Biopic, true crime e il mito dei “life rights”.
Film biografici, serie true crime, documentari e podcast dedicati a persone reali occupano una parte crescente del mercato audiovisivo. Ma una domanda si presenta quasi inevitabilmente quando un produttore decide di raccontare la vita di qualcuno: è necessario ottenere il consenso della persona interessata o dei suoi eredi?
Nel mercato anglosassone si parla comunemente di acquisizione dei life rights. L’espressione può tuttavia essere fuorviante se trasposta automaticamente nel sistema italiano: nel nostro ordinamento non esiste un diritto di proprietà sulla propria vita o sui fatti che la compongono.
Questo non significa, naturalmente, che chiunque possa raccontare qualsiasi cosa su chiunque. La realizzazione di un biopic o di un’opera true crime richiede piuttosto il bilanciamento tra libertà di espressione e una pluralità di diritti della persona: immagine, nome, reputazione, riservatezza, identità personale e protezione dei dati.
I fatti della vita non sono protetti dal diritto d’autore
Il primo punto da chiarire riguarda il copyright.
Il diritto d’autore protegge le opere dell’ingegno e la loro specifica forma espressiva, non i fatti storici in quanto tali. Un arresto, una carriera politica, una relazione sentimentale, un processo o un evento sportivo non diventano proprietà esclusiva della persona che li ha vissuti.
In linea di principio, quindi, un produttore può raccontare fatti realmente accaduti anche senza acquistare dalla persona interessata un fantomatico “diritto sulla storia”.
La situazione cambia quando il progetto utilizza una fonte specifica: una biografia, un’autobiografia, un articolo, un diario, lettere o altri materiali protetti. I fatti descritti possono essere liberamente raccontabili, ma non per questo può essere riprodotta senza autorizzazione la particolare elaborazione creativa contenuta nella fonte.
Acquistare i diritti cinematografici di una biografia e acquisire i “life rights” del suo protagonista sono quindi due operazioni giuridicamente diverse.
Il primo limite: l’immagine
Il fatto che una persona possa essere raccontata non significa che la sua immagine possa essere utilizzata senza limiti.
L’articolo 96 della legge sul diritto d’autore pone come regola generale il consenso della persona ritratta. L’articolo 97 prevede però alcune importanti eccezioni, tra cui la notorietà della persona, l’ufficio pubblico ricoperto e il collegamento dell’immagine a fatti o avvenimenti di interesse pubblico.
Anche in questi casi rimane un limite: l’immagine non può essere utilizzata quando la pubblicazione possa arrecare pregiudizio all’onore, alla reputazione o al decoro della persona. La Cassazione ha inoltre chiarito che la notorietà non costituisce un’autorizzazione generale allo sfruttamento commerciale dell’immagine, soprattutto quando l’utilizzo sia diretto alla promozione di prodotti o servizi.
Per una produzione audiovisiva occorre quindi distinguere il racconto cinematografico dall’utilizzazione promozionale dell’immagine della persona reale: trailer, campagne pubblicitarie, merchandising e iniziative commerciali possono richiedere valutazioni ulteriori rispetto alla rappresentazione nell’opera.
Personaggi pubblici e persone private
La notorietà del protagonista incide significativamente sul bilanciamento tra libertà narrativa e tutela della persona.
Raccontare la vita di un Presidente del Consiglio, di un cantante famoso o di un atleta internazionale non pone gli stessi problemi della rappresentazione di un familiare, di un testimone o di una vittima che non abbia volontariamente cercato alcuna esposizione pubblica.
Anche per i personaggi noti esiste naturalmente una sfera privata. Ma l’interesse pubblico alla conoscenza di determinati fatti può giustificare una maggiore libertà di rappresentazione.
La giurisprudenza continua a richiedere un bilanciamento concreto nel quale assumono rilievo, tra gli altri elementi, la notorietà dell’interessato, il suo coinvolgimento nella vita pubblica, l’interesse generale della vicenda e il tempo trascorso dai fatti.
Questo principio assume particolare importanza nel true crime, dove persone inizialmente private possono essere diventate, loro malgrado, protagoniste di vicende di enorme rilevanza mediatica.
Il problema più delicato: ciò che non è realmente accaduto
Un biopic non è un verbale giudiziario. Dialoghi, incontri e situazioni vengono frequentemente condensati, ricostruiti o creati per esigenze narrative.
