Con un provvedimento dello scorso 27 maggio il Tribunale di Milano ha sospeso l’esecuzione promossa dalla SIAE contro una società cliente della Soundreef rea, a dire della stessa SIAE, di aver corrisposto le royalties per la diffusione da musica d’ambiente alla collecting society inglese.
Nel procedimento Soundreef è intervenuta per sostenere le ragioni del proprio cliente argomentando la piena legittimità dell’attività di intermediazione svolta in Italia per i diritti sulla musica diffusa all’interno di un esercizio commerciale, mentre al contrario, secondo SIAE la collecting society inglese non disponesse di alcun mandato per l’intermediazione di tali diritti.
Con il provvedimento reso il Giudice – sulla base degli atti di causa – ha ritenuto, per il momento, fondata la tesi di Soundreef ed ha pertanto respinto il ricorso della SIAE in attesa della definizione del giudizio di merito.
SIAE, secondo il Tribunale di Milano, non avrebbe, infatti, sin qui provato di disporre di alcun mandato ad intermediare i diritti d’autore sulle opere utilizzate dall’esercizio commerciale in questione e, in ogni caso, non sembrerebbe avere alcun diritto ad addebitare le penali pure richieste all’utilizzatore.
Resta da comprendere il futuro di Soundreef alla luce del recente esito del referendum sull’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea. Una volta completato il processo di uscita dall’Unione Europea, Soundreef che ha sede a Londra, non potrebbe in linea di principio più invocare la diretta applicazione della direttivaBarnier (EU 2014/26).