Il Ritorno del Co.coco nel Job's Act

Con il Jobs Act, nell’ambito dell’ampia riforma del mercato del lavoro, il legislatore ha espressamente abrogato la disciplina del contratto di collaborazione a progetto; di contro, può farsi ricorso, come nell’epoca che ha preceduto la legge Biagi, alle collaborazioni coordinate e continuative.
Ampia autonomia formale e sostanziale riservata alle parti nel determinare l’oggetto, i termini e le condizioni contrattuali: l’assenza di vincoli formali consente di stipulare il contratto anche senza la forma scritta (sebbene raro e poco preferibile) o di stipulare contratti di collaborazione a tempo determinato così come a tempo indeterminato; la libertà negoziale permette di avvalersi delle collaborazioni anche per attività relative al core business dell’azienda.
L’insidia si concentra nelle modalità di esecuzione della prestazione: è il collaboratore che decide dove, come e quando svolgere il proprio lavoro; solo garantendo tale libertà organizzativa il rapporto può dirsi genuinamente di collaborazione.
In mancanza di questa autonomia, salvo i casi tassativamente previsti, si applicherà la disciplina del lavoro subordinato.
E’ possibile rivolgersi ad apposite commissioni appositamente istituite affinché venga certificata ex ante, sulla base del testo contrattuale, la natura del rapporto; ciò non esclude, in ogni caso, che in altra sede possa accertarsi che, di fatto, il rapporto abbia assunto vesti diverse da quanto negoziato e certificato.
E’ inoltre possibile, dal 01 gennaio 2016, ricorrere ad una particolare forma di “sanatoria”: le aziende -attraverso la “stabilizzazione” dei lavoratorio dei soggetti titolari di partita i.v.a., già parti di contratti di collaborazione o di rapporti di lavoro autonomo- possono godere della “estinzione degli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali connessi all’erronea qualificazione del rapporto di lavoro”.
Per usufruirne, occorre preliminarmente sottoscrivere un verbale di conciliazione in una delle sedi “protette” e,  nei dodici mesi successivi all’assunzione, i datori di lavoro non potranno recedere dal rapporto, se non per giusta causa o giustificato motivo soggettivo. 

Roberta Rispoli - roberta.rispoli@tsclex.com