Recenti proposte legislative in materia di AI e Diritto d’Autore.

Gianpaolo Todisco - Partner

Recentemente il Senato si è proposto di inserire all’articolo 171, comma 1, della legge 22 aprile 1941, n. 633 (legge sul diritto d’autore), una lettera a-ter, ai sensi della quale viene punito

chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, riproduce o estrae testo o dati da opere o altri materiali disponibili in rete o in banche di dati in violazione degli articoli 70-ter e 70-quater, anche attraverso sistemi di intelligenza artificiale.

Il “sistema di intelligenza artificiale” viene definito quale “sistema automatizzato progettato per funzionare con livelli di autonomia variabili e che può presentare adattabilità dopo la diffusione e che, per obiettivi espliciti o impliciti, deduce dall'input che riceve come generare output quali previsioni, contenuti, raccomandazioni o decisioni che possono influenzare ambienti fisici o virtuali”.

Va, a proposito, aggiunto che il d.d.l. inserisce l’art. 70-septies nella L.D.A., secondo cui la riproduzione e l’estrazione di opere o altri materiali attraverso modelli e sistemi di intelligenza artificiale anche generativa, sono consentite in conformità con gli articoli 70-ter e 70-quater.

Il d.d.l. si propone, inoltre, di introdurre il reato di “Illecita diffusione di contenuti generati o manipolati con sistemi di intelligenza artificiale” (art 612-quater c.p.):

Chiunque cagiona un danno ingiusto ad una persona, cedendo, pubblicando o altrimenti diffondendo, senza il suo consenso, immagini, video o voci falsificati o alterati mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale e idonei a indurre in inganno sulla loro genuinità, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa.

Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio ovvero se è commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità, o di una pubblica autorità a causa delle funzioni esercitate

Nulla è previsto in tema di responsabilità dell’ente ai sensi del d.lg. 231/2001.

Ancora: l’”aver commesso il fatto mediante l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale” (in quanto tali, a prescindere dall’uso insidioso) costituirà circostanza aggravante per i seguenti delitti:

  • Sostituzione di persona (art 494 c.p.)

  • Rialzo e ribasso fraudolento di prezzi sul pubblico mercato o nelle borse di commercio (art 501 c.p.)

  • Truffa (art 640 c.p.)

  • Frode informatica (art 640-ter c.p.)

  • Riciclaggio (art 648-bis c.p.)

  • Reimpiego (art 648-ter c.p.)

  • Autoriciclaggio (art 648-ter.1)

  • Aggiotaggio (art 2637 c.c.) 

  • Manipolazione del mercato (art 185 T.U.F.)

Infine, il Governo viene delegato ad adottare uno o più decreti legislativi per definire organicamente la disciplina dei casi di uso di sistemi di intelligenza artificiale per finalità illecite.