DIFFAMAZIONE TRAMITE INTERNET. QUALI ONERI PER IL GESTORE?

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Una recente decisione del Tribunale di Roma ha stabilito che il gestore di una piattaforma informatica non è gravato da alcun onere di monitoraggio preventivo dei contenuti ivi pubblicati, ma è tenuto ad effettuare un controllo successivo in caso di segnalazione di fatto illecito da parte di un destinatario del servizio stesso.

Il Tribunale analizza il tema della configurabilità di un obbligo di rimozione dei contenuti a carico di un provider: ci si domanda, in sostanza, se, a fronte della doglianza di un utente che lamenti la lesività del contenuto di una pagina Facebook, il proprietario debba procedere senza indugio né altri accertamenti all’immediata rimozione del convenuto illegittimo. La risposta secondo la curia romana è negativa. Non sembra prospettabile alcun onere di monitoraggio preventivo dei contenuti pubblicati da parte dei gestori della stessa, posto che il solo dovere che grava su questi ultimi è quello di effettuare un controllo successivo su un determinato contenuto, a seguito di segnalazione di un fatto illecito.

Ad avviso del Tribunale di Roma, dunque, la segnalazione o diffida fa sorgere a carico del soggetto ospitante un dovere di immediata valutazione dei contenuti denunciati, ma l’obbligo di rimozione ex parte sorge solo ove appaia una manifesta ed evidente illiceità dei contenuti medesimi.

Si tratta, tutto sommato, di una decisione condivisibile, che contempera da un lato l’esigenza di responsabilizzazione del gestore del servizio online, senza però, dall’altro, gravarlo del ruolo di censore.