Contenzioso ed Arbitrati

La sospensione dei termini nel processo civile a seguito del d.l. 18/2020

Come è noto, l’art. 83 D.L. 17 marzo 2020 n. 18, rubricato “Nuove misure urgenti per contrastare l’emergenza epidemiologica da Covid-19 e contenerne gli effetti in materia di giustizia civile, penale, tributaria e militare”, ha integrato e modificato il precedente art. 2 D.L. 8 marzo 2020 n. 11, chiarendo la disciplina applicabile alla sospensione dei termini processuali in materia civile, penale, tributaria e militare operativa dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020 (salve specifiche eccezioni ed ulteriori possibili proroghe).

In base alla lettera di tale norma, sono da considerare:

  • rinviate d’ufficio le udienze già fissate fino al 15 aprile 2020 (in linea di continuità con la precedente decorrenza di rinvio dal 9 marzo 2020 disposta dal Comunicato urgente del Ministero della Giustizia del 8 marzo 2020);

  • sospesi i termini per il compimento di qualsiasi atto processuale fino al 15 aprile 2020 (in linea di continuità con la precedente decorrenza di sospensione dal 9 marzo 2020 disposta dal Comunicato urgente del Ministero della Giustizia del 8 marzo 2020).

È inoltre la stessa disposizione a fornire specifici chiarimenti operativi in riferimento ad alcune fattispecie di calcolo dei termini processuali, precisando che: i) ove il momento iniziale di decorrenza di un termine dovesse cadere nel lasso temporale di sospensione, lo stesso slitterà verosimilmente al primo giorno successivo alla sospensione (ovvero, ad oggi, il 16 aprile 2020) e, ii) in merito ai termini da computarsi a ritroso (e.g. il termine per il convenuto per costituirsi in giudizio), ove essi dovessero cadere in tutto o in parte nel periodo di sospensione, l’udienza o l’attività da cui decorre a ritroso il termine in questione verranno ulteriormente differiti per consentirne il rispetto.

Allo stato sembrerebbe quindi che l’istituto della sospensione - utilizzato in modo così “disinvolto” dal Governo - sia assimilabile a tutti gli effetti, anche nei meccanismi di calcolo, alla ordinaria sospensione feriale dei termini che si verifica dal 1 al 31 agosto di ogni anno.

La normativa in commento ha inoltre esplicitato l’applicabilità di tale istituto anche ai termini di natura sostanziale e per il compimento degli atti previsti nei procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie:

-        il comma 8 dell’articolo in esame prevede infatti che, nel periodo di efficacia delle misure emergenziali che precludono la presentazione della domanda giudiziale, è sospesa la decorrenza dei termini di prescrizione e di decadenza dei diritti che possono essere esercitati solo mediante il compimento delle attività oggetto di preclusione;

-        il comma 20 sospende invece i termini per lo svolgimento di qualsiasi attività prevista nei procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita, nonché in tutti gli altri procedimenti per la risoluzione alternativa delle controversie che costituiscono condizione di procedibilità dell’azione e pendenti alla data del 9 marzo 2020.

Giova infine precisare che, ai sensi del dell’articolo 83 comma 6 D.L. 18/2020, è stato introdotto un criterio di coordinamento organizzativo relativo al periodo immediatamente successivo al 15 aprile 2020, in cui i singoli Uffici Giudiziari saranno chiamati ad adottare “le misure organizzative, anche relative alla trattazione degli affari giudiziari, necessarie per consentire il rispetto delle indicazioni igienico-sanitarie fornite dal Ministero della salute, anche d’intesa con le Regioni, dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, dal Ministero della giustizia e delle prescrizioni adottate in materia con decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, al fine di evitare assembramenti all’interno dell’ufficio giudiziario e contatti ravvicinati tra le persone”.

La lettera della legge sembra in definitiva - almeno in questa occasione - non prestare il fianco a creative e molteplici interpretazioni di sorta, ma si dovrà in ogni caso attendere eventuali nuove direttive da parte del Governo - relative al periodo immediatamente successivo al 15 aprile 2020 - al fine di comprendere se l’attuale regime di sospensione processuale e la successiva fase di coordinamento organizzativo verranno ulteriormente prorogati.

Un primo caso di utilizzo di Microsoft Teams per lo svolgimento delle udienze civili - Introduzione delle “udienze telematiche” a seguito del D.L. 18/2020 e dei provvedimenti della D.G.S.I.A.

Il 1 aprile 2020 ho ricevuto a mezzo PEC, quale procuratore di parte, la prima notifica di un provvedimento di fissazione udienza con la previsione dell’utilizzo di Microsoft Teams per la comparizione da remoto.

