Diritto d'Autore
Il diritto d'autore favorisce ed incentiva la creazione, proprio in quanto il lavoro viene retribuito e ricompensato. Per queste ragioni gli autori devono prestare la massima attenzione nel proteggere le proprie opere.
Cosa è il Diritto d'Autore
Nella tutela prevista dal diritto d’autore rientrano tutte le opere dell'ingegno aventi carattere creativo, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.
Le opere protette dalla legge sul diritto d’autore sono quelle appartenenti:
alla letteratura: opere letterarie, drammatiche, scientifiche, didattiche e religiose, sia in forma scritta che orale;
alla musica: opere e composizioni musicali, con o senza parole, opere drammatico-musicali e variazioni musicali purché costituiscano un'opera originale in sé;
alle arti figurative: opere di scultura, pittura, disegni, incisioni o appartenenti ad arti figurative similari, compresa la scenografia;
all'architettura: i disegni e le opere dell'architettura, le opere del disegno industriale che presentino carattere creativo e valore artistico;
al teatro: opere coreografiche e pantomimiche;
alla cinematografia: opere cinematografiche, mute o con sonoro;
alla fotografia: le opere fotografiche e quelle espresse con procedimento analogo a quello della fotografia;
al software: i programmi per elaboratore, in qualsiasi forma essi siano espressi, purché siano il risultato di una creazione intellettuale originale dell'autore.
ai database: le banche dati, intese come raccolte di opere, dati o altri elementi indipendenti sistematicamente o metodicamente disposti ed individualmente accessibili mediante mezzi elettronici o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto;
alle opere di disegno tecnico: le opere del disegno industriale che presentino di per sé carattere creativo e valore artistico.
La Durata della Protezione
In linea generale la durata del diritto d'autore in Italia è di 70 anni dalla morte dell'autore, ma per determinati diritti tale durata può essere diversa.
I Diritti dell’Autore
Il diritto nasce al momento della creazione dell'opera, che il codice civile italiano identifica in una «particolare espressione del lavoro intellettuale».
Quindi è dall'atto creativo che, incondizionatamente, il diritto si origina.
L'autore ha la facoltà (positiva) di sfruttare la propria opera in ogni forma e modo. Questa facoltà discende dal riconoscimento anche a livello costituzionale della libertà di iniziativa economica privata.
Ciò che il diritto d'autore riconosce al creatore di un'opera sono piuttosto una serie di facoltà esclusive (ovvero negative), per impedire a terzi di sfruttare economicamente la propria opera. La legge riconosce in particolare le seguenti facoltà esclusive:
pubblicazione
riproduzione
trascrizione
esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico
comunicazione al pubblico, ovvero diffusione tramite mezzi di diffusione a distanza (telegrafo, telefono, radiodiffusione, televisione e mezzi analoghi, tra cui il satellite, il cavo e la stessa Internet)
distribuzione
traduzione e/o elaborazione
vendita
noleggio e prestito.
I Diritti Patrimoniali
L'utilizzo economico dell'opera protetta dal diritto d'autore può avvenire in ogni forma e modo.
In Italia i diritti patrimoniali durano tutta la vita dell'autore e fino a 70 anni dopo la morte di quest'ultimo.
I diritti di utilizzazione economica, a differenza dei diritti morali, possono essere trasferiti oppure, in taluni casi, degradati a diritti a compenso in caso di utilizzazione dell'opera da parte di terzi.
I diritti patrimoniali, detti anche diritti di utilizzazione economica, sono raggruppati in tre categorie:
diritti di riproduzione e distribuzione
diritti di comunicazione al pubblico
diritti di traduzione ed elaborazione.
Tutti i diritti esclusivi appartenenti a queste categorie sono indipendenti tra loro: l'esercizio di uno non esclude l'esercizio dell'altro.