ARTE e BENI CULTURALI, NUOVI REATI e COMPLIANCE: L’ULTIMA SPINTA ALL’ADOZIONE DEL MODELLO 231

Proprio in questi giorni la Camera ha approvato in via definitiva la proposta di legge recante “Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale”.

Il testo riforma le disposizioni penali a tutela del patrimonio culturale – attualmente contenute prevalentemente nel Codice dei beni culturali (D.lgs. n. 42 del 2004) – e le inserisce all’interno del Codice penale con l’obiettivo di operare una profonda riforma della materia, ridefinendo l’assetto della disciplina nell’ottica di un tendenziale inasprimento del trattamento sanzionatorio, come previsto dalla Convenzione di Nicosia del Consiglio di Europa ratificata dall’Italia, e dunque, si crede, con finalità maggiormente preventive.

A seguito delle modifiche approvate dal Senato, la proposta di legge si compone di 7 articoli attraverso i quali: i) colloca nel codice penale gli illeciti penali attualmente ripartiti tra codice penale e codice dei beni culturali; ii) introduce nuove fattispecie di reato; iii) innalza le pene edittali vigenti, dando attuazione ai principi costituzionali in forza dei quali il patrimonio culturale e paesaggistico necessita di una tutela ulteriore rispetto a quella offerta alla proprietà privata; iv) introduce aggravanti quando oggetto di reati comuni siano beni culturali; v) interviene sull’articolo 240-bis c.p. ampliando il catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la c.d. confisca allargata; vi) modifica il decreto legislativo n. 231 del 2001, prevedendo la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche quando i delitti contro il patrimonio culturale siano commessi nel loro interesse ovvero a loro vantaggio; vii) modifica il comma 3 dell’art. 30 la legge n. 394 del 1991 in materia di aree protette; viii) interviene sulla disciplina delle attività sotto copertura prevedendone l’applicabilità anche nell’ambito delle attività di contrasto dei delitti di riciclaggio e di autoriciclaggio di beni culturali svolte da ufficiali di PG degli organismi specializzati nel settore.

Per quanto concerne le modifiche al Codice penale, viene inserito il nuovo titolo VIII-bis Dei delitti contro il patrimonio culturale ed introdotti i seguenti articoli:

  • 518-bis Furto di beni culturali
  • 518-ter Appropriazione indebita di beni culturali
  • 518-quater Ricettazione di beni culturali
  • 518-quinquies Impiego di beni culturali provenienti da delitto
  • 518-sexies Riciclaggio di beni culturali
  • 518-septies Autoriciclaggio di beni culturali
  • 518-octies Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali
  • 518-novies Violazioni in materia di alienazione di beni culturali
  • 518-decies Importazione illecita di beni culturali
  • 518-undecies Uscita o esportazione illecite di beni culturali
  • 518-duodecies Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici
  • 518-terdecies Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici
  • 518-quaterdecies Contraffazione di opere d’arte
  • 518-quinquiesdecies Casi di non punibilità
  • 518-sexiesdecies Circostanze aggravanti
  • 518-septiesdecies Circostanze attenuanti
  • 518-duodevicies Confisca
  • 518-undevicies Fatto commesso all’estero
  • 707-bis Possesso ingiustificato di strumenti per il sondaggio del terreno o di apparecchiature per la rilevazione dei metalli.

Con riferimento alle modifiche apportate al D. lgs. n. 231/2001, è prevista l’introduzione delle seguenti norme:

  • Art. 25-septiesdecies Delitti contro il patrimonio culturale
    • Appropriazione indebita di beni culturali
    • Importazione illecita di beni culturali;
    • Uscita o esportazione illecite di beni culturali;
    • Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali e paesaggistici;
    • Contraffazione di opere d’arte;
    • Furto di beni culturali;
    • Ricettazione di beni culturali;
    • Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali.
  • Art. 25-duodevicies
    • Riciclaggio di beni culturali;
    • Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici.

È da notare come gli aspetti di maggior rilievo e di impatto della riforma abbiano ad oggetto l’inserimento:

  1. all’interno del catalogo dei delitti in relazione ai quali è consentita la confisca allargata dei reati di ricettazione di beni culturali, di impiego di beni culturali provenienti da delitto, di riciclaggio di beni culturali, di autoriciclaggio di beni culturali e di attività organizzate per il traffico illecito di beni culturali, nonché
  2. all’interno del catalogo dei reati presupposto di cui al D.lgs. n. 231/2001, nel caso di commissione dei suddetti reati nell’interesse o a vantaggio dell’ente, dei due nuovi articoli 25 septiesdecies e 25 duodevicies.

Peraltro, questo ulteriore allargamento del catalogo dei reati del D. lgs. n. 231/2001 si colloca a strettissimo giro dopo l’altrettanto recente introduzione del nuovo art. 25 octies.1 avvenuta a seguito dell’attuazione della direttiva 2019/713/UE sulla lotta contro le frodi e le falsificazioni dei mezzi di pagamento diversi dai contanti (comprese le criptovalute e le monete virtuali) avvenuta con il D. lgs. n. 184/2021 che ha modificato gli artt. 493-ter e 640-ter c.p. ed introdotto l’art. 493-quater c.p.

A fronte dell’inasprimento delle sanzioni e dell’allargamento delle responsabilità, come sopra sinteticamente illustrato, soprattutto alla luce dell’inclusione nel catalogo dei reati presupposto ai sensi del D.lgs. n. 231/2001 degli artt. 25 septiesdecies e 25 duodevicies (le cui relative sanzioni possono arrivare sino all’interdizione definitiva dall’esercizio dell’attività) è auspicabile che le Case d’asta, le Gallerie d’arte e, più in generale, tutti gli operatori professionali del settore dotati di una struttura organizzata di medio-grandi dimensioni, svolgano a scopo preventivo attività di analisi dei rischi per valutare la rilevanza dei nuovi reati rispetto all’operatività aziendale ed alle attività in concreto svolte, in tutte le loro declinazioni.

Alla luce di tale analisi, ove la natura dell’attività effettivamente posta in essere e la struttura dell’ente, attraverso cui tale attività è svolta, lo richiedano, questi operatori dovrebbero adottare un adeguato Modello di organizzazione e controllo, nominare un Organismo di vigilanza, predisporre ed implementare specifici ed efficaci protocolli volti a prevenire la commissione dei suddetti reati ed, in ultima analisi, finalizzati a scongiurare l’applicazione delle consistenti sanzioni (anche) a carico dell’ente medesimo qualora uno o più preposti si sia nondimeno reso responsabile di taluna delle condotte penalmente rilevanti ai sensi e per gli effetti delle norme sopra richiamate.

È infatti da evidenziare come entrambe le suddette recenti modifiche, con l’introduzione delle relative norme ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 231/2001, siano intrinsecamente legate se si pensa ai pagamenti relativi alle transazioni aventi ad oggetto la compravendita o comunque la cessione o lo scambio a titolo oneroso di opere d’arte e/o di beni latu sensu culturali. È, infatti, ad esempio, sotto gli occhi di tutti la vera e propria esplosione del mercato degli NFT, per lo più legati al mondo dell’arte, la cui moneta sottostante è la cryptocurrency Ethereum.