Riporto la parte dispositiva del provvedimento, emesso dal Tribunale di Parma, Sezione Fallimentare, che testualmente recita: “specifica che l’udienza si svolgerà ai sensi dell’art. 83 comma settimo lett. f) del D.L. n. 18 del 17.03.2020, attraverso l’utilizzo del programma teams e secondo le modalità operative indicate nella circolare del 12.03.2020”.

Si tratta con ogni evidenza di una tempestiva applicazione delle misure assunte di recente per consentire lo svolgimento dell’attività giurisdizionale con le dovute cautele socio- sanitarie.

E’ ormai noto che il Legislatore è intervenuto per disciplinare lo svolgimento delle udienze civili introducendo la possibilità che le stesse si tengano in via telematica, quanto meno, nell’attuale momento di emergenza sanitaria.

In particolare con il D.L. 18/2020 all’art. 83 co. 7 è stato, fra l’altro, previsto che “Per assicurare le finalità di cui al comma 6, i capi degli uffici giudiziari possono adottare le seguenti misure: f) la previsione dello svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza deve in ogni caso avvenire con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai procuratori delle parti e al pubblico ministero, se è prevista la sua partecipazione, giorno, ora e modalità di collegamento. All'udienza il giudice dà atto a verbale delle modalità con cui si accerta dell'identità dei soggetti partecipanti e, ove trattasi di parti, della loro libera volontà. Di tutte le ulteriori operazioni è dato atto nel processo verbale;

La norma è di semplice lettura ma, come spesso si verifica nella più recente produzione normativa, demanda ad una fonte di rango inferiore l’adozione degli interventi esecutivi, con il rischio di una frammentazione regolamentare foriera di dubbi interpretativi e applicativi.

Infatti, l’Autorità nominata, il D.G.S.I.A (Direzione gestione sistemi informatizzati automatizzati del Ministero di Giustizia) si è affrettata a fornire le prime linee guida operative già in data 9 marzo 2020 offrendo un “vademecum” operativo, destinato perlopiù ai Magistrati che dovranno attivare le “stanze virtuali” e, successivamente, ha fornito ulteriori chiarimenti e prescrizioni con provvedimento del 20 marzo 2020.

Quest’ultimo provvedimento organizzativo prevede nello specifico che “nell’ipotesi prevista dall’art. 83, comma settimo, lett. f), del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, le udienze civili possono svolgersi mediante collegamenti da remoto organizzati dal giudice utilizzando i seguenti programmi attualmente a disposizione dell’Amministrazione e di cui alle note già trasmesse agli Uffici Giudiziari (prot. DGSIA nn. 7359.U del 27 febbraio 2020 e 8661.U del 9 marzo 2020):

Skype for Business;

Teams.

I collegamenti effettuati con i due programmi su dispositivi dell’ufficio o personali utilizzano infrastrutture di quest’amministrazione o aree di data center riservate in via esclusiva al Ministero della Giustizia.”

Un primo punto fermo della nuova procedura viene dunque fissato e consiste nell’adozione degli applicativi autorizzati per l’espletamento del rito da remoto. Skype for Business e Microsoft Teams sono infatti gli unici due software previsti e autorizzati dal Ministero di Giustizia. Nel silenzio dei provvedimenti, si ritiene che la scelta fra quale dei due tools utilizzare sia rimessa al singolo Magistrato. L’altro “pilastro” della nuova procedura è la cosiddetta “stanza virtuale” che dovrà essere creata e organizzata dal Magistrato al quale pure è demandato il delicato incombente tecnico – informativo di comunicare alle parti l’invito all’udienza.

Vista la terminologia piuttosto generica adottata dal D.G.S.I.A. nel vademecum del 9 marzo 2020, laddove si parla di invito è chiaro che, di fatto, si intenda comunicazione se non anche notificazione, posto che le norme processuali sul punto andranno, a mio avviso, scrupolosamente osservate.

Attendiamo, a questo punto l’auspicabile emanazione di ulteriori chiarimenti da parte delle Autorità preposte e segnaliamo la disponibilità dei primi corsi formativi on line (ad es. su Consolle Avvocato). Con l’avvertenza di prestare la massima attenzione all’emissione di specifiche circolari da parte degli Uffici circondariali o distrettuali.

Da ultimo, segnalo che l’art. 83 del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, al co. 7 lett h) prevede “lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti mediante lo scambio e il deposito in telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, e la successiva adozione fuori udienza del provvedimento del giudice.”

Benchè, allo stato, non si abbia ancora diretta notizia della ricorrenza di questa casistica, che prevede di fatto la soppressione di talune udienze, è evidente che una simile eventualità si presta a più di un dubbio di legittimità e lascia intravedere preoccupanti scenari di limitazione del contraddittorio e compressione dei diritti di difesa.