La riforma del regolamento europeo sui design (Designs & Models Package)”

Gianpaolo Todisco - Partner

Il sistema europeo di tutela dei design (disegni e modelli industriali) è stato costruito in gran parte nella prima metà degli anni 2000, con la Direttiva 98/71/CE e il Regolamento (CE) n. 6/2002 (il “Community Design Regulation”). Con l’evoluzione delle tecnologie — stampa 3D, realtà virtuale / aumentata, design digitaux / interfacce grafiche — il regime attuale era diventato in alcuni punti obsoleto o incerto.

In risposta, l’Unione Europea ha adottato un “pacchetto riforma” noto come Designs & Models Package, costituito da:

  • Il Regolamento (UE) 2024/2822, che modifica il Regolamento sui design dell’UE;

  • La Direttiva (UE) 2024/2823, una versione riveduta della direttiva sui disegni nazionali da trasporre nei vari Stati membri.

La riforma entra in vigore gradualmente (phase I dal 1° maggio 2025, succeduta da ulteriori modifiche nel 2026 e trasposizioni nazionali fino al 2027).

L’obiettivo dichiarato è modernizzare il regime, renderlo più coerente con le nuove tecnologie, più efficace e più accessibile, specialmente per PMI, designer digitali e innovatori.

Le principali novità introdotte (Fase I — da 1 maggio 2025)

1. Nuova terminologia e adeguamento lessicale

  • Si abbandona la dicitura “Community Design / Community Design Regulation” in favore di “European Union Design (EU Design)” / “Regolamento sui design dell’Unione Europea”.

  • I diritti già registrati o pendenti vengono automaticamente rinominati (non serve una nuova domanda).

Le imprese dovranno aggiornare contratti, documenti, nomenclature interne per adeguarsi alla nuova terminologia.

2. Espansione del soggetto protetto e oggetto del design

La riforma amplia significativamente che cosa può essere protetto come design:

  • Si includono animazioni, movimenti, transizioni e altri elementi dinamici nel concetto di “design”.

  • Il concetto di “prodotto” non è più limitato ai soli oggetti fisici: anche elementi digitali, interfacce grafiche (GUI), layout, pattern, “ambienti spaziali” possono essere considerati prodotti registrabili.

  • Caratteristiche che non sono visibili permanentemente — per esempio, qualcosa che appare solo quando un dispositivo è acceso — possono essere protette, purché siano rappresentate con chiarezza nella domanda di registrazione.

Queste modifiche sono particolarmente importanti per i settori digitali, dell’IoT, dell’automotive, del design industriale avanzato.

3. Nuove limitazioni / eccezioni al diritto esclusivo

Per bilanciare il rafforzamento della protezione, il regolamento introduce alcune eccezioni:

  • Clause di riferimento / uso referenziale: è permessa la riproduzione di un design per identificare un prodotto o riferirsi ad esso.

  • Parodia, critica, commento: tali usi, nei limiti della libertà di espressione e senza ledere l’esercizio normale del diritto, possono essere ammessi.

  • Repair clause permanente: nei casi di prodotti “complessi”, le parti di ricambio (componenti) usate esclusivamente per ripristinare l’aspetto originario del prodotto non godono di protezione.

  • È inoltre vietato creare, scaricare, condividere o distribuire file digitali (software, medio digitale) che consentano la produzione di design protetti (es. per stampa 3D). Questo contrasta il fenomeno della distribuzione di “cloni digitali”.

Queste eccezioni cercano di preservare spazi di libertà, evitare abusi e tutelare settori di riparazione e innovazione.

4. Procedure di deposito, esame e formalità

Sono stati semplificati vari aspetti procedurali:

  • Si elimina l’obbligo del deposito di campioni fisici (specimens).

  • Non è più richiesto che tutte le versioni di un’applicazione siano nella stessa classe Locarno (“unity of class”): si possono presentare disegni appartenenti a classi diverse (fino a un massimo di 50 disegni per domanda).

  • La data di deposito è riservata e la tassa può essere pagata entro un mese per conservarla.

