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La fotografia semplice non è più “semplice”: settant’anni di tutela e un cambio di prospettiva nel diritto d’autore

Gianpaolo Todisco - Partner

Per molto tempo, nel diritto d’autore italiano, la fotografia semplice è stata trattata come una figura di confine. Non abbastanza creativa per essere un’opera dell’ingegno, ma neppure del tutto priva di tutela. Una presenza costante nella pratica – negli archivi, nei giornali, nei cataloghi, nella documentazione visiva del Paese – e al tempo stesso marginale dal punto di vista giuridico, soprattutto se paragonata alla fotografia d’autore.

Questa impostazione rifletteva un’idea ormai superata di immagine: un prodotto tecnico, destinato a esaurire rapidamente il proprio valore economico e culturale. In quell’orizzonte, una tutela limitata nel tempo – vent’anni dalla produzione – appariva coerente. La fotografia serviva, circolava, e poi lasciava spazio ad altro.

Oggi, però, quel mondo non esiste più.

La recente estensione della durata dei diritti sulle fotografie semplici da venti a settant’anni segna un cambio di passo profondo. Non è solo una modifica normativa, ma un vero e proprio ripensamento del ruolo della fotografia nella nostra società e nel mercato della cultura. Il legislatore prende atto di un’evidenza che chi lavora con le immagini conosce bene da tempo: anche una fotografia priva di creatività in senso stretto può avere un valore che dura nel tempo, talvolta molto più a lungo di quello di tante opere formalmente “artistiche”.

Nel diritto d’autore italiano, la distinzione tra fotografia creativa e fotografia semplice è sempre stata netta sul piano teorico, ma sfumata nella pratica. La prima presuppone un apporto personale, una visione, una scelta espressiva riconoscibile; la seconda si limita a riprodurre la realtà in modo apparentemente neutro. Eppure, questa neutralità è spesso solo apparente. Anche nella fotografia documentale, nella cronaca, nella riproduzione di un’opera o di un evento, si annidano decisioni, competenze, sensibilità tecniche che incidono sul risultato finale.

Per anni, tuttavia, il sistema ha preferito mantenere una protezione ridotta, quasi a ribadire che, in assenza di creatività, il diritto dovesse farsi da parte in tempi brevi. Il digitale, la circolazione globale delle immagini e la trasformazione delle fotografie in veri e propri beni informativi hanno progressivamente reso questa impostazione insostenibile. Una fotografia semplice oggi può essere riutilizzata infinite volte, estratta dal suo contesto originario, rielaborata, monetizzata, inserita in archivi digitali, piattaforme, collezioni online. Il suo valore non si consuma più in pochi anni.

L’estensione a settant’anni nasce proprio da questa consapevolezza. Non si tratta di “premiare” la non-creatività, ma di riconoscere che la durata della tutela non può più essere ancorata a una visione antiquata del ciclo di vita dell’immagine. In un ecosistema in cui le fotografie diventano memoria, documento, patrimonio, dataset, il tempo giuridico deve allungarsi per restare coerente con il tempo reale.

Le conseguenze pratiche di questa scelta sono tutt’altro che marginali. Molte fotografie che, secondo il regime precedente, sarebbero già oggi liberamente utilizzabili, restano ora sottoposte a diritti esclusivi. Questo incide sulle attività editoriali, sulla digitalizzazione degli archivi, sui progetti culturali, sulla comunicazione istituzionale e persino sull’uso delle immagini nei contesti più quotidiani. L’idea, molto diffusa, secondo cui una fotografia “vecchia” è automaticamente libera diventa improvvisamente pericolosa, se non del tutto errata.

Per i fotografi, per gli eredi, per gli archivi professionali e per chi gestisce fondi fotografici, la riforma rappresenta una presa di posizione forte. Il lavoro fotografico, anche quando non aspira allo status di opera d’arte, viene riconosciuto come una produzione che merita tutela nel lungo periodo. Per chi utilizza le immagini, invece, si apre una stagione di maggiore attenzione e responsabilità: verificare i diritti, ricostruire le titolarità, rivedere prassi consolidate diventa inevitabile.

Non mancano, naturalmente, le voci critiche. L’allungamento della tutela viene visto da alcuni come un ostacolo alla libera circolazione della cultura visiva, un rallentamento dell’ingresso delle immagini nel pubblico dominio, una complicazione ulteriore per istituzioni che già operano con risorse limitate. Sono preoccupazioni legittime, che toccano un nodo centrale del diritto d’autore contemporaneo: l’equilibrio tra protezione e accesso.

Ma è altrettanto vero che la fotografia è ormai uno dei principali strumenti attraverso cui costruiamo e trasmettiamo la memoria collettiva. Trattarla come un bene effimero, destinato a perdere tutela in tempi brevi, significava ignorare il suo peso culturale ed economico reale. La riforma, in questo senso, non inventa un nuovo diritto, ma prende atto di una trasformazione già avvenuta.

La fotografia semplice, oggi, non è più “semplice” nel senso in cui lo era vent’anni fa. È una forma di produzione visiva che vive a lungo, circola ovunque e genera valore nel tempo. Estendere la durata dei suoi diritti significa riconoscere questa realtà e costringere tutti – autori, utilizzatori, istituzioni – a confrontarsi con l’immagine in modo più consapevole.

È probabile che il dibattito non si chiuda qui. Anzi, è destinato ad accompagnarci ancora a lungo. Ma una cosa è certa: dopo questa riforma, la fotografia semplice non può più essere considerata un diritto minore. È entrata, definitivamente, nell’età lunga del diritto d’autore.

