Il 1 aprile 2020 ho ricevuto a mezzo PEC, quale procuratore di parte, la prima notifica di un provvedimento di fissazione udienza con la previsione dell’utilizzo di Microsoft Teams per la comparizione da remoto.
Riporto la parte dispositiva del provvedimento, emesso dal Tribunale di Parma, Sezione Fallimentare, che testualmente recita: “specifica che l’udienza si svolgerà ai sensi dell’art. 83 comma settimo lett. f) del D.L. n. 18 del 17.03.2020, attraverso l’utilizzo del programma teams e secondo le modalità operative indicate nella circolare del 12.03.2020”.
Si tratta con ogni evidenza di una tempestiva applicazione delle misure assunte di recente per consentire lo svolgimento dell’attività giurisdizionale con le dovute cautele socio- sanitarie.
E’ ormai noto che il Legislatore è intervenuto per disciplinare lo svolgimento delle udienze civili introducendo la possibilità che le stesse si tengano in via telematica, quanto meno, nell’attuale momento di emergenza sanitaria.
In particolare con il D.L. 18/2020 all’art. 83 co. 7 è stato, fra l’altro, previsto che “Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;
La norma è di semplice lettura ma, come spesso si verifica nella più recente produzione normativa, demanda ad una fonte di rango inferiore l’adozione degli interventi esecutivi, con il rischio di una frammentazione regolamentare foriera di dubbi interpretativi e applicativi.
Infatti, l’Autorità nominata, il D.G.S.I.A (Direzione gestione sistemi informatizzati automatizzati del Ministero di Giustizia) si è affrettata a fornire le prime linee guida operative già in data 9 marzo 2020 offrendo un “vademecum” operativo, destinato perlopiù ai Magistrati che dovranno attivare le “stanze virtuali” e, successivamente, ha fornito ulteriori chiarimenti e prescrizioni con provvedimento del 20 marzo 2020.
Quest’ultimo provvedimento organizzativo prevede nello specifico che “nell’ipotesi prevista dall’art. 83, comma settimo, lett. f), del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell’Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020):
Skype for Business;
Teams.
I collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell’ufficio o personali utilizzano infrastrutture di quest’amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia.”
Un primo punto fermo della nuova procedura viene dunque fissato e consiste nell’adozione degli applicativi autorizzati per l’espletamento del rito da remoto. Skype for Business e Microsoft Teams sono infatti gli unici due software previsti e autorizzati dal Ministero di Giustizia. Nel silenzio dei provvedimenti, si ritiene che la scelta fra quale dei due tools utilizzare sia rimessa al singolo Magistrato. L’altro “pilastro” della nuova procedura è la cosiddetta “stanza virtuale” che dovrà essere creata e organizzata dal Magistrato al quale pure è demandato il delicato incombente tecnico – informativo di comunicare alle parti l’invito all’udienza.
Vista la terminologia piuttosto generica adottata dal D.G.S.I.A. nel vademecum del 9 marzo 2020, laddove si parla di invito è chiaro che, di fatto, si intenda comunicazione se non anche notificazione, posto che le norme processuali sul punto andranno, a mio avviso, scrupolosamente osservate.
Attendiamo, a questo punto l’auspicabile emanazione di ulteriori chiarimenti da parte delle Autorità preposte e segnaliamo la disponibilità dei primi corsi formativi on line (ad es. su Consolle Avvocato). Con l’avvertenza di prestare la massima attenzione all’emissione di specifiche circolari da parte degli Uffici circondariali o distrettuali.
Da ultimo, segnalo che l’art. 83 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, al co. 7 lett h) prevede “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.”
Benchè, allo stato, non si abbia ancora diretta notizia della ricorrenza di questa casistica, che prevede di fatto la soppressione di talune udienze, è evidente che una simile eventualità si presta a più di un dubbio di legittimità e lascia intravedere preoccupanti scenari di limitazione del contraddittorio e compressione dei diritti di difesa.