Nell’ottica sempre più attuale di tutelare e garantire non tanto il posto di lavoro strictu sensu quanto piuttosto la continuità occupazionale (c.d. employment security), il Governo ha varato il Decreto-Legge c.d. “Cura Italia” che contiene una serie di norme volte a contemperare le esigenze di datori di lavoro e lavoratori per mitigare le conseguenze che la grave emergenza sanitaria, ormai di scala mondiale, potrebbe generare.
Quanto alla disciplina degli ammortizzatori sociali, topograficamente collocata tra gli articoli 19 e 22 del D.L., il Legislatore ha individuato con chiarezza le norme speciali in materia di Cassa integrazione Guadagni Ordinaria (CIGO), Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria (CIGS), Cassa integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) e Fondo di integrazione salariale (FIS). In materia di CIGO, l’articolo 19 estende “a tutte le imprese” la possibilità di accesso al trattamento salariale ordinario. In condizioni ordinarie, l’accesso alla CIGO è consentito solo ai comparti Industria ed Edilizia in caso di eventi transitori e non imputabili all’impresa o ai dipendenti, incluse le intemperie stagionali o per situazioni temporanee di mercato e consente l’erogazione di un contributo pari all’80% della retribuzione globale; la durata del trattamento muta a seconda del settore interessato: per l’Industria il numero massimo è di 13 settimane continuative eventualmente prorogabili (per un totale di 52 settimane); per quanto riguarda invece il comparto Edilizia il numero massimo è di 13 settimane prorogabili fino ad un massimo di 52 settimane. (cfr Tab. 1, colonna 1) Le ordinarie procedure di accesso alle CIGO, inoltre, sono particolarmente complesse e composte da numerosi adempimenti (informazione, consultazione sindacale, fase amministrativa) che, se non ridotti o eliminati tout-court nel periodo attuale, vanificherebbero l’utilità della misura.
I recentissimi interventi normativi recepiscono l’emergenza sanitaria e consentono ai datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’epidemia da Covid-19, la possibilità di accedere al trattamento CIGO per un periodo massimo di 9 settimane e, comunque, entro la fine del mese di agosto 2020 a mezzo di procedure ridotte, snelle, in deroga ai termini procedimentali ex D.Lgs. 148/2015. I benefici contemplati dal Legislatore contemporaneo, inoltre, includono l’esonero dal pagamento del contributo addizionale previsto ex articolo 5 del D.Lgs. 148/2015 e la “neutralizzazione” dei periodi CIGO in costanza di COVID-19 rispetto al tetto massimo di fruizione della CIGO per ragioni ordinarie (in tal modo l’impresa “conserva” il proprio monte ore di cassa previsto ex lege che non risulterà intaccato dall’intervento dell’integrazione salariale fruita in costanza di una emergenza virale quale quella in atto). Come si deduce dagli articoli 19 – 22 del D.L., l’intervento della CIGO è previsto sia per imprese iscritte al Fondo di Integrazione Salariale (FIS) sia per quelle imprese che hanno in corso trattamenti di CIGS o assegni di solidarietà. Quanto alla CIGS, il Legislatore ha concesso alle imprese che abbiano in corso un trattamento di cassa integrazione straordinaria, la possibilità di accedere alla CIGO per il breve periodo di 9 settimane e con le stesse modalità ridotte di cui all’articolo 19 già menzionato. Anche in questo caso, il grande beneficio è che il periodo di 9 settimane eventualmente fruito in costanza di CIGS e durante l’emergenza sanitaria in atto non viene conteggiato ai fini della durata massima complessiva dei trattamenti di integrazione salariale. Ove le imprese decidessero di richiedere un intervento CIGO in costanza di CIGS, la cassa integrazione straordinaria risulterà sospesa e sostituita da nuovo trattamento e riprenderà il suo corso, verosimilmente, dopo le 9 settimane previste ex lege per la CIGO con causale COVID-19. Qualche precisazione anche in merito alla CIGD, su cui il Legislatore ha operato un massiccio intervento: tale ammortizzatore viene utilizzato in periodi di “emergenze” e tutela i datori di lavoro di imprese facenti parte del settore privato incluso il terzo settore, che non potrebbero accedere ai benefici della CIGO e della CIGS.
Anche in questo caso è stata prevista dal D.L. in esame una semplificazione procedurale che consente ai datori di lavoro di trovare un accordo con le organizzazioni sindacali in via telematica: quindi non solo con tempi più brevi del normale ma anche con l’ausilio dei propri legali che possono telematicamente gestire le incombenze, le scadenze, e le relazioni con ausiliari INPS in luogo dei loro clienti. Quanto infine alla competenza di erogazione delle misure suddette vi sono significative differenze: per la CIGO ed il FIS la gestione è INPS, quanto invece alla CIGS la gestione è di concerto tra il Ministero del Lavoro e l’INPS ed infine, per quanto riguarda la CIGD la gestione è ripartita tra Ministero del Lavoro Regioni e Province Autonome. Infine, in merito alle modalità di erogazione delle misure si fa richiamo alla circolare INPS n. 38 del 2020 che, sebbene precedente alla pubblicazione del D.L. Cura Italia, riassume e circoscrive non solo l’ambito di applicazione delle misure ma indica i canali attraverso i quali i datori di lavoro saranno in grado, anche a mezzo dei propri legali, di accedere ai trattamenti di integrazione salariale. Si attende nel breve periodo ulteriore circolare INPS di “adeguamento” al recentissimo Decreto-Legge n. 18/2020.