Come è noto, l’art. 83 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, rubricato “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”, ha integrato e modificato il precedente art. 2 D.L. 8 marzo 2020 n. 11, chiarendo la disciplina applicabile alla sospensione dei termini processuali in materia civile, penale, tributaria e militare operativa dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (salve specifiche eccezioni ed ulteriori possibili proroghe).
In base alla lettera di tale norma, sono da considerare:
rinviate d’ufficio le udienze già fissate fino al 15 aprile 2020 (in linea di continuità con la precedente decorrenza di rinvio dal 9 marzo 2020 disposta dal Comunicato urgente del Ministero della Giustizia del 8 marzo 2020);
sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale fino al 15 aprile 2020 (in linea di continuità con la precedente decorrenza di sospensione dal 9 marzo 2020 disposta dal Comunicato urgente del Ministero della Giustizia del 8 marzo 2020).
È inoltre la stessa disposizione a fornire specifici chiarimenti operativi in riferimento ad alcune fattispecie di calcolo dei termini processuali, precisando che: i) ove il momento iniziale di decorrenza di un termine dovesse cadere nel lasso temporale di sospensione, lo stesso slitterà verosimilmente al primo giorno successivo alla sospensione (ovvero, ad oggi, il 16 aprile 2020) e, ii) in merito ai termini da computarsi a ritroso (e.g. il termine per il convenuto per costituirsi in giudizio), ove essi dovessero cadere in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l’udienza o l’attività da cui decorre a ritroso il termine in questione verranno ulteriormente differiti per consentirne il rispetto.
Allo stato sembrerebbe quindi che l’istituto della sospensione - utilizzato in modo così “disinvolto” dal Governo - sia assimilabile a tutti gli effetti, anche nei meccanismi di calcolo, alla ordinaria sospensione feriale dei termini che si verifica dal 1 al 31 agosto di ogni anno.
La normativa in commento ha inoltre esplicitato l’applicabilità di tale istituto anche ai termini di natura sostanziale e per il compimento degli atti previsti nei procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie:
- il comma 8 dell’articolo in esame prevede infatti che, nel periodo di efficacia delle misure emergenziali che precludono la presentazione della domanda giudiziale, è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e di decadenza dei diritti che possono essere esercitati solo mediante il compimento delle attività oggetto di preclusione;
- il comma 20 sospende invece i termini per lo svolgimento di qualsiasi attività prevista nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita, nonché in tutti gli altri procedimenti per la risoluzione alternativa delle controversie che costituiscono condizione di procedibilità dell’azione e pendenti alla data del 9 marzo 2020.
Giova infine precisare che, ai sensi del dell’articolo 83 comma 6 D.L. 18/2020, è stato introdotto un criterio di coordinamento organizzativo relativo al periodo immediatamente successivo al 15 aprile 2020, in cui i singoli Uffici Giudiziari saranno chiamati ad adottare “le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”.
La lettera della legge sembra in definitiva - almeno in questa occasione - non prestare il fianco a creative e molteplici interpretazioni di sorta, ma si dovrà in ogni caso attendere eventuali nuove direttive da parte del Governo - relative al periodo immediatamente successivo al 15 aprile 2020 - al fine di comprendere se l’attuale regime di sospensione processuale e la successiva fase di coordinamento organizzativo verranno ulteriormente prorogati.