Nel mondo del licensing, ottenere i diritti su un personaggio o su un programma televisivo può sembrare sufficiente per realizzare i prodotti che lo rappresentano.
Ma cosa accade quando quei prodotti riproducono anche un'opera creata da qualcuno che non ha partecipato all'accordo?
È la questione al centro di una controversia americana tra LEGO e James Concannon, artista che aveva personalizzato una giacca indossata da Antoni Porowski, uno dei protagonisti della serie Netflix Queer Eye. Una vicenda apparentemente marginale, che offre invece un'importante lezione sul modo in cui vengono acquisiti e sfruttati i diritti di proprietà intellettuale. Nel 2018 Concannon realizza per Porowski una giacca di pelle nera decorata con scritte, simboli e immagini originali.
L'indumento compare in alcuni episodi di Queer Eye. Successivamente LEGO, nell'ambito di un accordo di licenza relativo al programma, realizza un set dedicato ai suoi protagonisti. La minifigure raffigurante Porowski indossa una giacca che riprende diversi elementi della creazione di Concannon. L'artista contesta l'utilizzo delle proprie opere senza autorizzazione e avvia un'azione per violazione del copyright, accompagnata da ulteriori domande relative alla tutela del trade dress e alla normativa del Connecticut sulle pratiche commerciali scorrette.
Il 27 settembre 2026, il Tribunale federale del Connecticut interviene sulla richiesta di summary judgment presentata da LEGO. La decisione è significativa: le domande fondate sul copyright possono proseguire, mentre quella relativa al trade dressviene respinta. Non si tratta, dunque, di una condanna definitiva per violazione del diritto d'autore, ma di una pronuncia che chiarisce alcuni limiti delle difese invocate da LEGO.
Il consenso a comparire non è una licenza illimitata Uno degli argomenti difensivi di LEGO era che Concannon, avendo realizzato la giacca per Porowski e conoscendo la possibilità che venisse indossata durante le riprese, avesse implicitamente autorizzato l'utilizzo dell'opera.
Secondo questa ricostruzione, l'autorizzazione avrebbe consentito anche la successiva riproduzione della giacca nell'ambito dei prodotti derivati dal programma. La consapevolezza che un'opera possa apparire in televisione non equivale necessariamente al consenso alla sua riproduzione industriale e commercializzazione in un prodotto autonomo.
Perché possa riconoscersi una licenza implicita, occorre verificare l'effettiva volontà delle parti e l'estensione delle utilizzazioni autorizzate. Un conto è permettere a un personaggio televisivo di indossare una giacca durante le riprese. Un altro è autorizzare un produttore di giocattoli a riprodurne le caratteristiche decorative su migliaia di prodotti destinati alla vendita.
La prima circostanza non comprende automaticamente la seconda.
LEGO aveva inoltre invocato la dottrina americana del fair use, sostenendo, tra l'altro, che la riproduzione della giacca in miniatura costituisse un utilizzo trasformativo, funzionale alla rappresentazione del personaggio. Anche questo argomento è stato respinto nella fase processuale considerata.
La Corte ha esaminato i quattro fattori previsti dalla legislazione statunitense, attribuendo particolare rilievo alla finalità commerciale dell'utilizzo e all'assenza di uno scopo sufficientemente distinto da quello dell'opera originale.
Il passaggio da una giacca reale a un elemento grafico su una minifigure non rende, di per sé, l'utilizzo trasformativo. La riduzione delle dimensioni, il cambiamento del supporto e l'inserimento in un prodotto differente non sono sufficienti a escludere la rilevanza del copyright. Il punto non è soltanto quanto un'opera sia stata modificata, ma perché venga riprodotta e quale funzione svolga nella nuova utilizzazione.
Il caso mette in luce una criticità ricorrente nell'industria audiovisiva e nel merchandising: la frammentazione dei diritti.
Un programma televisivo può comprendere opere musicali, costumi, fotografie, grafiche, elementi scenografici, oggetti di design e altri contributi creativi realizzati da soggetti differenti. Il produttore può disporre delle autorizzazioni necessarie per incorporare tali elementi nell'opera audiovisiva senza avere acquisito anche i diritti per il loro sfruttamento autonomo.
Lo stesso vale per chi acquista successivamente una licenza sul programma. Il contratto con il titolare del format non garantisce necessariamente la disponibilità di tutti i diritti sulle opere incorporate.
Nel sistema italiano, la questione trova un riferimento importante anche nell'articolo 119 della legge sul diritto d'autore, che esprime, nell'ambito del contratto di edizione, un principio di interpretazione restrittiva dell'estensione dei diritti ceduti. Più in generale, il contenuto e l'ampiezza di ciascuna cessione o licenza devono essere verificati alla luce del relativo titolo contrattuale. Non basta quindi conoscere chi concede una licenza. Occorre stabilire quali diritti possa effettivamente concedere.
Per produttori audiovisivi, agenzie, brand e imprese che sviluppano prodotti derivati, il rischio non è soltanto quello di una controversia giudiziaria. Un'autorizzazione incompleta può compromettere il lancio di una linea commerciale, impedire lo sfruttamento di determinati mercati o richiedere la rinegoziazione dei diritti quando il prodotto è già stato realizzato.
È per questo che la verifica della chain of title dovrebbe comprendere non soltanto i diritti principali sul contenuto, ma anche quelli relativi agli elementi creativi che potrebbero diventare autonomamente rilevanti nelle successive forme di sfruttamento.
Il caso LEGO ricorda che una licenza può essere perfettamente valida e, allo stesso tempo, non essere sufficientemente ampia per realizzare il progetto commerciale per il quale è stata acquistata.
Nella proprietà intellettuale, il valore di ciò che si acquista dipende soprattutto dalla precisione con cui sono stati individuati i diritti che si possono effettivamente utilizzare.
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