel settembre del 2018 dal Tribunale di Milano di cui c’eravamo occupati in questo blog - https://clovers.law/it/blog/2019/1/31/la-tutela-delle-fotografie-tra-opere-artistiche-e-semplici .

La vicenda traeva spunto dalla presunta violazione del diritto d’autore di una fotografia denominata “Human Feelings as Drugs”, consistente nella realizzazione di fotografie, stampe e poster riproducenti fialette di medicinali di svariati colori, recanti la scritta “empathy”, “hope”, “love”, “peace” e “joy” con riportate le frasi espressive del relativo sentimento o dell’emozione.

Nel progetto, l’artista Valerio Loi intendeva realizzare l’idea di assumere “sentimenti come medicine”, in modo da “permettere al paziente un istantaneo risveglio della percezione e un reintegro all’interno del flusso vitale delle emozioni”.

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 L’attore lamentava l’illecita riproduzione da parte della società convenuta, Queriot  de la Bougainville S.r.l.,  di una serie di ciondoli -abbinati a collane e braccialetti – che avrebbero riprodotto le proprie fialette, con identiche denominazioni dei sentimenti, accompagnate dalle stesse frasi illustrative. Ha dunque invocato l’inibitoria, il risarcimento del danno e la pubblicazione della sentenza.

 Il Tribunale di primo grado aveva ribadito che in materia di opere fotografiche, il carattere artistico presuppone l’esistenza di un atto creativo in quanto espressione di un’attività intellettuale preminente rispetto alla mera tecnica materiale. La modalità di riproduzione del fotografo deve trasmettere cioè un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla rappresentazione oggettiva cristallizzata, rendendo cioè una soggettiva interpretazione idonea a distinguere un’opera tra altre analoghe aventi il medesimo oggetto. Il requisito della creatività dell’opera fotografica sussiste ogniqualvolta l’autore non si sia limitato ad una riproduzione della realtà, ma abbia inserito nello scatto la propria fantasia, il proprio gusto, la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni.

 In materia di opere fotografiche, la natura artistica della riproduzione non può desumersi dalla notorietà del soggetto o dell’oggetto che è ritratto, giacché il valore dell’opera artistica si apprezza in virtù di canoni di natura formale – che esprimano in modo assolutamente caratteristico ed individualizzante la personalità dell’autore – dovendo invece il relativo giudizio prescindere dall’oggetto o dal soggetto in sé riprodotto.

 Nel caso in esame il Tribunale aveva escluso la natura artistica delle immagini litigiose essendo impossibile ravvisarne proprio quegli aspetti di originalità e creatività che risultano indispensabili per riconoscere la piena protezione ex art. 2 l. aut. A dire del Tribunale l’attore non ha indicato precise inquadrature ovvero un'attenta selezione delle luci o ancora particolari dosaggi di toni chiari e scuri che il Collegio possa apprezzare. Non sembrano neppure qui rivenirsi quei peculiari indici che identifichino quell’impronta personale e peculiare del fotografo ovvero quella capacità di intervenire sul soggetto in modo tale da evocare suggestioni, che appunto, valgono a distinguere un’opera fotografica da una fotografia semplice.

Sulla scorta di tale decisione, Valerio Loi, al fine di vedersi dichiarare l’artisticità della sua opera ed ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e morali subiti per l’abusivo sfruttamento della stessa  ha proposto appello avverso la sentenza di primo grado ottenendo la totale riforma della stessa.

In merito alla sussistenza del diritto d’autore per opera fotografica in capo a Valerio Loi, i giudici della Corte d’Appello di Milano, contrariamente a quanto stabilito dal Collegio in primo grado, hanno ritenuto che: “la presenza del carattere creativo o meno nell’opera fotografica debba essere verificata, valutando unitariamente il soggetto, riprodotto nella fotografia, e le modalità fotografiche, con cui il soggetto è stato fotograficamente reso, posto che la suggestione emozionale dell’opera fotografica deriva proprio dalla stretta connessione esistente tra il soggetto fotografato, ovviamente tridimensionale, e le particolari modalità con cui lo stesso viene reso nell’immagine fotografica bidimensionale. Peraltro la creatività, idonea a conferire all’opera fotografica valore artistico, da un lato, non coincide con il concetto di creazione, originalità e novità assoluta, ma si riferisce alla personale ed individuale espressione di un'oggettività, appartenente alle categorie elencate nell’art.1 L. 633/1941, di guisa che è sufficiente la sussistenza di un atto creativo, anche minimo, dall’altro lato, non è costituita dall'idea in sè, ma dalla forma della sua espressione, cioè dal modo con cui l’idea si concretizza nel mondo esteriore [...]” e che dunque “Non vi è alcun dubbio che l’opera fotografica in questione presenti un rilevante tasso di creatività […]”.