Il Tribunale di Bologna sui diritti autorali del fotografo e fotografie pubblicate sui social networks

Gianpaolo Todisco - Partner

Il Tribunale di Bologna si è recentemente espresso sulla pubblicazione di una fotografia su testate giornalistiche, affermando che quando vi è un interesse pubblico, limita i diritti esclusivi dell'autore. Quest'ultimo, pur non potendosi opporre alla riproduzione e diffusione dell'immagine, ha comunque diritto a ricevere un compenso equo. Tuttavia, la testata che desidera pubblicare una fotografia raffigurante un personaggio di attualità deve ottenere preventivamente l'autorizzazione dell'autore, se questo è noto.

Non è sufficiente, per il titolare del profilo social su cui è stato pubblicato un contenuto digitale, presumere di detenere i diritti d'autore della fotografia. Se la foto è stata inizialmente condivisa su un profilo Facebook di terzi, e non da chi l'ha scattata, questa presunzione non ha alcun valore.

La malafede non può essere equiparata a negligenza, poiché implica un comportamento volutamente malevolo. Di conseguenza, non si può parlare di malafede nel caso in cui venga scaricata una fotografia pubblicata su un profilo Facebook di terzi senza watermark digitale, a meno che non si possa dimostrare che chi ha riprodotto la foto fosse già a conoscenza dell’identità dell’autore al momento della pubblicazione. Tale prova è a carico dell'autore della fotografia.

Inoltre, ai fini della dimostrazione della malafede del riproduttore, non ha rilevanza il fatto che il contenuto sia stato scaricato senza richiedere preventivamente l'autorizzazione al titolare del profilo social su cui è stato pubblicato. Nemmeno l'accettazione del rischio di violare i diritti di terzi (come nel caso del titolare del profilo Facebook) può essere considerata malafede nei confronti dell'autore della fotografia.

Infine, eventuali accordi successivi raggiunti tra il riproduttore e altre testate giornalistiche che hanno pubblicato la stessa fotografia senza consenso non costituiscono una prova di malafede.

LA TUTELA DELLE FOTOGRAFIE TRA OPERE ARTISTICHE E SEMPLICI.

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Recentemente il Tribunale di Milano si è nuovamente espresso sul concetto di opera fotografica artistica e fotografia semplice.

 La vicenda trae spunto dalla presunta violazione del diritto d’autore di una fotografia denominata “Human Feelings as Drugs”, consistente nella realizzazione di fotografie, stampe e poster riproducenti fialette di medicinali di svariati colori, recanti la scritta “empathy”, “hope”, “love”, “peace” e “joy” con riportate le frasi espressive del relativo sentimento o dell’emozione. Nel

progetto, l’artista intendeva realizzare l’idea di assumere “sentimenti come medicine”, in modo da “permettere al paziente un istantaneo risveglio della percezione e un reintegro all’interno del flusso vitale delle emozioni”.

 L’attore lamentava l’illecita riproduzione da parte della convenuta di una serie di ciondoli -abbinati a collane e braccialetti – che avrebbero riprodotto le proprie fialette, con identiche denominazioni dei sentimenti, accompagnate dalle stesse frasi illustrative. Ha dunque invocato l’inibitoria, il risarcimento del danno e la pubblicazione.

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 Il Tribunale ha ribadito che In materia di opere fotografiche, il carattere artistico presuppone l’esistenza di un atto creativo in quanto espressione di un’attività intellettuale preminente rispetto alla mera tecnica materiale. La modalità di riproduzione del fotografo deve trasmettere cioè un messaggio ulteriore e diverso rispetto alla rappresentazione oggettiva cristallizzata, rendendo cioè una soggettiva interpretazione idonea a distinguere un’opera tra altre analoghe aventi il medesimo oggetto. Il requisito della creatività dell’opera fotografica sussiste ogniqualvolta l’autore non si sia limitato ad una riproduzione della realtà, ma abbia inserito nello scatto la propria fantasia, il proprio gusto, la propria sensibilità, così da trasmettere le proprie emozioni.

 In materia di opere fotografiche, la natura artistica della riproduzione non può desumersi dalla notorietà del soggetto o dell’oggetto che è ritratto, giacché il valore dell’opera artistica si apprezza in virtù di canoni di natura formale – che esprimano in modo assolutamente caratteristico ed individualizzante la personalità dell’autore – dovendo invece il relativo giudizio prescindere dall’oggetto o dal soggetto in sé riprodotto.

 Nel caso in esame il Tribunale ha escluso la natura artistica delle immagini litigiose essendo impossibile ravvisarne proprio quegli aspetti di originalità e creatività che risultano indispensabili per riconoscere la piena protezione ex art. 2 l. aut. A dire del tribunale l’attore non ha indicato precise inquadrature ovvero un'attenta selezione delle luci o ancora particolari dosaggi di toni chiari e scuri che il Collegio possa apprezzare. Non sembrano neppure qui rivenirsi quei peculiari indici che identifichino quell’impronta personale e peculiare del fotografo ovvero quella capacità di intervenire sul soggetto in modo tale da evocare suggestioni, che appunto, valgono a distinguere un’opera fotografica da una fotografia semplice.

 Il Tribunale si è inoltre soffermato sulla ulteriore violazione del diritto d’autore inteso come complessiva opera artistica escludendo il plagio della convenuta.

 A dire del collegio, la comparazione tra le due opere evidenzia decisive differenze, idonee a conferire un diverso pregio estetico, non sovrapponibile.