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Internet Service Provider - luci e ombre della giurisprudenza in attesa del recepimento della Direttiva 2019/790

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Con due recenti sentenze del 20 e 22 gennaio 2021, la Sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Roma ha condannato in primo grado due internet service providers, Veoh e Dailymotion, per aver trasmesso sulle proprie piattaforme programmi televisivi di titolarità RTI (Reti Televisive Italiane) al risarcimento del danno per violazione del diritto d’autore per una cifra complessiva superiore a 25 milioni di euro.

Si trattava la trasmissione non autorizzata di filmati e spezzoni di alcuni dei programmi più famosi del palinsesto R.T.I., quali “Uomini e Donne”, “C’è posta per te ”, “Casa Vianello”, “Melaverde”.

Il Tribunale ha accolto la tesi di R.T.I., che, in quanto produttore ed emittente dei programmi sopra elencati, sosteneva che Veoh e Dailymotion avessero violato il proprio diritto esclusivo connesso al diritto d’autore di riproduzione e di sfruttamento delle proprie realizzazione (artt. 78-ter e 79 L. n. 633/1941).

La questione giuridica che costituisce il vero cuore della vicenda riguarda il grado di responsabilità attribuibile agli internet service provider per gli illeciti commessi a mezzo internet dagli utenti delle piattaforme: Veoh e Dailymotion sostenevano, infatti, di poter essere qualificati come “hosting providers” e di svolgere un ruolo meramente passivo rispetto ai contenuti condivisi dagli utenti, che, accettando la policy di utilizzo della piattaforma, si impegnano a non porre in essere violazioni dei diritti dei terzi e se ne assumono ogni responsabilità.

A questo proposito, la Direttiva europea “E-Commerce” prevede che l’hosting provider non possa essere ritenuto responsabile per i materiali inseriti dagli utenti della piattaforma a condizione che non sia a conoscenza della loro illiceità e, appena ne sia portato a conoscenza, rimuova immediatamente le informazioni e i contenuti lesivi dei diritti dei terzi (art. 14 Dir. 2000/31/CE).

Il Tribunale ha escluso la natura meramente passiva dell’attività di hosting di Veoh e Dailymotion dando rilievo al fatto che entrambi i portali indicizzassero i contenuti caricati dagli utenti creando dei canali tematici e associando ai programmi numerose inserzioni pubblicitarie; queste attività non sono state ritenute compatibili con un ruolo meramente passivo dei gestori delle piattaforme che mettano a disposizione degli utenti  un servizio senza intervenire, dal momento che, secondo il Tribunale, gli amministratori del sito tramite questo lavoro di catalogazione avrebbero preso necessariamente conoscenza di contenuti dei video catalogati, compresa la circostanza che trattasi di opere protette dal diritto d’autore.

Questa impostazione è compatibile con l’interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia rispetto al ruolo delle piattaforme di e-commerce, che ha affermato esserci responsabilità del prestatore di servizi di hosting che abbia svolto un’attività di gestione dei contenuti di qualsiasi natura, come ottimizzare la presentazione delle offerte in vendita e promuoverle.  

In questo senso, l’art. 17 della Direttiva sul diritto d'autore e sui diritti connessi nel mercato unico digitale (Direttiva (UE) 2019/790), di prossimo recepimento in Italia e non ancora in vigore, prevede ora una responsabilità diretta del prestatore di servizi di condivisione per le opere in violazione del diritto d’autore caricati dai propri utenti e pone in capo alle piattaforme di videosharing un onere di diligenza più stringente. La norma europea impone ora alle piattaforme che intendano andare esenti da responsabilità o di negoziare anticipatamente licenze collettive con i titolari dei diritti d’autore o rispettare determinati requisiti cumulativi che consistono nell’aver compiuto i massimi sforzi per ottenere un’autorizzazione dai titolari dei diritti, per assicurare che non siano disponibili opere e altri materiali specifici per i quali abbiano ricevuto informazioni e dimostrare di aver agito tempestivamente a seguito di segnalazione per disabilitare l’accesso o rimuovere dal sito web le opere o altri materiali oggetto di segnalazione e per impedirne il caricamento in futuro.

Tornando alle sentenze, anche se si volesse sostenere un ruolo meramente passivo di Veoh e Dailymotion, secondo il Tribunale non potrebbe applicarsi in ogni caso nei loro confronti l’esimente di responsabilità prevista dall’art. 14 della Direttiva dal momento che RTI aveva precedentemente segnalato loro quali contenuti rimuovere, ma le piattaforme non avevano provveduto tempestivamente a rimuovere i contenuti illeciti segnalati.

Sotto questo profilo, le due sentenze del Tribunale di Roma, che hanno ritenuto fosse sufficiente per RTI aver indicato ai provider il nome e il titolo del programma e non l’URL (Uniform Resource Locator, ovvero una sequenza di caratteri che identifica univocamente l'indirizzo di una risorsa) appare non in linea né con l’orientamento del legislatore UE, che ha stabilito che le informazioni fornite dal titolare del diritto d’autore al provider per identificare i contenuti devono essere  pertinenti e necessarie, né con la giurisprudenza nazionale, che ha stabilito che la mancata indicazione dell’URL non fosse  sufficiente a far scaturire l’obbligo del provider di rimuovere i contenuti in violazione (così Tr. Torino, Dailymotion v. Deltatv Programs, sent. 17 novembre 2017, ove si legge che la mancata indicazione dell’URL equivale a: “...pretendere dall’ISP un’attività di “scandagliamento” dei contenuti dei materiali già caricati sulla piattaforma prima della segnalazione con specifico url, va ingiustificatamente oltre il punto di equilibro, sopra individuato, tra i contrapposti ruoli e interessi dell’hosting provider e del titolare dei diritti d’autore che lamenti la violazione dei suoi diritti”).

Tribunale di Roma, sentenze 20 - 22 gennaio 2021