È proprio qui che il rischio aumenta.
Una cosa è rappresentare un fatto documentato; un’altra è attribuire a una persona reale una frase mai pronunciata, un comportamento illecito, un tradimento o una motivazione psicologica non verificabile.
La libertà creativa consente certamente la drammatizzazione, ma non elimina i diritti della persona rappresentata.
Quanto più l’opera si presenta al pubblico come ricostruzione di fatti reali, tanto più diventa importante distinguere gli elementi documentati dalle elaborazioni narrative ed evitare che la fiction attribuisca come veri comportamenti gravemente lesivi della reputazione.
Anche i disclaimer iniziali – “alcuni eventi e dialoghi sono stati romanzati” – possono essere utili, ma non rappresentano una protezione assoluta contro eventuali contestazioni.
E se il protagonista è morto?
La morte della persona non rende automaticamente la sua storia priva di tutela.
Il GDPR, in quanto tale, non si applica ai dati personali delle persone decedute, ma il legislatore italiano ha previsto una disciplina specifica. L’articolo 2-terdecies del Codice Privacy consente infatti, in determinate circostanze, l’esercizio dei diritti relativi ai dati del defunto da parte di chi abbia un interesse proprio o agisca per ragioni familiari meritevoli di protezione. Il Garante ha recentemente ribadito che l’ordinamento italiano riconosce una forma di persistenza della tutela anche dopo la morte.
A ciò si aggiungono i diritti eventualmente esistenti su fotografie, lettere, diari, registrazioni e altri materiali appartenuti al protagonista.
Per questo il coinvolgimento degli eredi può essere molto rilevante anche quando non esista un obbligo generale di ottenere da loro il “permesso” di raccontare la vita del defunto.
Perché allora acquistare i “life rights”?
Se non esiste un vero monopolio sulla propria storia, perché produttori e piattaforme stipulano accordi per l’acquisizione dei life rights?
Perché il valore di questi accordi è soprattutto contrattuale.
Un life rights agreement può consentire al produttore di ottenere la collaborazione del protagonista, interviste esclusive, accesso ad archivi privati, fotografie, lettere, testimonianze e informazioni che non sarebbero altrimenti disponibili.
Può inoltre prevedere il consenso all’utilizzo del nome e dell’immagine, impegni di esclusiva, obblighi di collaborazione promozionale e una disciplina delle potenziali contestazioni relative alla rappresentazione.
In altre parole, il produttore non compra propriamente “la vita” di una persona. Compra accesso, collaborazione, esclusiva e una maggiore certezza giuridica.
Non a caso, anche nel mercato italiano vengono comunemente annunciate operazioni definite come acquisizione dei “diritti biografici”, soprattutto per produzioni dedicate a figure note.
Un accordo non elimina tutti i rischi
Neppure l’acquisizione dei life rights rende automaticamente sicuro un progetto.
Il contratto con il protagonista non attribuisce, ad esempio, i diritti sulle fotografie realizzate da terzi, sulle lettere scritte da altre persone, sulla musica, sugli articoli di giornale o sulle opere preesistenti che il produttore voglia incorporare nel film.
E soprattutto non risolve i diritti delle altre persone rappresentate nella storia.
Un accordo con il protagonista di un biopic non autorizza automaticamente a rappresentare liberamente il coniuge, i figli, un socio, un medico o un’altra persona coinvolta negli avvenimenti.
La vera attività di clearance deve quindi riguardare l’intero progetto e non soltanto il soggetto principale.
Dal “life right” al risk management
La domanda corretta, per un produttore, non è quindi semplicemente: “Abbiamo i life rights?”.
Occorre piuttosto chiedersi: quali elementi della storia possiamo documentare? Quali materiali appartengono a terzi? Quali persone sono identificabili? Quali scene sono ricostruite? Quale utilizzo verrà fatto del nome e dell’immagine? Esistono informazioni private non necessarie al racconto? E quali rischi possono essere ridotti attraverso accordi, liberatorie o modifiche della sceneggiatura?
Nel settore audiovisivo contemporaneo, i life rights non rappresentano dunque un titolo di proprietà sulla vita di qualcuno. Sono uno degli strumenti attraverso cui produttori e finanziatori costruiscono la chain of title e il profilo di rischio dell’opera.
Perché i fatti possono appartenere alla storia. Ma il modo in cui vengono raccontati continua ad avere conseguenze giuridiche molto concrete.