Il Garante Privacy ha recentemente emesso una nota informativa riguardo alla possibilità di raccogliere, da parte dell’azienda, all’atto della registrazione di visitatori e utenti, informazioni circa la presenza di sintomi da Coronavirus e notizie sugli ultimi spostamenti, come misura di prevenzione dal contagio.
Il Garante precisa che i datori di lavoro devono astenersi dal raccogliere, a priori e in modo sistematico e generalizzato, anche attraverso specifiche richieste al singolo lavoratore o indagini non consentite, informazioni sulla presenza di eventuali sintomi influenzali del lavoratore e dei suoi contatti più stretti o comunque rientranti nella sfera extra lavorativa.
L’accertamento e la raccolta di informazioni relative ai sintomi tipici del Coronavirus e alle informazioni sui recenti spostamenti di ogni individuo spettano agli operatori sanitari e al sistema attivato dalla protezione civile, che sono gli organi deputati a garantire il rispetto delle regole di sanità pubblica recentemente adottate.
Resta fermo l’obbligo del lavoratore di segnalare al datore di lavoro qualsiasi situazione di pericolo per la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro.
Nel caso in cui, nel corso dell’attività lavorativa, il dipendente venga in relazione con un caso sospetto di Coronavirus, lo stesso, anche tramite il datore di lavoro, dovrà comunicare la circostanza ai servizi sanitari competenti e ad attenersi alle indicazioni di prevenzione fornite dagli operatori sanitari interpellati.
Le autorità competenti hanno, inoltre, già previsto le misure di prevenzione generale alle quali ciascun titolare dovrà attenersi per assicurare l’accesso dei visitatori a tutti i locali aperti al pubblico nel rispetto delle disposizioni d’urgenza adottate.
Interessante la prospettiva dell’autorità privacy francese la CNIL che, sulla stessa materia, ha recentemente previsto il divieto di: • letture obbligatorie della temperatura corporea di ogni dipendente/agente/visitatore da inviare quotidianamente ai suoi superiori; • la raccolta di cartelle cliniche o questionari da tutti i dipendenti/agenti.
In questo contesto, il datore di lavoro può: • sensibilizzare e invitare i propri dipendenti a fornire un feedback individuale delle informazioni che li riguardano in relazione alla possibile esposizione, al datore di lavoro o alle autorità sanitarie competenti; • facilitare la loro trasmissione impostando, se necessario, canali dedicati; • promuovere metodi di lavoro a distanza.
In caso di segnalazione, il datore di lavoro può registrare: • la data e l'identità della persona sospettata di essere stata esposta; • le misure organizzative adottate (contenimento, telelavoro, orientamento e contatto con il medico del lavoro, ecc.) • il datore di lavoro può quindi comunicare alle autorità sanitarie, su richiesta, le informazioni relative alla natura dell'esposizione necessarie per qualsiasi assistenza sanitaria o medica della persona esposta.