Alla fine di febbraio, la sezione specializzata del tribunale di Milano ha reso una interessante pronuncia sulla protezione design non registrato nel campo del tessile.
La causa è stata avviata da un noto cotonificio italiano storica specializzato nella produzione di tessuti per camicie di alta gamma contro un concorrente italiano accusato di aver copiato ben 54 prototipi di tessuti originali creati dall'attore.
Il Tribunale di Milano ha rilevato che ai tessuti non registrati deve essere effettivamente concessa protezione ai sensi del regolamento CE n. 6/2002, anche considerando che il convenuto non ha nel caso di specie mai fornito prove sufficienti della mancanza di novità e del carattere individuale del design in questione.
E' utile ricordare che ad un design non registrato è concessa protezione se nuovo e se possiede un carattere individuale. Per essere nuovo, il design deve differire dai design precedenti per dettagli “irrilevanti”.
Si considera che un disegno o modello presenti un carattere individuale se l'impressione generale che suscita nell'utilizzatore informato differisce in modo significativo dall'impressione generale suscitata in tale utilizzatore da qualsiasi disegno o modello che sia stato divulgato al pubblico.
Da ultimo si segnala che il Tribunale ha anche rilevato che la condotta del convenuto ha violato le regole di concorrenza ex art 2598 c.c. in quanto la contraffazione dei modelli, sottraendo ingenti investimenti di ricerca e sviluppo dell’attore, aveva di fatto permesso al convenuto di entrare nel mercato ad un costo ridotto.