Opere biografiche e diritti della personalità: spunti legali per i biopic.

Gianpaolo Todisco - Partner

Le opere biografiche cinematografiche, comunemente note come "biopic", rappresentano un interessante caso di studio nel panorama giuridico italiano, dove il delicato equilibrio tra diritti della personalità e libertà di espressione artistica richiede particolare attenzione. Il quadro normativo di riferimento si fonda principalmente sugli articoli 2 e 21 della Costituzione, che tutelano rispettivamente i diritti inviolabili della persona e la libertà di manifestazione del pensiero. A questi si aggiungono gli articoli 6-10 del Codice Civile, che disciplinano il diritto al nome, all'immagine e alla riservatezza.

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 20925/2005, ha stabilito che l'opera biografica gode di tutela autoriale ai sensi della Legge sul diritto d'autore (L. 633/1941) quando presenta caratteri di originalità nella rielaborazione creativa dei fatti storici, manifestata attraverso scelte stilistiche e compositive distintive.
Un aspetto cruciale riguarda la necessità di autorizzazione preventiva da parte del soggetto biografato o dei suoi eredi.

L'orientamento giurisprudenziale prevalente non richiede tale autorizzazione, purché vengano rispettati tre limiti fondamentali:

  • La narrazione deve basarsi su fatti di pubblico dominio o verificabili;

  • Il trattamento dei fatti deve rispettare la dignità personale del soggetto

  • Non devono essere violati diritti fondamentali come l'onore e la reputazione.

Questo approccio si basa sul principio che le vicende biografiche di personaggi pubblici appartengono al patrimonio culturale collettivo e non possono essere oggetto di diritti esclusivi, ferma restando la tutela dei diritti della personalità.

Per quanto riguarda gli aspetti pratici, è consigliabile:

  • Informare preventivamente i soggetti interessati

  • Documentare accuratamente le fonti utilizzate

  • Inserire disclaimer sulla natura creativa dell'opera

Un caso emblematico è rappresentato dal film "Aline - La voce dell'amore" (2021), biografia non autorizzata ispirata alla vita di Céline Dion. Pur modificando i nomi dei personaggi, il film ha mantenuto una forte aderenza alla storia della cantante, dimostrando come sia possibile realizzare opere biografiche legittime anche senza autorizzazione, nel rispetto dei limiti legali ed etici.

La giurisprudenza di merito ha più volte confermato che il diritto di cronaca e di critica storica, quando esercitato nel rispetto dei canoni di verità e continenza espressiva, prevale sul diritto alla riservatezza per fatti di interesse pubblico riguardanti personaggi noti.

È interessante notare la differenza con il sistema statunitense, dove il "right of publicity" conferisce al titolare il controllo esclusivo sullo sfruttamento commerciale della propria identità personale, creando un approccio più restrittivo alla realizzazione di opere biografiche non autorizzate.


In caso di violazione dei diritti della personalità, l'ordinamento italiano prevede tutele sia risarcitorie (ex art. 2043 c.c.) che inibitorie (ex art. 700 c.p.c.), garantendo un'adeguata protezione dei soggetti coinvolti.