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Diritto di ripensamento del consumatore nei contratti di vendita a distanza e protezione del venditore: una tutela asimmetrica?

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Stefano Bonacina - Associate

L’art. 52 del D. Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo) disciplina il c.d. diritto di recesso o di ripensamento a favore dei consumatori, ovvero delle persone fisiche che agiscono per scopi estranei alla propria attività professionale ed imprenditoriale. Tale recesso - cui consegue la restituzione del corrispettivo pagato per l’acquisto del bene - è esercitabile nei contratti a distanza o negoziati fuori dai locali commerciali e può avvenire senza alcuna penalità e senza specificazione del motivo, ma necessariamente entro il termine di quattordici giorni decorrente, nei contratti di vendita di beni, dalla data di materiale consegna al consumatore degli stessi.

La ratio della disciplina relativa al diritto di recesso (di matrice europea) è quella di tutelare il consumatore che ha effettuato un acquisto a distanza (ad esempio online) e non ha potuto visionare il prodotto prima della conclusione del contratto. Per utilizzare le parole della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (Sent. n. 430/17 del 23 gennaio 2019) “si reputa che il diritto di recesso compensi lo svantaggio che risulta per il consumatore da un contratto a distanza, accordandogli un termine di riflessione appropriato durante il quale egli ha la possibilità di esaminare e testare il bene acquistato”.

Tale diritto non è però sempre ed indistintamente garantito in quanto l’art. 59 del Codice del Consumo elenca delle fattispecie tassative in cui viene escluso per legge a priori. Tra le esclusioni previste dalla norma non è tuttavia contemplata la semplice e diversa fattispecie in cui la confezione e l’imballaggio del prodotto siano materialmente aperti e questa omissione ha creato nel corso del tempo una c.d. zona grigia interpretativa non risultando chiaro se, in tale caso, fosse ancora possibile per il consumatore recedere legittimamente dal contratto ed esigere la restituzione del corrispettivo pagato.

Dopo diversi contrasti ed interpretazioni difformi, la Corte di Giustizia dell’Unione Europea è però intervenuta sul punto precisando che il recesso è consentito anche dopo aver utilizzato l’oggetto e aperto l’imballaggio (così Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sent. n. 681/17 del 27 marzo 2019). La Corte ha infatti ritenuto che non si possa subordinare l’esercizio del diritto di recesso all’integrità del prodotto: salve specifiche eccezioni, anche chi rimuove materialmente l’intero imballaggio o la semplice pellicola protettiva deve poter sempre restituire la merce a seguito dell’uso, purché sia rispettato il suddetto termine di legge di quattordici giorni e la merce non sia stata in altro modo danneggiata dall’acquirente.

Alla luce dell’esponenziale incremento degli acquisti online degli ultimi anni, la fattispecie qui discussa si verifica ormai in un numero di casi sempre maggiore, ponendo i venditori (che non sono sempre piattaforme di vendita in posizione dominante sul mercato) in una complicata e problematica gestione del processo di vendita. Il prodotto oggetto di restituzione e privato del suo imballaggio originario non è infatti, nella maggioranza dei casi, considerabile come nuovo e non può pertanto essere venduto come tale sul mercato alle condizioni originarie con conseguente riduzione del prezzo della successiva vendita.

Quando ciò si verifica, l’esercizio del c.d. diritto del consumatore si trasforma simmetricamente in un pregiudizio evidente per il venditore che si trova, suo malgrado, a dover subire un danno inevitabile collegato al mero ripensamento dell’acquisto. Quest’ultimo, al fine di eliminare o quantomeno mitigare gli effetti negativi del diritto di ripensamento, potrebbe in definitiva valutare di porre in essere autonomamente azioni di “autotutela” della propria posizione contrattuale (ad esempio predisponendo, ove possibile, un nuovo imballaggio e ponendo in vendita come nuovi beni che in realtà non lo sono) con pregiudizio, in definitiva, proprio del consumatore che la normativa intendeva a tutti i costi tutelare.

E-commerce. Il vostro sito rispetta la normativa sulle vendite online?

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L’aumento esponenziale dello shopping online, in un mondo segnato dalla pandemia causata dal Covid-19 dovrebbe convincere molti operatori a valutare la conformità legale dei propri siti di e-commerce. Ciò anche alla luce del fatto che l’Agicom, il Garante della Privacy e le autorità giudiziarie sono certamente più attive nei momenti di grande espansione di Internet ed è più facile che arrivino controlli da parte delle autorità su segnalazioni di clienti o concorrenti che possono comportare l’applicazione di sanzioni spesso elevate.

Da parte nostra abbiamo individuato cinque macro aree in cui potrebbe essere utile pensare ad un “check up legale” per evitare sanzioni da parte delle autorità competenti.

