Il punto sul recepimento della Direttiva Barnier.

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Sempre più discusso è il recepimento della direttiva europea 2014/26, conosciuta come direttiva Barnier, che è nata dalla necessità di creare un sistema di gestione dei diritti d’autore unico, a livello europeo. L’obiettivo delle normativa comunitaria è, difatti, quello di armonizzare il settore, ancora regolato localmente da ciascun Paese, in modo da garantire più efficienza e trasparenza da parte delle società di collecting dei diritti d’autore, nei confronti dei loro associati, introducendo anche una maggiore liberalizzazione.

Sul punto, l’articolo 5 del testo comunitario prevede, infatti, che “i titolari dei diritti hanno il diritto di autorizzare un organismo di gestione collettiva a loro scelta a gestire i diritti, le categorie di diritti o i tipi di opere e altri materiali protetti di loro scelta, per i territori di loro scelta, indipendentemente dallo Stato membro di nazionalità, di residenza e di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva o del titolare dei diritti”. Questa disposizione non trova riscontro con l’esclusiva ancora concessa dall’Italia, con l’articolo 180 della legge sul diritto d’autore, la numero 633 del 1941, alla Siae. 

La direttiva interviene su tre fronti. 
Innanzitutto, la gestione collettiva dei diritti d’autore, ovvero il compenso che ciascun artista matura per la riproduzione delle proprie opere. Il caso più significativo ed economicamente più rilevante è quello della musica: tutte le riproduzione di una canzone, via radio o altro mezzo di diffusione, fa scattare il diritto d’autore, che in Italia viene “contabilizzato” dalla Siae, Società italiana autori ed editori, in un regime di monopolio. 
Il secondo settore d’intervento della direttiva è la gestione dei diritti connessi al diritto d’autore. A differenza di quanto ancora avviene con la Siae, il mercato dei diritti connessi è stato liberalizzato e, oggi, l’ex monopolista Imaie (Istituto mutualistico artisti interpreti esecutori) lavora insieme ad altre otto società di intermediazione
Terzo ed ultimo ambito della riforma è la concessione delle licenze multiterritoriali per i diritti su opere musicali riprodotte online: per esempio, su youtube o spotify.

L’Italia ha recepito la direttiva nel 2017  facendo però salva l’esclusiva di Siae per il mercato italiano del collecting del diritto d’autore. Il nocciolo della questione è al Comma 2 dell’Articolo 4: «I titolari dei diritti possono affidare ad un organismo di gestione collettiva o ad un’entità di gestione indipendente di loro scelta la gestione dei loro diritti, delle relative categorie o dei tipi di opere e degli altri materiali protetti per i territori da essi indicati, indipendentemente dallo Stato dell’Unione europea di nazionalità, di residenza o di stabilimento dell’organismo di gestione collettiva, dell’entità di gestione indipendente o del titolare dei diritti, fatto salvo quanto disposto dall’Articolo 180, della legge 22 aprile 1941, n. 633, in riferimento all’attività di intermediazione di diritti d’autore». Articolo 180 che afferma appunto come «l’attività di intermediario» sia «riservata in via esclusiva alla Società italiana degli autori ed editori»

Nel giugno 2016, anche l’AGCOM ha scritto al Parlamento e al Governo rilevando che “il valore e la ratio stessa dell’impianto normativo europeo risultano gravemente compromessi dalla presenza, all’interno dell’ordinamento nazionale, di una disposizione ormai isolata nel panorama degli Stati membri, che attribuisce a un solo soggetto (Siae) la riserva dell’attività di intermediazione dei diritti d’autore”. 

Qualcosa però sembra stia cambiando: recentemente, il ministro della cultura Franceschini ha dichiarato che “Il governo ha dato disponibilità a proporre al Parlamento una norma che permetta ad altri organismi di gestione collettiva di operare in Italia". In realtà, questo intervento sembrerebbe parziale e, secondo molti, soltanto atto ad evitare ulteriori procedure di infrazione per il nostro Paese, poiché non prevede una vera e propria liberalizzazione ma una minima apertura del mercato nei confronti  soltanto di altri organismi di gestione collettiva senza scopo di lucro, ovvero società straniere equivalenti di Siae, controllate da artisti ed editori. Dalla riforma della legge 633 del 1941, rimarrebbero quindi escluse le società di gestione indipendenti private come Soundreef, principale avversario di Siae in Italia, che oggi opera attraverso una società controllata inglese per aggirare il monopolio. Inoltre, Siae ha già degli accordi di rappresentanza con le omologhe europee, in virtù dei quali ciascuna società di collecting gestisce il copyright nel proprio Paese per conto delle altre. Il dibattito sembra dunque destinato a continuare.