  • Il sistema di “deferred publication” (pubblicazione differita) è armonizzato: non è più soggetto a pagamento della tassa di pubblicazione.

Queste semplificazioni dovrebbero abbassare le barriere d’ingresso e rendere il sistema più accessibile.

5. Modifiche alle tariffe e rinnovi

Il regime tariffario subisce una revisione:

  • Viene unificata la tassa di deposito/registrazione e pubblicazione, eliminando distinzioni precedenti.

  • Le tasse di rinnovo aumentano progressivamente e tendono a scoraggiare il mantenimento di design “dormienti”.

  • Sono introdotte nuove tariffe per modifiche al design registrato, procedure speciali e altri atti amministrativi.

Queste modifiche spingono i titolari a una gestione attiva dei portafogli design.

6. Strumenti di invalidità e opposizione

  • Viene introdotto un procedimento “fast track” per casi di invalidità quando l’opponente non resiste.

  • Non sarà più possibile modificare un design “in corso d’opposizione” per rimuovere elementi contestati (ad esempio tramite disconoscimento parziale).

  • Le modalità di opposizione e invalidità sono armonizzate e semplificate.

Questi strumenti mirano a ridurre le strategie di “trolling” e migliorare la certezza del sistema.

Opportunità per imprese, designer e PMI

  1. Nuove forme di protezione — Chi lavora con design digitali, interfacce, ambienti virtuali potrà finalmente ottenere tutela esplicita.

  2. Maggiore accessibilità — procedure semplificate e costi più prevedibili favoriscono chi finora evitava di registrare design per motivi economici o amministrativi.

  3. Strategie integrate — ora è più facile combinare design, marchi e copyright su versioni digitali o ibride dei prodotti.

  4. Controllo della distribuzione digitale — la norma contro la condivisione di file consente di attaccare la copia “digitale” prima che si traduca in prodotti fisici.

Sfide e punti critici

  1. Ambiguità interpretative — termini come “chiarezza nella rappresentazione”, “visibilità sufficiente” saranno interpretati nel tempo; la secondaria normativa (fase II) è cruciale.

  2. Costi di rinnovo elevati — per chi possiede portafogli numerosi, gli aumenti tariffari potrebbero rendere insostenibile mantenere design marginali.

  3. Transizione delle leggi nazionali — i singoli Stati membri dovranno adeguare le proprie leggi entro il 2027 (Direttiva 2024/2823).

  4. Equilibrio con il diritto d’autore / AI design — la riforma non affronta in modo esplicito i design generati da intelligenza artificiale, né la sovrapposizione con il copyright in certi contesti digitali.

  5. Applicazione pratica — l’effettiva uniformità negli uffici nazionali e l’armonizzazione dei criteri operativi non è garantita dall’oggi al domani.

Cosa fare oggi: consigli pratici

  • Rivedi il tuo portafoglio design attuale e identifica quelli più strategici, anche alla luce dei nuovi costi di rinnovo.

  • Considera di depositare anticipatamente design che potrebbero beneficiare della nuova protezione (es. versioni animate, digitali).

  • Aggiorna contratti, licenze, documentazione legale interna con la nuova terminologia (“EU Design”, simbolo Ⓓ).

  • Preparati alla transizione: segui le linee guida dell’EUIPO, monitora la normativa secondaria della fase II.

  • Negozi controlli e audit periodici per verificare la conformità alle nuove regole, specie per quanto riguarda la rappresentazione e le modalità di deposito.

Conclusione

La riforma del regolamento europeo sui design rappresenta un passo importante nella modernizzazione del diritto dei design in Europa. Introduce strumenti e protezioni pensati per l’era digitale, bilanciandoli con eccezioni e limiti.

Ma il successo reale dipenderà da come sarà attuata: dagli Stati nazionali, dagli uffici nazionali e dall’interpretazione giurisprudenziale. Le imprese e i designer più lungimiranti possono già cominciare a posizionarsi strategicamente per sfruttare le novità, riducendo rischi e cogliendo opportunità.

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