1.   Condizioni generali di contratto

Nel caso in cui il titolare di un online shop intenda introdurre particolari clausole nei rapporti con i consumatori queste devono sempre essere specificate nelle condizioni generali di contatto. Le condizioni generali di contratto devono riportare i termini e le condizioni generali di vendita, così come tutte le informazioni concernenti il diritto di recesso, le modalità di restituzione della merce, tempi di consegna ed i costi della merce e della spedizione, nel pieno rispetto delle diposizioni previste dal codice del consumo.

2.   Privacy e Cookie Policy

La Privacy Policy è un documento che informa gli utenti di un sito circa il trattamento dei loro dati personali, essa è obbligatoria per legge anche in caso di tracciamento delle visite per mezzo di strumenti di web analytics.

Purtroppo, molte società dedicano ancora poca attenzione agli obblighi in materia di trattamento dei dati personali, ma se non si vuole incorrere in sanzioni pecuniarie significative da parte del Garante della privacy è importante che il vostro sito aziendale sia a norma di legge.

I decreti legislativi n. 69/2012 e 70/2012 hanno sancito l’obbligo di inserire un banner all’apertura del sito web, con il quale si richiede all’utente il consenso al trattamento dei dati, al fine di poter proseguire con la navigazione. Il consenso sarà necessario anche quando si intenda condividere i dati del proprio cliente con soggetti terzi.

Inoltre, se il sito utilizza alcune tipologie di cookie per la profilazione dell’utente, è obbligatorio inserire uno specifico banner informativo sulla natura dei cookie utilizzati.

3.   Indicazione dei dati societari

Il titolare di un e-commerce deve sempre inoltre indicare alcuni dati come: nome, sede legale, indirizzo di posta elettronica, numero di iscrizione al REA o al registro delle imprese. Per le società di capitali si deve sempre indicare il capitale sociale versato (o indicare lo stato di liquidazione).

4.   Partiva IVA e comunicazioni registro imprese

Salvo il caso di attività puramente occasionale e di guadagni inferiori ai 5.000 euro, l’apertura di un negozio online comporta l’apertura di una partita iva e l’iscrizione nel Registro delle Imprese, presso la Camera di Commercio.

5.   Diritto d’autore e privative industriali

Un sito internet (vetrine, blog, e-commerce, portali etc.) si compone di molteplici elementi che possono essere protetti sotto il profilo della proprietà industriale:

·         il nome di dominio;

·         il logo;

·         la configurazione grafica;

·         la concezione strutturale e organizzata che emerge navigando tra le vostre pagine: paragonabile alla "scenografia" del sito;

·         i testi e le immagini delle pagine.

È importate verificare che il vostro sito rispetti la normativa in materia di diritto d’autore e non violi le privative industriali di terzi.

IL NUOVO REGOLAMENTO EU SUL GEOBLOCKING

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Il 3 dicembre 2018 è entrato in vigore il Regolamento (EU) 2018/302 recante misure volte a impedire i blocchi geografici e altre forme di discriminazione dei clienti basate sulla nazionalità, il luogo di residenza o il luogo di stabilimento nell’ambito del mercato interno.

Si tratta di un importante provvedimento che contribuisce alla realizzazione del Mercato Unico Digitale e che permetterà di supportare lo sviluppo del commercio elettronico transfrontaliero abbattendo blocchi geografici ingiustificati, posti in essere da alcuni fornitori di beni e servizi, che possono dare luogo a pratiche commerciali discriminatorie.

In particolare, i titolari di siti di e-commerce dovranno rimuovere eventuali blocchi, ingiustificati, fondati sulla nazionalità al fine di consentire agli utenti l'accesso al Sito; il reindirizzamento ad altro Sito dovrà essere autorizzato dall'Utente mediante il suo espresso consenso al reindirizzamento; i  form di acquisto (moduli d'ordine telematici) dovranno dare la possibilità di inoltro dell'ordine a tutti gli Utenti di un altro Stato Membro.

Inoltre, i commercianti non potranno applicare prezzi discriminatori ai consumatori:

  • nella vendita di beni che dovranno essere consegnati in uno Stato Membro in cui il commerciante offre la spedizione o che vengono ritirati in un luogo specifico concordato con il cliente;

  • nella vendita di servizi forniti elettronicamente, come il cloud computing;

  • nella vendita di servizi che i consumatori ricevono nel luogo in cui opera il commerciante, tra cui il pernottamento in un hotel, il noleggio di un’auto o la partecipazione ad un evento sportivo.

Il Regolamento non prevede un obbligo di armonizzazione i prezzi a livello comunitario e di conseguenza, i commercianti resteranno liberi di fissare i prezzi, purché in maniera non discriminatoria.

E' importante che i Consumatori e le Aziende siano consapevoli dei loro diritti, dei loro doveri e dei limiti del Regolamento, il quale intende infatti contribuire al miglioramento del mercato senza impattare o gravare sugli operatori creando condizioni di accesso eque.