In conclusione, dunque, la Corte ha deciso che l’opera di Valerio Loi “Human Feelings as Drugs” debba ritenersi tutelata dalla normativa sul diritto d’autore, in quanto opera dell’ingegno con carattere creativo nel particolare settore della fotografia

LA TUTELA DELLE FOTOGRAFIE TRA OPERE ARTISTICHE E SEMPLICI.

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Recentemente il Tribunale di Milano si è nuovamente espresso sul concetto di opera fotografica artistica e fotografia semplice.

 La vicenda trae spunto dalla presunta violazione del diritto d’autore di una fotografia denominata “Human Feelings as Drugs”, consistente nella realizzazione di fotografie, stampe e poster riproducenti fialette di medicinali di svariati colori, recanti la scritta “empathy”, “hope”, “love”, “peace” e “joy” con riportate le frasi espressive del relativo sentimento o dell’emozione. Nel

progetto, l’artista intendeva realizzare l’idea di assumere “sentimenti come medicine”, in modo da “permettere al paziente un istantaneo risveglio della percezione e un reintegro all’interno del flusso vitale delle emozioni”.

 L’attore lamentava l’illecita riproduzione da parte della convenuta di una serie di ciondoli -abbinati a collane e braccialetti – che avrebbero riprodotto le proprie fialette, con identiche denominazioni dei sentimenti, accompagnate dalle stesse frasi illustrative. Ha dunque invocato l’inibitoria, il risarcimento del danno e la pubblicazione.

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 Il Tribunale ha ribadito che In materia di opere fotografiche, il carattere artistico presuppone l’esistenza di un atto creativo in quanto espressione di un’attività intellettuale preminente rispetto alla mera tecnica materiale. La modalità di riproduzione del fotografo deve trasmettere cioè un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla rappresentazione oggettiva cristallizzata, rendendo cioè una soggettiva interpretazione idonea a distinguere un’opera tra altre analoghe aventi il medesimo oggetto. Il requisito della creatività dell’opera fotografica sussiste ogniqualvolta l’autore non si sia limitato ad una riproduzione della realtà, ma abbia inserito nello scatto la propria fantasia, il proprio gusto, la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni.

 In materia di opere fotografiche, la natura artistica della riproduzione non può desumersi dalla notorietà del soggetto o dell’oggetto che è ritratto, giacché il valore dell’opera artistica si apprezza in virtù di canoni di natura formale – che esprimano in modo assolutamente caratteristico ed individualizzante la personalità dell’autore – dovendo invece il relativo giudizio prescindere dall’oggetto o dal soggetto in sé riprodotto.

 Nel caso in esame il Tribunale ha escluso la natura artistica delle immagini litigiose essendo impossibile ravvisarne proprio quegli aspetti di originalità e creatività che risultano indispensabili per riconoscere la piena protezione ex art. 2 l. aut. A dire del tribunale l’attore non ha indicato precise inquadrature ovvero un'attenta selezione delle luci o ancora particolari dosaggi di toni chiari e scuri che il Collegio possa apprezzare. Non sembrano neppure qui rivenirsi quei peculiari indici che identifichino quell’impronta personale e peculiare del fotografo ovvero quella capacità di intervenire sul soggetto in modo tale da evocare suggestioni, che appunto, valgono a distinguere un’opera fotografica da una fotografia semplice.

 Il Tribunale si è inoltre soffermato sulla ulteriore violazione del diritto d’autore inteso come complessiva opera artistica escludendo il plagio della convenuta.

 A dire del collegio, la comparazione tra le due opere evidenzia decisive differenze, idonee a conferire un diverso pregio estetico, non sovrapponibile.